CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SCARANO STEFANO, Presidente e Relatore
DISCENZA GIUSEPPE, Giudice
LIBERATORE ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 167/2024 depositato il 03/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campobasso - Indirizzo_2 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 230/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 1 e pubblicata il 12/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7633 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accogliemnto dell'appello e riforma della sentenza impugnata
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. CF_Ricorrente_1, con rituale e tempestivo ricorso datato 06/03/2023 impugnava innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Campobasso l'avviso di accertamento n. 7633, notificato in data 13/01/2023, con il quale il Comune di
Campobasso aveva richiesto il pagamento della somma di € 7.397,61, comprensivi di imposta, sanzioni ed interessi, a titolo di IMU, per l'anno 2018, relativamente ad un fabbricato sito in Campobasso, alla Indirizzo_1
, distinto al catasto al fl. 121, particella n. 535, sub. 25, categoria catastale B04, del quale il ricorrente è comproprietario al 50% con la moglie, Sig.ra Nominativo_1 (destinataria di analogo e separato avviso). Secondo la deduzione del ricorrente, il Comune avrebbe ricostruito l'imponibile nella misura di € 528.179,40, determinando l'imposta nella misura di € 5.598,70, irrogando la sanzione per € 1.679,61, oltre interessi nella misura di € 110,55.
La ripresa di imposta da parte del Comune di Campobasso era conseguita ad una variazione catastale d'ufficio dell'immobile di proprietà del ricorrente, effettuata dall'Ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Campobasso con provvedimento n. 53105 del 06/11/2019, in applicazione dell'art. 1, comma 336, della l.n. 311/2004, con attribuzione della categoria B4, e della rendita catastale di € 7.186,11, per ciascuna quota di proprietà, pari al 50%.
L'immobile, in comproprietà del ricorrente e della di lui moglie, nella misura del 50% ciascuno, era, fin dall'origine, classificato in categoria E/9, classamento confermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso con sentenza n. 159/03/1999, non impugnata e passata in giudicato, con la quale era stato annullato il provvedimento dell'(allora) UTE di Campobasso con il quale, tra l'altro e già da allora, era stata rivista la categoria catastale dell'immobile, assegnando la categoria A/10.
Il ricorrente rappresentava che l'immobile, con destinazione “ad ufficio pubblico aperto al pubblico”, come risultante da attestazione rilasciata dal Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Campobasso in data
25/02/2004, era stato sempre locato ad amministrazioni pubbliche, avendo ospitato dapprima la sede del
TAR Molise e, successivamente, a far data dall'aprile 2004, la sede di taluni uffici del Consiglio Regionale della Regione Molise.
Il ricorrente deduceva, altresì, che il Comune di Campobasso, con nota prot. n. 47111 del 25/09/2018, aveva invitato i comproprietari a voler procedere ad espletare gli atti di aggiornamento catastale delle unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati al fl. 121, particella n. 535, sub 22, 23 e 24, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 336, della l.n. 311/2004, con decorrenza dal 01/04/2004, data di efficacia del contratto di locazione stipulato con la Regione Molise ed avente ad oggetto proprio l'immobile in questione.
I comproprietari avevano contestato la richiesta comunale con le osservazioni datate 31/10/2018 con argomentazioni poi ribadite nel corso del sopralluogo effettuato in data 12/09/2019, riconducibili sostanzialmente al fatto che l'immobile non aveva subìto alcuna trasformazione edilizia successivamente al primo accatastamento, tale da giustificare la modifica della categoria catastale, la E/9, la cui attribuzione, viceversa, a giudizio del Comune istante non trovava più alcuna giustificazione in quanto la destinazione d'uso era sostanzialmente commerciale, come dimostrato dalla locazione dell'immobile stesso, con canone allineato ai prezzi medi di mercato, ininterrottamente fin dal 01/04/2004.
Non avendo ottemperato alla richiesta proveniente dal Comune, ne era conseguito il provvedimento n. 53105 del 06/11/2019 con il quale l'Ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Campobasso, in applicazione dell'art. 1, comma 336, della l.n. 311/2004, aveva attribuito all'immobile la categoria B4, e la rendita catastale di € 7.186,11, per ciascuna quota di proprietà, pari al 50% (incidentalmente si rileva che quel provvedimento, alla pag. 7, conteneva l'erronea indicazione del Comune di ubicazione dell'immobile, sito in Campobasso e non già, come ivi indicato, nel Comune di Cercemaggiore).
Il provvedimento non veniva impugnato dai contribuenti destinatari dello stesso.
Tuttavia, in conseguenza della nuova attribuzione della diversa categoria catastale (B4), che non prevede l'esenzione IMU, al contrario della precedente categoria E/9, il Comune di Campobasso, con l'avviso impugnato, procedeva al recupero retroattivo dell'IMU per l'annualità 2018.
Con il proposto ricorso il contribuente deduceva la insussistenza del presupposto del recupero retroattivo dell'imposta in quanto la attribuzione della nuova rendita catastale avrebbe dovuto operare dall'anno successivo (il 2020) rispetto a quello nel corso del quale era intervenuta (il 2019), non potendo avere alcun effetto retroattivo, non operando la deroga – pur prevista – per l'ipotesi di esistenza di errore materiale all'atto dell'accatastamento, in quanto non vi era stato alcun errore materiale in tale senso. Peraltro il contribuente, pur riaffermando la non condivisibilità della attribuzione della nuova rendita catastale con effetto fiscale retroattivo, ricondotto al 01/04/2004, senza che – a quella data – vi fosse stata alcuna modifica di fatto dell'immobile che ne giustificasse la modifica del classamento e della rendita catastale, riconosceva di non aver impugnato l'atto di riclassificazione confidando nella sua efficacia ex nunc, senza alcuna possibilità di riconnettervi alcun effetto retroattivo. E ciò anche in considerazione proprio della circostanza che, alla data del 01/04/2004 (epoca alla quale far risalire il contratto di locazione dell'immobile in favore della Regione
Molise), non vi era stata alcuna modifica della natura reddituale dell'immobile che, fin dal 1983, era stato oggetto di locazione per ospitare uffici pubblici (in particolare, il TAR Molise).
Il ricorrente contestava, altresì, la applicazione delle sanzioni per la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza che impedivano la irrogazione delle stesse. Chiedeva, conclusivamente, l'annullamento dei provvedimenti impugnati.
Nel costituirsi in giudizio il Comune di Campobasso contestava ampiamente ed articolatamente la fondatezza del ricorso deducendo, in particolare, che il potere di operare retroattivamente deriva dall'applicazione dell'art. 1, comma 337, della l.n. 311/2004 che consente, in deroga a quanto previsto dall'art. 9, comma 8, del D.
Lgs. n. 23/2011, di far decorrere l'effetto fiscale delle rettifiche non già dall'anno successivo a quello nel quale la rettifica è stata effettuata, ma dal primo gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata denuncia catastale e, dunque, secondo la prospettazione comunale, a far data almeno dal 2005, dovendo ricondursi al 01/04/2004 (epoca del contratto di locazione dell'immobile alla Regione Molise) il dies a quo per il riclassamento. Quanto al riferimento fatto dai contribuenti alla pronuncia della CTP di Campobasso n.
159/03/1999, il Comune ne deduceva la inconferenza in considerazione del fatto che quella sentenza era precedente sia alla entrata in vigore dell'art. 1, commi 336 e 337, della l.n. 311/2004, e sia ai fatti costitutivi dell'obbligo di riclassamento (e conseguente potere in caso di mancata ottemperanza a quell'obbligo), riconducibili al momento del contratto di locazione dell'immobile alla Regione Molise, e cioè al 01/04/2004; il che, a giudizio del Comune, avrebbe reso irrilevante la portata della decisione della CTP, pur nella considerazione che la stessa non era stata impugnata dall'UTE. Deduceva, quindi, il Comune che la ripresa dell'IMU, anche retroattiva, fosse la mera conseguenza della intervenuta revisione catastale, non impugnata e quindi divenuta definitiva e che pertanto, anche in forza di chiari ed univoci indirizzi giurisprudenziali in merito, il Comune aveva il potere di recuperare anche retroattivamente l'IMU per le annualità rispetto alle quali la rettifica catastale produce i propri effetti ai fini fiscali.
Per quel che riguarda le sanzioni, il Comune deduceva altresì l'infondatezza della relativa censura in quanto non vi sarebbero stati i presupposti per la loro elisione, non essendovi alcun profilo di incertezza interpretativa delle disposizioni applicate (i più volta richiamati commi 336 e 337 dell'art. 1 della l.n. 311/2004), considerando anche che la differenza tra le categorie catastali (E/9 e B/4) era chiaramente percepibile, essendo il classamento dell'immobile nella categoria E/9 foriero di esenzione totale dall'IMU, il che non si verifica con il diverso classamento. Pertanto l'omissione del versamento dovuto dell'imposta in autoliquidazione comportava quale conseguenza diretta l'applicazione delle sanzioni nelle misure irrogate. Concludeva per la reiezione del ricorso.
Successivamente il Comune di Campobasso depositava memoria illustrativa finalizzata a dare conto del fatto che l'adita Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Campobasso, con sentenza n. 115/2/2024, aveva riunito e respinto i ricorsi proposti dalla Sig.ra Nominativo_1, moglie del Ricorrente_1 e comproprietaria al 50% del medesimo immobile, per l'IMU riferito alle annualità 2017 e 2018.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Campobasso, con la sentenza n. 230/2024 del 15/04/2024, depositata in Segreteria il 12/06/2024, respingeva il ricorso e compensava le spese.
Avverso detta statuizione proponeva impugnazione il contribuente reiterando le argomentazioni spese in primo grado in merito alla non retroattività del nuovo classamento attribuito all'immobile, operativo dall'anno successivo alla sua messa agli atti, ed alla non debenza delle irrogate sanzioni. Richiamava la sentenza n.
179/2023 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Molise aveva riformato la presupposta sentenza n. 105/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso avente ad oggetto l'IMU per l'annualità 2015 relativamente allo stesso immobile. Secondo la prospettazione dell'attuale appellante, nel riformare la sentenza di primo grado questa Corte aveva ritenuto la irretroattività ai fini fiscali del nuovo classamento.
Anche nel giudizio di secondo grado si è costituito l'intimato Comune di Campobasso deducendo l'infondatezza dell'impugnazione stante la chiarezza della normativa applicabile, tanto per quel che riguarda la sussistenza dei presupposti per conferire valore retroattivo sul piano fiscale al nuovo classamento, al cui efficacia viene ricondotta al 2005, e sia in relazione alla dovuta irrogazione delle sanzioni in assenza di elementi che ne consentano l'esclusione.
Fin dalla proposizione dell'atto di appello il contribuente appellante ha chiesto la trattazione del giudizio in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal contribuente è parzialmente infondato e deve essere in parte respinto essendo la presente fattispecie, per una sua significativa parte, differente da quella già trattata da questa Corte e definita con la sentenza n. 179/2024, favorevole ai contribuenti e richiamata dal Pizzuto nell'atto di impugnazione.
Gli elementi significativi della presente fattispecie sono i seguenti.
Il Comune di Campobasso contestava ai coniugi Ricorrente_1-Nominativo_1 l'errato classamento dell'immobile di che trattasi con la nota prot. n. 47111 del 25/09/2018, invitando gli stessi a provvedere, nell'ivi assegnato termine di novanta giorni dal ricevimento di quella nota, ad espletare tutti gli adempimenti necessari all'aggiornamento catastale dell'immobile, escludendo la possibilità che lo stesso potesse essere ancora incluso nella categoria catastale E/9, foriera di esenzione dall'IMU. A tanto i contribuenti avrebbero dovuto provvedere con decorrenza dal 01/04/2004, epoca di riferimento di locazione dell'immobile alla Regione Molise al fine di allocare ivi alcuni uffici del Consiglio Regionale.
I contribuenti non avevano ottemperato a tale invito, esplicitando le ragioni di tale mancato diniego sia nella nota del 31/10/2018 e sia nel corso del sopralluogo, successivamente tenutosi in data 12/09/2019. Nella sostanza i contribuenti ritenevano che non fosse intervenuta alcuna modifica dell'immobile, né a seguito di esecuzione di lavori né a seguito di modifica di destinazione d'uso, che potesse giustificare la riclassificazione del bene, con diversa attribuzione di categoria catastale e di rendita. L'immobile, anche prima del 01/04/2004, epoca alla quale si faceva risalire l'efficacia del contratto di locazione con la Regione Molise e la sua destinazione ad ospitare uffici pubblici, era stato utilizzato con la medesima destinazione, essendo stato la sede del TAR Molise, fin dal 1983.
In presenza di tale ultima circostanza, il classamento dell'immobile in categoria E/9 era stato confermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, con la sentenza n. 159/03/1999, rimasta inoppugnata e passata in giudicato.
Pertanto, alla modifica del classamento aveva provveduto l'Ufficio Provinciale del Territorio della Direzione
Provinciale di Campobasso dell'Agenzia delle Entrate con il provvedimento prot. n. 53105 del 06/11/2019.
Detto provvedimento, di riattribuzione della categoria catastale all'immobile di proprietà dei coniugi Ricorrente_1- Nominativo_1, è rimasto inoppugnato e dunque, come rappresentato dalla difesa comunale, costituisce il presupposto della imposizione a fini IMU che non può più essere posto in discussione.
In questa sede non è in discussione la circostanza che il fabbricato di proprietà del Ricorrente_1 (rectius: in comproprietà al 50% tra lui e la moglie, Nominativo_1) abbia ospitato uffici pubblici fin dal 1983, essendo stato dapprima la sede del TAR Molise e, di poi, la sede di alcuni uffici del Consiglio Regionale del Molise
(destinazione che conserva ancora oggi). E ciò risulta, tra l'altro, anche dalla attestazione rilasciata dal
Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Campobasso in data 25/02/2004,
Neanche è in discussione la circostanza che, fino al novembre del 2019, l'immobile sia stato legittimamente incluso in categoria catastale E/9, anche in forza della sentenza della CTP di Campobasso n. 159/03/1999 con la quale era stato annullato il precedente provvedimento di attribuzione della categoria A/10.
Ciò che rileva in maniera determinante, invece, è la circostanza che l'atto con il quale, in data 06/11/2019,
è stata assegnata la nuova categoria catastale B04 all'immobile non sia stato mai impugnato, con la conseguenza che detta attribuzione risulta un elemento della fattispecie che non può essere oggetto di discussione in questa sede, a prescindere dal fatto che vi fossero o meno i presupposti, giuridici e fattuali, per procedere a detta riclassificazione.
Il contribuente appellante, cioè, non può rimettere in discussione la sussistenza dei presupposti per la attribuzione della nuova categoria catastale nella sede, attuale, di discussione della debenza dell'IMU.
Da quanto esposto consegue che, condivisibilmente o meno (ma non è questo l'oggetto del presente giudizio),
a far data dal 06/11/2019 l'immobile ha subito una modifica di classamento ed è stato incluso in categoria
B/4, dovendosi dunque escludere che lo stesso possa essere ancora esente da IMU.
Ciò che rileva in questo giudizio è la portata retroattiva di tale nuovo classificazione, ai fini fiscali.
Portata retroattiva che viene contestata dall'appellante, che ritiene – in forza delle disposizioni normative richiamate nel ricorso di primo grado e nell'atto di impugnazione (art. 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011) – che gli effetti del nuovo classamento decorrano dal primo gennaio dell'anno successivo alla sua messa agli atti e, dunque, per il caso di specie, dal primo gennaio 2020.
Impostazione contestata dal Comune che, viceversa, ritiene che gli effetti del nuovo classamento decorrano dal primo gennaio 2005, essendosi verificate fin dal 01/04/2004 le condizioni che hanno condotto all'attribuzione della nuova categoria catastale, deducendo che, nel caso di specie, essendo la modifica della categoria intervenuta in applicazione dell'art. 1, comma 336, della l.n. 311/2004, vi sarebbe la deroga al comune principio di decorrenza degli effetti fiscali, così come indicato dai contribuenti, e tale deroga sarebbe stata disciplinata dal successivo comma 337 del medesimo articolo 1.
Orbene, come esattamente richiamato dal contribuente nel proprio atto di appello, la questione è stata già affrontata e decisa da questa Corte con la sentenza n. 179/2023. In quella statuizione (che qui si richiama quale elemento motivo della presente decisione, a prescindere dalla circostanza – riferita dalla difesa comunale, senza tuttavia fornirne prova alcuna – che la stessa sia stata fatta segno di impugnazione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, non risultandone tuttavia sospesa la sua efficacia e non risultando che la stessa sia stata allo stato riformata) questa Corte, con riferimento alla problematica relativa alla portata della retroattività degli effetti fiscali del nuovo classamento, ha affermato che “l'operato del Comune, sul punto, non sia condivisibile, comportando tale affermazione l'annullamento degli avvisi IMU impugnati in primo grado. E ciò non tanto perché si intende disconoscere la effettiva portata derogatoria attribuibile esplicitamente alla ricordata disposizione normativa di cui al comma
337 dell'art. 1 della l.n. 311/2004, quanto piuttosto perché il Comune di Campobasso ha errato nell'applicare la norma contenuta in quella disposizione. Ed infatti il richiamato comma 337 dispone espressamente e testualmente che “337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni,
a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal
1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune”. Nel caso di specie la nota comunale prot. n.
47111 del 25/09/2018 contiene, bensì, l'invito a porre in essere gli atti per procedere alla modifica catastale, indicando anche la data di decorrenza di quella modifica (dal 01/04/2004), ma non indica esplicitamente ed espressamente la data alla quale riferire la mancata richiesta di modifica catastale. Tanto più che la data indicata dal Comune nella suddetta nota è, quantomeno, opinabile, ponendosi in contrasto con specifica attestazione (con relativo valore giuridico) proveniente dal medesimo Comune di Campobasso, per opera dell'allora Dirigente della Ripartizione Urbanistica Comunale, Arch. Nominativo_2, il quale, in data 25/02/2004, aveva attestato la destinazione del bene ad ufficio pubblico aperto al pubblico;
destinazione poi effettivamente mantenuta anche con il contratto di locazione del bene in favore della Regione Molise. Così stando le cose, si deve applicare al caso di specie l'ultima parte del comma innanzi riportato (“(…) ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune”), per cui la retroattività reclamata dal Comune di Campobasso va spostata al primo gennaio del 2018, anno nel quale è stata comunicata ai contribuenti la richiesta comunale. Pertanto la modifica del classamento, benché condivisibilmente retroattiva, in applicazione della disposizione speciale invocata dal Comune, retroagisce soltanto fino all'anno di imposta 2018 e, dunque, non comprende l'anno di imposta 2015 che viene in questione nel presente giudizio in quanto è l'anno al quale si riferisce l'accertamento comunale relativo al mancato versamento dell'IMU”.
Dette affermazioni, dalle quali il Collegio non ravvede sufficienti e convincenti argomentazioni per discostarsi
(nonostante le deduzioni contenute nella memoria di costituzione in appello del Comune di Campobasso, cfr. pagg. 11-12), portano a conclusioni diverse rispetto a quelle prospettate dal contribuente appellante, in quanto hanno consentito bensì a questa Corte di ritenere non dovuta l'IMU per l'annualità 2015 (oggetto del giudizio nel quale è stata resa la sentenza n. 179/2023), ma comportano, quale evidente conseguenza,
l'affermazione della doverosità del versamento dell'IMU per l'annualità 2018, posto che è stato affermato proprio che la retrodatazione degli effetti fiscali del nuovo classamento deve essere ricondotta all'annualità
2018, che è appunto l'annualità oggetto di ripresa nel presente giudizio.
Conclusivamente deve affermarsi che l'IMU è dovuta dall'appellante per l'annualità 2018.
A diversa conclusione deve pervenirsi per ciò che attiene l'avvenuta irrogazione delle sanzioni.
Queste sono state irrogate in applicazione dell'art. 1, comma 695, della l.n. 147/2013 che ne prevede l'applicazione in caso di omesso o insufficiente versamento.
L'esame dell'atto impugnato consente di rilevare che il termine di scadenza per il versamento dell'IMU per l'anno 2018 è individuato alle date del 18/06/2018 (acconto) e del 17/12/2018 (saldo), allorquando tuttavia il procedimento di attribuzione della nuova categoria catastale era ancora in corso, essendo stato concluso successivamente, e cioè in data 06/11/2019. Il che significa, sostanzialmente, che alle date delle scadenze dei termini per il versamento dell'acconto e del saldo Imu per l'annualità 2018 il contribuente non era ancora tenuto al versamento dell'imposta, richiesta successivamente proprio perché il procedimento di riclassificazione si è concluso successivamente a quelle date di scadenza.
Sicché non può ritenersi integrato il presupposto per irrogare la sanzione, consistente nel mancato versamento dell'imposta dovuta, per il semplice, ma determinante, motivo che, alla data delle singole scadenze, l'imposta non era ancora dovuta e, dunque, è assolutamente scusabile il comportamento del contribuente che non l'abbia versata alla scadenza dei predetti termini.
Si tratta di una scusabilità che prescinde dall'effetto retroattivo del nuovo classamento, secondo l'interpretazione qui fornita, che si verifica solo nel momento di conclusione del procedimento di riclassificazione (il 06/11/2019), che è un momento successivo a quello in cui vi è l'obbligo di versare l'IMU, nelle due distinte rate, quella di acconto (18/06/2018) e quella di saldo (17/12/2018), proprio secondo le indicazioni che si evincono dai prospetti riportati nel provvedimento impugnato.
Conclusivamente, l'appello del contribuente va respinto per la parte che riguarda l'obbligo di corrispondere l'IMU per l'annualità 2018; deve invece essere accolto per quel che riguarda il profilo delle sanzioni, che non sono dovute.
Siffatta conclusione comporta la compensazione delle spese di questo grado del giudizio in ragione della parziale fondatezza dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Molise, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello del contribuente, dichiarando dovuta l'IMU per l'annualità 2018 e dichiarando non dovute le sanzioni;
annulla parzialmente l'atto impugnato in primo grado;
compensa tra le parti del spese del giudizio.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SCARANO STEFANO, Presidente e Relatore
DISCENZA GIUSEPPE, Giudice
LIBERATORE ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 167/2024 depositato il 03/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campobasso - Indirizzo_2 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 230/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 1 e pubblicata il 12/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7633 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accogliemnto dell'appello e riforma della sentenza impugnata
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. CF_Ricorrente_1, con rituale e tempestivo ricorso datato 06/03/2023 impugnava innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Campobasso l'avviso di accertamento n. 7633, notificato in data 13/01/2023, con il quale il Comune di
Campobasso aveva richiesto il pagamento della somma di € 7.397,61, comprensivi di imposta, sanzioni ed interessi, a titolo di IMU, per l'anno 2018, relativamente ad un fabbricato sito in Campobasso, alla Indirizzo_1
, distinto al catasto al fl. 121, particella n. 535, sub. 25, categoria catastale B04, del quale il ricorrente è comproprietario al 50% con la moglie, Sig.ra Nominativo_1 (destinataria di analogo e separato avviso). Secondo la deduzione del ricorrente, il Comune avrebbe ricostruito l'imponibile nella misura di € 528.179,40, determinando l'imposta nella misura di € 5.598,70, irrogando la sanzione per € 1.679,61, oltre interessi nella misura di € 110,55.
La ripresa di imposta da parte del Comune di Campobasso era conseguita ad una variazione catastale d'ufficio dell'immobile di proprietà del ricorrente, effettuata dall'Ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Campobasso con provvedimento n. 53105 del 06/11/2019, in applicazione dell'art. 1, comma 336, della l.n. 311/2004, con attribuzione della categoria B4, e della rendita catastale di € 7.186,11, per ciascuna quota di proprietà, pari al 50%.
L'immobile, in comproprietà del ricorrente e della di lui moglie, nella misura del 50% ciascuno, era, fin dall'origine, classificato in categoria E/9, classamento confermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso con sentenza n. 159/03/1999, non impugnata e passata in giudicato, con la quale era stato annullato il provvedimento dell'(allora) UTE di Campobasso con il quale, tra l'altro e già da allora, era stata rivista la categoria catastale dell'immobile, assegnando la categoria A/10.
Il ricorrente rappresentava che l'immobile, con destinazione “ad ufficio pubblico aperto al pubblico”, come risultante da attestazione rilasciata dal Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Campobasso in data
25/02/2004, era stato sempre locato ad amministrazioni pubbliche, avendo ospitato dapprima la sede del
TAR Molise e, successivamente, a far data dall'aprile 2004, la sede di taluni uffici del Consiglio Regionale della Regione Molise.
Il ricorrente deduceva, altresì, che il Comune di Campobasso, con nota prot. n. 47111 del 25/09/2018, aveva invitato i comproprietari a voler procedere ad espletare gli atti di aggiornamento catastale delle unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati al fl. 121, particella n. 535, sub 22, 23 e 24, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 336, della l.n. 311/2004, con decorrenza dal 01/04/2004, data di efficacia del contratto di locazione stipulato con la Regione Molise ed avente ad oggetto proprio l'immobile in questione.
I comproprietari avevano contestato la richiesta comunale con le osservazioni datate 31/10/2018 con argomentazioni poi ribadite nel corso del sopralluogo effettuato in data 12/09/2019, riconducibili sostanzialmente al fatto che l'immobile non aveva subìto alcuna trasformazione edilizia successivamente al primo accatastamento, tale da giustificare la modifica della categoria catastale, la E/9, la cui attribuzione, viceversa, a giudizio del Comune istante non trovava più alcuna giustificazione in quanto la destinazione d'uso era sostanzialmente commerciale, come dimostrato dalla locazione dell'immobile stesso, con canone allineato ai prezzi medi di mercato, ininterrottamente fin dal 01/04/2004.
Non avendo ottemperato alla richiesta proveniente dal Comune, ne era conseguito il provvedimento n. 53105 del 06/11/2019 con il quale l'Ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Campobasso, in applicazione dell'art. 1, comma 336, della l.n. 311/2004, aveva attribuito all'immobile la categoria B4, e la rendita catastale di € 7.186,11, per ciascuna quota di proprietà, pari al 50% (incidentalmente si rileva che quel provvedimento, alla pag. 7, conteneva l'erronea indicazione del Comune di ubicazione dell'immobile, sito in Campobasso e non già, come ivi indicato, nel Comune di Cercemaggiore).
Il provvedimento non veniva impugnato dai contribuenti destinatari dello stesso.
Tuttavia, in conseguenza della nuova attribuzione della diversa categoria catastale (B4), che non prevede l'esenzione IMU, al contrario della precedente categoria E/9, il Comune di Campobasso, con l'avviso impugnato, procedeva al recupero retroattivo dell'IMU per l'annualità 2018.
Con il proposto ricorso il contribuente deduceva la insussistenza del presupposto del recupero retroattivo dell'imposta in quanto la attribuzione della nuova rendita catastale avrebbe dovuto operare dall'anno successivo (il 2020) rispetto a quello nel corso del quale era intervenuta (il 2019), non potendo avere alcun effetto retroattivo, non operando la deroga – pur prevista – per l'ipotesi di esistenza di errore materiale all'atto dell'accatastamento, in quanto non vi era stato alcun errore materiale in tale senso. Peraltro il contribuente, pur riaffermando la non condivisibilità della attribuzione della nuova rendita catastale con effetto fiscale retroattivo, ricondotto al 01/04/2004, senza che – a quella data – vi fosse stata alcuna modifica di fatto dell'immobile che ne giustificasse la modifica del classamento e della rendita catastale, riconosceva di non aver impugnato l'atto di riclassificazione confidando nella sua efficacia ex nunc, senza alcuna possibilità di riconnettervi alcun effetto retroattivo. E ciò anche in considerazione proprio della circostanza che, alla data del 01/04/2004 (epoca alla quale far risalire il contratto di locazione dell'immobile in favore della Regione
Molise), non vi era stata alcuna modifica della natura reddituale dell'immobile che, fin dal 1983, era stato oggetto di locazione per ospitare uffici pubblici (in particolare, il TAR Molise).
Il ricorrente contestava, altresì, la applicazione delle sanzioni per la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza che impedivano la irrogazione delle stesse. Chiedeva, conclusivamente, l'annullamento dei provvedimenti impugnati.
Nel costituirsi in giudizio il Comune di Campobasso contestava ampiamente ed articolatamente la fondatezza del ricorso deducendo, in particolare, che il potere di operare retroattivamente deriva dall'applicazione dell'art. 1, comma 337, della l.n. 311/2004 che consente, in deroga a quanto previsto dall'art. 9, comma 8, del D.
Lgs. n. 23/2011, di far decorrere l'effetto fiscale delle rettifiche non già dall'anno successivo a quello nel quale la rettifica è stata effettuata, ma dal primo gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata denuncia catastale e, dunque, secondo la prospettazione comunale, a far data almeno dal 2005, dovendo ricondursi al 01/04/2004 (epoca del contratto di locazione dell'immobile alla Regione Molise) il dies a quo per il riclassamento. Quanto al riferimento fatto dai contribuenti alla pronuncia della CTP di Campobasso n.
159/03/1999, il Comune ne deduceva la inconferenza in considerazione del fatto che quella sentenza era precedente sia alla entrata in vigore dell'art. 1, commi 336 e 337, della l.n. 311/2004, e sia ai fatti costitutivi dell'obbligo di riclassamento (e conseguente potere in caso di mancata ottemperanza a quell'obbligo), riconducibili al momento del contratto di locazione dell'immobile alla Regione Molise, e cioè al 01/04/2004; il che, a giudizio del Comune, avrebbe reso irrilevante la portata della decisione della CTP, pur nella considerazione che la stessa non era stata impugnata dall'UTE. Deduceva, quindi, il Comune che la ripresa dell'IMU, anche retroattiva, fosse la mera conseguenza della intervenuta revisione catastale, non impugnata e quindi divenuta definitiva e che pertanto, anche in forza di chiari ed univoci indirizzi giurisprudenziali in merito, il Comune aveva il potere di recuperare anche retroattivamente l'IMU per le annualità rispetto alle quali la rettifica catastale produce i propri effetti ai fini fiscali.
Per quel che riguarda le sanzioni, il Comune deduceva altresì l'infondatezza della relativa censura in quanto non vi sarebbero stati i presupposti per la loro elisione, non essendovi alcun profilo di incertezza interpretativa delle disposizioni applicate (i più volta richiamati commi 336 e 337 dell'art. 1 della l.n. 311/2004), considerando anche che la differenza tra le categorie catastali (E/9 e B/4) era chiaramente percepibile, essendo il classamento dell'immobile nella categoria E/9 foriero di esenzione totale dall'IMU, il che non si verifica con il diverso classamento. Pertanto l'omissione del versamento dovuto dell'imposta in autoliquidazione comportava quale conseguenza diretta l'applicazione delle sanzioni nelle misure irrogate. Concludeva per la reiezione del ricorso.
Successivamente il Comune di Campobasso depositava memoria illustrativa finalizzata a dare conto del fatto che l'adita Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Campobasso, con sentenza n. 115/2/2024, aveva riunito e respinto i ricorsi proposti dalla Sig.ra Nominativo_1, moglie del Ricorrente_1 e comproprietaria al 50% del medesimo immobile, per l'IMU riferito alle annualità 2017 e 2018.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Campobasso, con la sentenza n. 230/2024 del 15/04/2024, depositata in Segreteria il 12/06/2024, respingeva il ricorso e compensava le spese.
Avverso detta statuizione proponeva impugnazione il contribuente reiterando le argomentazioni spese in primo grado in merito alla non retroattività del nuovo classamento attribuito all'immobile, operativo dall'anno successivo alla sua messa agli atti, ed alla non debenza delle irrogate sanzioni. Richiamava la sentenza n.
179/2023 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Molise aveva riformato la presupposta sentenza n. 105/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso avente ad oggetto l'IMU per l'annualità 2015 relativamente allo stesso immobile. Secondo la prospettazione dell'attuale appellante, nel riformare la sentenza di primo grado questa Corte aveva ritenuto la irretroattività ai fini fiscali del nuovo classamento.
Anche nel giudizio di secondo grado si è costituito l'intimato Comune di Campobasso deducendo l'infondatezza dell'impugnazione stante la chiarezza della normativa applicabile, tanto per quel che riguarda la sussistenza dei presupposti per conferire valore retroattivo sul piano fiscale al nuovo classamento, al cui efficacia viene ricondotta al 2005, e sia in relazione alla dovuta irrogazione delle sanzioni in assenza di elementi che ne consentano l'esclusione.
Fin dalla proposizione dell'atto di appello il contribuente appellante ha chiesto la trattazione del giudizio in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal contribuente è parzialmente infondato e deve essere in parte respinto essendo la presente fattispecie, per una sua significativa parte, differente da quella già trattata da questa Corte e definita con la sentenza n. 179/2024, favorevole ai contribuenti e richiamata dal Pizzuto nell'atto di impugnazione.
Gli elementi significativi della presente fattispecie sono i seguenti.
Il Comune di Campobasso contestava ai coniugi Ricorrente_1-Nominativo_1 l'errato classamento dell'immobile di che trattasi con la nota prot. n. 47111 del 25/09/2018, invitando gli stessi a provvedere, nell'ivi assegnato termine di novanta giorni dal ricevimento di quella nota, ad espletare tutti gli adempimenti necessari all'aggiornamento catastale dell'immobile, escludendo la possibilità che lo stesso potesse essere ancora incluso nella categoria catastale E/9, foriera di esenzione dall'IMU. A tanto i contribuenti avrebbero dovuto provvedere con decorrenza dal 01/04/2004, epoca di riferimento di locazione dell'immobile alla Regione Molise al fine di allocare ivi alcuni uffici del Consiglio Regionale.
I contribuenti non avevano ottemperato a tale invito, esplicitando le ragioni di tale mancato diniego sia nella nota del 31/10/2018 e sia nel corso del sopralluogo, successivamente tenutosi in data 12/09/2019. Nella sostanza i contribuenti ritenevano che non fosse intervenuta alcuna modifica dell'immobile, né a seguito di esecuzione di lavori né a seguito di modifica di destinazione d'uso, che potesse giustificare la riclassificazione del bene, con diversa attribuzione di categoria catastale e di rendita. L'immobile, anche prima del 01/04/2004, epoca alla quale si faceva risalire l'efficacia del contratto di locazione con la Regione Molise e la sua destinazione ad ospitare uffici pubblici, era stato utilizzato con la medesima destinazione, essendo stato la sede del TAR Molise, fin dal 1983.
In presenza di tale ultima circostanza, il classamento dell'immobile in categoria E/9 era stato confermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, con la sentenza n. 159/03/1999, rimasta inoppugnata e passata in giudicato.
Pertanto, alla modifica del classamento aveva provveduto l'Ufficio Provinciale del Territorio della Direzione
Provinciale di Campobasso dell'Agenzia delle Entrate con il provvedimento prot. n. 53105 del 06/11/2019.
Detto provvedimento, di riattribuzione della categoria catastale all'immobile di proprietà dei coniugi Ricorrente_1- Nominativo_1, è rimasto inoppugnato e dunque, come rappresentato dalla difesa comunale, costituisce il presupposto della imposizione a fini IMU che non può più essere posto in discussione.
In questa sede non è in discussione la circostanza che il fabbricato di proprietà del Ricorrente_1 (rectius: in comproprietà al 50% tra lui e la moglie, Nominativo_1) abbia ospitato uffici pubblici fin dal 1983, essendo stato dapprima la sede del TAR Molise e, di poi, la sede di alcuni uffici del Consiglio Regionale del Molise
(destinazione che conserva ancora oggi). E ciò risulta, tra l'altro, anche dalla attestazione rilasciata dal
Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Campobasso in data 25/02/2004,
Neanche è in discussione la circostanza che, fino al novembre del 2019, l'immobile sia stato legittimamente incluso in categoria catastale E/9, anche in forza della sentenza della CTP di Campobasso n. 159/03/1999 con la quale era stato annullato il precedente provvedimento di attribuzione della categoria A/10.
Ciò che rileva in maniera determinante, invece, è la circostanza che l'atto con il quale, in data 06/11/2019,
è stata assegnata la nuova categoria catastale B04 all'immobile non sia stato mai impugnato, con la conseguenza che detta attribuzione risulta un elemento della fattispecie che non può essere oggetto di discussione in questa sede, a prescindere dal fatto che vi fossero o meno i presupposti, giuridici e fattuali, per procedere a detta riclassificazione.
Il contribuente appellante, cioè, non può rimettere in discussione la sussistenza dei presupposti per la attribuzione della nuova categoria catastale nella sede, attuale, di discussione della debenza dell'IMU.
Da quanto esposto consegue che, condivisibilmente o meno (ma non è questo l'oggetto del presente giudizio),
a far data dal 06/11/2019 l'immobile ha subito una modifica di classamento ed è stato incluso in categoria
B/4, dovendosi dunque escludere che lo stesso possa essere ancora esente da IMU.
Ciò che rileva in questo giudizio è la portata retroattiva di tale nuovo classificazione, ai fini fiscali.
Portata retroattiva che viene contestata dall'appellante, che ritiene – in forza delle disposizioni normative richiamate nel ricorso di primo grado e nell'atto di impugnazione (art. 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011) – che gli effetti del nuovo classamento decorrano dal primo gennaio dell'anno successivo alla sua messa agli atti e, dunque, per il caso di specie, dal primo gennaio 2020.
Impostazione contestata dal Comune che, viceversa, ritiene che gli effetti del nuovo classamento decorrano dal primo gennaio 2005, essendosi verificate fin dal 01/04/2004 le condizioni che hanno condotto all'attribuzione della nuova categoria catastale, deducendo che, nel caso di specie, essendo la modifica della categoria intervenuta in applicazione dell'art. 1, comma 336, della l.n. 311/2004, vi sarebbe la deroga al comune principio di decorrenza degli effetti fiscali, così come indicato dai contribuenti, e tale deroga sarebbe stata disciplinata dal successivo comma 337 del medesimo articolo 1.
Orbene, come esattamente richiamato dal contribuente nel proprio atto di appello, la questione è stata già affrontata e decisa da questa Corte con la sentenza n. 179/2023. In quella statuizione (che qui si richiama quale elemento motivo della presente decisione, a prescindere dalla circostanza – riferita dalla difesa comunale, senza tuttavia fornirne prova alcuna – che la stessa sia stata fatta segno di impugnazione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, non risultandone tuttavia sospesa la sua efficacia e non risultando che la stessa sia stata allo stato riformata) questa Corte, con riferimento alla problematica relativa alla portata della retroattività degli effetti fiscali del nuovo classamento, ha affermato che “l'operato del Comune, sul punto, non sia condivisibile, comportando tale affermazione l'annullamento degli avvisi IMU impugnati in primo grado. E ciò non tanto perché si intende disconoscere la effettiva portata derogatoria attribuibile esplicitamente alla ricordata disposizione normativa di cui al comma
337 dell'art. 1 della l.n. 311/2004, quanto piuttosto perché il Comune di Campobasso ha errato nell'applicare la norma contenuta in quella disposizione. Ed infatti il richiamato comma 337 dispone espressamente e testualmente che “337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni,
a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal
1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune”. Nel caso di specie la nota comunale prot. n.
47111 del 25/09/2018 contiene, bensì, l'invito a porre in essere gli atti per procedere alla modifica catastale, indicando anche la data di decorrenza di quella modifica (dal 01/04/2004), ma non indica esplicitamente ed espressamente la data alla quale riferire la mancata richiesta di modifica catastale. Tanto più che la data indicata dal Comune nella suddetta nota è, quantomeno, opinabile, ponendosi in contrasto con specifica attestazione (con relativo valore giuridico) proveniente dal medesimo Comune di Campobasso, per opera dell'allora Dirigente della Ripartizione Urbanistica Comunale, Arch. Nominativo_2, il quale, in data 25/02/2004, aveva attestato la destinazione del bene ad ufficio pubblico aperto al pubblico;
destinazione poi effettivamente mantenuta anche con il contratto di locazione del bene in favore della Regione Molise. Così stando le cose, si deve applicare al caso di specie l'ultima parte del comma innanzi riportato (“(…) ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune”), per cui la retroattività reclamata dal Comune di Campobasso va spostata al primo gennaio del 2018, anno nel quale è stata comunicata ai contribuenti la richiesta comunale. Pertanto la modifica del classamento, benché condivisibilmente retroattiva, in applicazione della disposizione speciale invocata dal Comune, retroagisce soltanto fino all'anno di imposta 2018 e, dunque, non comprende l'anno di imposta 2015 che viene in questione nel presente giudizio in quanto è l'anno al quale si riferisce l'accertamento comunale relativo al mancato versamento dell'IMU”.
Dette affermazioni, dalle quali il Collegio non ravvede sufficienti e convincenti argomentazioni per discostarsi
(nonostante le deduzioni contenute nella memoria di costituzione in appello del Comune di Campobasso, cfr. pagg. 11-12), portano a conclusioni diverse rispetto a quelle prospettate dal contribuente appellante, in quanto hanno consentito bensì a questa Corte di ritenere non dovuta l'IMU per l'annualità 2015 (oggetto del giudizio nel quale è stata resa la sentenza n. 179/2023), ma comportano, quale evidente conseguenza,
l'affermazione della doverosità del versamento dell'IMU per l'annualità 2018, posto che è stato affermato proprio che la retrodatazione degli effetti fiscali del nuovo classamento deve essere ricondotta all'annualità
2018, che è appunto l'annualità oggetto di ripresa nel presente giudizio.
Conclusivamente deve affermarsi che l'IMU è dovuta dall'appellante per l'annualità 2018.
A diversa conclusione deve pervenirsi per ciò che attiene l'avvenuta irrogazione delle sanzioni.
Queste sono state irrogate in applicazione dell'art. 1, comma 695, della l.n. 147/2013 che ne prevede l'applicazione in caso di omesso o insufficiente versamento.
L'esame dell'atto impugnato consente di rilevare che il termine di scadenza per il versamento dell'IMU per l'anno 2018 è individuato alle date del 18/06/2018 (acconto) e del 17/12/2018 (saldo), allorquando tuttavia il procedimento di attribuzione della nuova categoria catastale era ancora in corso, essendo stato concluso successivamente, e cioè in data 06/11/2019. Il che significa, sostanzialmente, che alle date delle scadenze dei termini per il versamento dell'acconto e del saldo Imu per l'annualità 2018 il contribuente non era ancora tenuto al versamento dell'imposta, richiesta successivamente proprio perché il procedimento di riclassificazione si è concluso successivamente a quelle date di scadenza.
Sicché non può ritenersi integrato il presupposto per irrogare la sanzione, consistente nel mancato versamento dell'imposta dovuta, per il semplice, ma determinante, motivo che, alla data delle singole scadenze, l'imposta non era ancora dovuta e, dunque, è assolutamente scusabile il comportamento del contribuente che non l'abbia versata alla scadenza dei predetti termini.
Si tratta di una scusabilità che prescinde dall'effetto retroattivo del nuovo classamento, secondo l'interpretazione qui fornita, che si verifica solo nel momento di conclusione del procedimento di riclassificazione (il 06/11/2019), che è un momento successivo a quello in cui vi è l'obbligo di versare l'IMU, nelle due distinte rate, quella di acconto (18/06/2018) e quella di saldo (17/12/2018), proprio secondo le indicazioni che si evincono dai prospetti riportati nel provvedimento impugnato.
Conclusivamente, l'appello del contribuente va respinto per la parte che riguarda l'obbligo di corrispondere l'IMU per l'annualità 2018; deve invece essere accolto per quel che riguarda il profilo delle sanzioni, che non sono dovute.
Siffatta conclusione comporta la compensazione delle spese di questo grado del giudizio in ragione della parziale fondatezza dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Molise, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello del contribuente, dichiarando dovuta l'IMU per l'annualità 2018 e dichiarando non dovute le sanzioni;
annulla parzialmente l'atto impugnato in primo grado;
compensa tra le parti del spese del giudizio.