CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SESSA MICHELE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2100/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Amministratore Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate - SI - RO
Difesa da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2elettivamente domiciliata presso
Regione Calabria - Viale Europa 88100 RO CZ
elettivamente domiciliata presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240009055401000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240009055401000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
Ricorrente: /// Resistente: ///
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione Il Giudice Monocratico presso la C. G. T. di I grado di RO, ai sensi degli artt. 132 cpc,
118 disp. att. cpc e 4/bis D. Lgv. 546/1992, dà atto che la Regione Calabria, costituita tardivamente in giudizio, in data 5.11.2025 ha comunicato di aver proceduto all'annullamento integrale della cartella di pagamento, in epigrafe indicata, in accoglimento delle eccezioni proposte nell'interesse del ricorrente.
Di conseguenza, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Parte ricorrente non si è opposta alla definizione del giudizio, depositando anch'essa in data
22.12.2025 la comunicazione di avvenuto annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Il G. M. rileva, in ragione di quanto sopra, che si è verificata la cessazione della materia del contendere ex art. 46 D. lgv 31.12.1992 n.546.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente regionale (soggetto impositore unico responsabile della presente lite) atteso che le ragioni del ricorrente sono state integralmente accolte dalla Regione Calabria dopo il termine previsto dall'art. 23 proc. trib. (ricorso notificato il 12.7.2025) e la costituzione in giudizio del ricorrente avvenuta il 21.7.2025.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
2) condanna la Regione Calabria, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 30,00# per esborsi documentati e in euro 400,00# per compensi professionali in favore di ciascun Difensore costituito, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per Legge distratte in favore dei Difensori per espressa anticipazione;
3) compensa le spese di lite fra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate SI.
RO, 12.1.2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Michele Sessa
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SESSA MICHELE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2100/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Amministratore Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate - SI - RO
Difesa da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2elettivamente domiciliata presso
Regione Calabria - Viale Europa 88100 RO CZ
elettivamente domiciliata presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240009055401000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240009055401000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
Ricorrente: /// Resistente: ///
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione Il Giudice Monocratico presso la C. G. T. di I grado di RO, ai sensi degli artt. 132 cpc,
118 disp. att. cpc e 4/bis D. Lgv. 546/1992, dà atto che la Regione Calabria, costituita tardivamente in giudizio, in data 5.11.2025 ha comunicato di aver proceduto all'annullamento integrale della cartella di pagamento, in epigrafe indicata, in accoglimento delle eccezioni proposte nell'interesse del ricorrente.
Di conseguenza, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Parte ricorrente non si è opposta alla definizione del giudizio, depositando anch'essa in data
22.12.2025 la comunicazione di avvenuto annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Il G. M. rileva, in ragione di quanto sopra, che si è verificata la cessazione della materia del contendere ex art. 46 D. lgv 31.12.1992 n.546.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente regionale (soggetto impositore unico responsabile della presente lite) atteso che le ragioni del ricorrente sono state integralmente accolte dalla Regione Calabria dopo il termine previsto dall'art. 23 proc. trib. (ricorso notificato il 12.7.2025) e la costituzione in giudizio del ricorrente avvenuta il 21.7.2025.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
2) condanna la Regione Calabria, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 30,00# per esborsi documentati e in euro 400,00# per compensi professionali in favore di ciascun Difensore costituito, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per Legge distratte in favore dei Difensori per espressa anticipazione;
3) compensa le spese di lite fra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate SI.
RO, 12.1.2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Michele Sessa