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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 21/10/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2652/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Crudo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2652/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Valerio Parte_1 C.F._1
Palma, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Marino Laziale
n. 48
ATTORE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. Antonio Cabassi, elettivamente C.F._3 domiciliato presso il suo studio in Parma, Via Farini n. 4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione cartolare depositate per l'udienza del
30.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. ha promosso, con atto di citazione del 20.06.2023, il presente Parte_1 giudizio nei confronti dei convenuti, sigg.ri e , al fine di Controparte_1 CP_2 ottenere lo scioglimento della comunione relativa ad un locale ad uso autorimessa (in comproprietà tra le parti pari a 2/3 per l'attore e 1/3 per i convenuti) sito in Parma, via
IU NI n. 4, censita al Catasto Fabbricati di Parma, alla sezione 1, foglio 25, pagina 1 di 4 mappale 1510, subalterno 6, categoria C/6 (come meglio specificato negli atti prodotti, nonché nella relazione del CTU, sezione “dati catastali”), con conseguente richiesta di attribuzione a sé dell'intero bene, previo pagamento del conguaglio.
L'attore deduceva che, alla luce di tale situazione di comproprietà, il bene non risultava comodamente divisibile in natura, non essendo possibile un frazionamento tale da mantenere la destinazione d'uso originaria e l'idoneità funzionale del locale ad uso autorimessa.
Si costituivano in giudizio i convenuti, sigg.ri e , i quali Controparte_1 CP_2 chiedevano, in via preliminare ed in ipotesi di scioglimento della comunione, una congrua dilazione temporale di tre anni per procedere allo scioglimento e relativa divisione, in quanto, un'azione immediata, avrebbe pregiudicato l'interesse dei convenuti (in particolar modo la vivibilità quotidiana del proprio figlio minore affetto da autismo e portatore di handicap grave con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta).
Difatto, i convenuti ritenevano che l'autorimessa, oggetto del presente contenzioso, fosse particolarmente funzionale all'accesso dell'edificio dal momento in cui collegava l'area cortilizia comune con le parti interne comuni, quali le scale dello stesso condominio che accedono all'appartamento proprio degli stessi (viste le particolari patologie del figlio).
In via principale, per i motivi e le necessità di cui supra, richiedevano anch'essi lo scioglimento della comunione del bene oggetto di vertenza - avendone interesse a conservarne la proprietà anche pro quota– ma contestavano la richiesta attorea di attribuzione della piena proprietà (auspicando l'ammissione di una CTU che potesse verificare ipotesi divisionali condivisibili); in via subordinata, nel caso di indivisibilità del bene, richiedevano essi stessi l'attribuzione della piena proprietà, previo pagamento del conguaglio a favore dell'attore.
Ai fini del decidere, si è reso necessario, pertanto, l'espletamento di una C.T.U., affidata al geom. - incaricato con ordinanza del 26.03.2024 - finalizzata alla verifica Controparte_3 di una effettiva divisibilità del bene de quo nonché predisposizione di uno o più progetti di divisione del suddetto locale.
Il CTU depositava la relazione peritale in data 11.03.2025.
Con ordinanza del 05.05.2025, ritenuta la vertenza compiutamente istruita, il Giudicante rinviava per trattenere la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Alla luce della relazione tecnica depositata dal CTU geom. che qui si Controparte_3
pagina 2 di 4 intende integralmente trascritta e condivisa, si ritiene che la domanda dell'attore possa essere solo parzialmente accolta;
infatti, la comunione potrà essere sciolta ma, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, il bene è divisibile, così come prospettato dal
CTU incaricato.
Dalla relazione peritale risulta che l'autorimessa in questione risulta regolarmente censita e priva di vincoli, nonché tecnicamente divisibile, potendosi procedere alla divisione
“mediante la realizzazione di una tramezza interna ed apertura di una porta in corrispondenza dell'esistente nicchia per accedere al corridoio comune, così da creare un'autorimessa delle dimensioni interne di mq 25,00 da assegnare a parte attrice ed una cantina di mq 7,20 da assegnare a parte convenuta” (vedasi pag. 11/12 della CTU).
La divisione così proposta, mediante opere di modesta entità atte a creare due porzioni autonome e funzionali, secondo questo Giudicante, non altera l'equilibrio economico né comporta pregiudizio di alcun diritto delle singole parti e neppure prospetta delle spese di realizzazione eccessive.
Inoltre, considerato che il valore complessivo del bene è stato stimato pari ad euro
36.000,00=, considerata la differenza di valore tra le due porzioni, in proporzione delle rispettive quote (pari ad euro 24.000,00= in capo a parte attrice ed euro 12.000,00= in capo a parti convenute) e, considerati gli indici di ragguaglio degli accessori (autorimesse e cantine) rispetto alle superfici abitative di cui alle “istruzioni per la determinazione della consistenza degli immobili urbani per la rilevazione dei dati dell'osservatorio immobiliare” emanate dall' Agenzia del Territorio – come indicato e dettagliatamente analizzate dal CTU
– il sig. dovrà versare ai sigg.ri e un Parte_1 Controparte_1 CP_2 conguaglio in denaro pari ad euro 7.800,00= (euro 31.846,00 – euro 24.000,00, o come meglio indicato a pag. 13 della relazione del CTU).
Appare ragionevole, poi, che le parti provvedano a contribuire, ciascuna nella misura del
50%, alle spese che si renderanno necessarie per la regolarizzazione e l'adeguamento del complesso immobiliare alla disposta divisione.
Quanto alle spese di lite, si ritiene equo compensarle in ragione della peculiarità della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio,
pagina 3 di 4 così provvede:
- in accoglimento parziale della domanda attorea dispone lo scioglimento della comunione ed in conseguenza ordina la divisione del locale ad uso autorimessa sita in
Parma, via IU NI n. 4, mediante la realizzazione di una tramezza interna ed apertura di una porta in corrispondenza dell'esistente nicchia per accedere al corridoio comune, così da creare un'autorimessa delle dimensioni interne di mq 25,00 da assegnare a parte attrice ed una cantina di mq 7,20 da assegnare a parte convenuta (così come meglio descritto nella CTU depositata);
- ordina all'attore sig. di corrispondere ai convenuti sigg.ri Parte_1 CP_1
e la somma di euro 7.800,00= a titolo di conguaglio economico a
[...] CP_2 seguito della disposta divisione;
- dispone che entrambe le parti contribuiscano nella misura del 50% alle spese che si renderanno necessarie per la regolarizzazione e l'adeguamento del bene alla disposta divisione.
- Spese di lite integralmente compensate.
- Pone le spese della CTU effettuata definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso in Parma, il giorno 21/10/2025.
Il Giudice
Dott. Massimiliano Crudo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Crudo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2652/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Valerio Parte_1 C.F._1
Palma, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Marino Laziale
n. 48
ATTORE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. Antonio Cabassi, elettivamente C.F._3 domiciliato presso il suo studio in Parma, Via Farini n. 4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione cartolare depositate per l'udienza del
30.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. ha promosso, con atto di citazione del 20.06.2023, il presente Parte_1 giudizio nei confronti dei convenuti, sigg.ri e , al fine di Controparte_1 CP_2 ottenere lo scioglimento della comunione relativa ad un locale ad uso autorimessa (in comproprietà tra le parti pari a 2/3 per l'attore e 1/3 per i convenuti) sito in Parma, via
IU NI n. 4, censita al Catasto Fabbricati di Parma, alla sezione 1, foglio 25, pagina 1 di 4 mappale 1510, subalterno 6, categoria C/6 (come meglio specificato negli atti prodotti, nonché nella relazione del CTU, sezione “dati catastali”), con conseguente richiesta di attribuzione a sé dell'intero bene, previo pagamento del conguaglio.
L'attore deduceva che, alla luce di tale situazione di comproprietà, il bene non risultava comodamente divisibile in natura, non essendo possibile un frazionamento tale da mantenere la destinazione d'uso originaria e l'idoneità funzionale del locale ad uso autorimessa.
Si costituivano in giudizio i convenuti, sigg.ri e , i quali Controparte_1 CP_2 chiedevano, in via preliminare ed in ipotesi di scioglimento della comunione, una congrua dilazione temporale di tre anni per procedere allo scioglimento e relativa divisione, in quanto, un'azione immediata, avrebbe pregiudicato l'interesse dei convenuti (in particolar modo la vivibilità quotidiana del proprio figlio minore affetto da autismo e portatore di handicap grave con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta).
Difatto, i convenuti ritenevano che l'autorimessa, oggetto del presente contenzioso, fosse particolarmente funzionale all'accesso dell'edificio dal momento in cui collegava l'area cortilizia comune con le parti interne comuni, quali le scale dello stesso condominio che accedono all'appartamento proprio degli stessi (viste le particolari patologie del figlio).
In via principale, per i motivi e le necessità di cui supra, richiedevano anch'essi lo scioglimento della comunione del bene oggetto di vertenza - avendone interesse a conservarne la proprietà anche pro quota– ma contestavano la richiesta attorea di attribuzione della piena proprietà (auspicando l'ammissione di una CTU che potesse verificare ipotesi divisionali condivisibili); in via subordinata, nel caso di indivisibilità del bene, richiedevano essi stessi l'attribuzione della piena proprietà, previo pagamento del conguaglio a favore dell'attore.
Ai fini del decidere, si è reso necessario, pertanto, l'espletamento di una C.T.U., affidata al geom. - incaricato con ordinanza del 26.03.2024 - finalizzata alla verifica Controparte_3 di una effettiva divisibilità del bene de quo nonché predisposizione di uno o più progetti di divisione del suddetto locale.
Il CTU depositava la relazione peritale in data 11.03.2025.
Con ordinanza del 05.05.2025, ritenuta la vertenza compiutamente istruita, il Giudicante rinviava per trattenere la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Alla luce della relazione tecnica depositata dal CTU geom. che qui si Controparte_3
pagina 2 di 4 intende integralmente trascritta e condivisa, si ritiene che la domanda dell'attore possa essere solo parzialmente accolta;
infatti, la comunione potrà essere sciolta ma, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, il bene è divisibile, così come prospettato dal
CTU incaricato.
Dalla relazione peritale risulta che l'autorimessa in questione risulta regolarmente censita e priva di vincoli, nonché tecnicamente divisibile, potendosi procedere alla divisione
“mediante la realizzazione di una tramezza interna ed apertura di una porta in corrispondenza dell'esistente nicchia per accedere al corridoio comune, così da creare un'autorimessa delle dimensioni interne di mq 25,00 da assegnare a parte attrice ed una cantina di mq 7,20 da assegnare a parte convenuta” (vedasi pag. 11/12 della CTU).
La divisione così proposta, mediante opere di modesta entità atte a creare due porzioni autonome e funzionali, secondo questo Giudicante, non altera l'equilibrio economico né comporta pregiudizio di alcun diritto delle singole parti e neppure prospetta delle spese di realizzazione eccessive.
Inoltre, considerato che il valore complessivo del bene è stato stimato pari ad euro
36.000,00=, considerata la differenza di valore tra le due porzioni, in proporzione delle rispettive quote (pari ad euro 24.000,00= in capo a parte attrice ed euro 12.000,00= in capo a parti convenute) e, considerati gli indici di ragguaglio degli accessori (autorimesse e cantine) rispetto alle superfici abitative di cui alle “istruzioni per la determinazione della consistenza degli immobili urbani per la rilevazione dei dati dell'osservatorio immobiliare” emanate dall' Agenzia del Territorio – come indicato e dettagliatamente analizzate dal CTU
– il sig. dovrà versare ai sigg.ri e un Parte_1 Controparte_1 CP_2 conguaglio in denaro pari ad euro 7.800,00= (euro 31.846,00 – euro 24.000,00, o come meglio indicato a pag. 13 della relazione del CTU).
Appare ragionevole, poi, che le parti provvedano a contribuire, ciascuna nella misura del
50%, alle spese che si renderanno necessarie per la regolarizzazione e l'adeguamento del complesso immobiliare alla disposta divisione.
Quanto alle spese di lite, si ritiene equo compensarle in ragione della peculiarità della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio,
pagina 3 di 4 così provvede:
- in accoglimento parziale della domanda attorea dispone lo scioglimento della comunione ed in conseguenza ordina la divisione del locale ad uso autorimessa sita in
Parma, via IU NI n. 4, mediante la realizzazione di una tramezza interna ed apertura di una porta in corrispondenza dell'esistente nicchia per accedere al corridoio comune, così da creare un'autorimessa delle dimensioni interne di mq 25,00 da assegnare a parte attrice ed una cantina di mq 7,20 da assegnare a parte convenuta (così come meglio descritto nella CTU depositata);
- ordina all'attore sig. di corrispondere ai convenuti sigg.ri Parte_1 CP_1
e la somma di euro 7.800,00= a titolo di conguaglio economico a
[...] CP_2 seguito della disposta divisione;
- dispone che entrambe le parti contribuiscano nella misura del 50% alle spese che si renderanno necessarie per la regolarizzazione e l'adeguamento del bene alla disposta divisione.
- Spese di lite integralmente compensate.
- Pone le spese della CTU effettuata definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso in Parma, il giorno 21/10/2025.
Il Giudice
Dott. Massimiliano Crudo
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