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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 3281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3281 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3281/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21018/2025 depositato il 02/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabb. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250033931252000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820250033931252000, notificatagli il 10 ottobre 2025, relativa alla tassa automobilistica dovuta per l'anno 2020 sul veicolo targato Targa_1 Ricorrente_1 ha esposto che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione gli ha richiesto il pagamento di un tributo rispetto al quale la Regione Campania, ente impositore, non gli ha mai notificato gli avvisi di accertamento presupposti;
ha precisato di aver inoltrato, tramite PEC in data 13 ottobre 2025, una richiesta formale di accesso e chiarimenti riguardo alla prova della notifica di tali atti, ma tale istanza è rimasta priva di riscontro.
In assenza di atti interruttivi o di comunicazioni idonee a costituirlo in mora, il contribuente ha sostenuto che
è maturata la prescrizione triennale, prevista dall'articolo 5 del D.Lgs. 953/1982 per il recupero delle tasse automobilistiche. Per sostenere la propria tesi, Ricorrente_1 ha richiamato un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui la pretesa tributaria relativa al bollo auto si prescrive in tre anni, e tale prescrizione non può essere interrotta dalla sola iscrizione a ruolo, ma solo da un atto notificato al contribuente.
Ha affermato, inoltre, che l'ente impositore avrebbe anche violato i termini decadenziali per l'iscrizione a ruolo, in quanto non avrebbe formato ed emesso gli atti nei termini previsti dalla normativa sulla riscossione. In considerazione di tali circostanze, Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della cartella, ritenuta illegittima sia per maturata prescrizione sia per mancata prova delle notifiche degli atti presupposti, domandando altresì la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle spese processuali.
Di contro, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituendosi in giudizio, ha respinto punto per punto le deduzioni di Ricorrente_1.
L'ente ha dichiarato di poter rispondere unicamente in relazione alla propria attività esattiva, poiché il merito della pretesa tributaria, la fase accertativa e la regolarità della formazione del ruolo competono esclusivamente alla Regione Campania.
L'Agenzia ha evidenziato come il concessionario della riscossione non sia titolare del rapporto sostanziale d'imposta e abbia il ruolo di semplice "adiectus solutionis causa", cioè soggetto incaricato della riscossione ma non coinvolto nell'accertamento del tributo. Di conseguenza, non può essere chiamato a rispondere della mancata notifica degli avvisi di accertamento o della prescrizione della pretesa, trattandosi di questioni che riguardano direttamente l'ente impositore.
Nelle sue argomentazioni, l'Agenzia ha richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali della Corte di
Cassazione, che hanno distinto la legittimazione passiva dell'ente della riscossione a seconda che la controversia riguardi vizi propri della cartella oppure aspetti del rapporto tributario. Ha chiarito che, nel caso di Ricorrente_1, le doglianze attengono alla presunta prescrizione del credito e alla mancata notifica degli atti antecedenti al ruolo, cioè questioni che non coinvolgono la sua attività e che devono essere rivolte direttamente alla Regione. Per tali motivi, l'Agenzia ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sottolineando che gli importi contenuti nella cartella riproducono fedelmente i dati forniti dall'ente impositore, senza che l'ente esattore possa concorrere alla verifica della regolarità del procedimento di formazione del credito. Infine, l'Agenzia ha chiesto alla Corte di Giustizia Tributaria il rigetto del ricorso di Ricorrente_1, ritenendolo infondato in fatto e in diritto. Ha domandato che venga dichiarata la propria totale estraneità rispetto alle questioni sollevate e ha richiesto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. La Regione Campania si è costituita nel giudizio instaurato dal contribuente Ricorrente_1 contro la cartella esattoriale a lui notificata per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'annualità
2020, cartella che richiamava l'avviso di accertamento n. 064235602001.
La Regione ha ricostruito la vicenda indicando che l'avviso di accertamento era stato regolarmente emesso e notificato nei termini di legge, risultando consegnato per compiuta giacenza il 10 agosto 2023, come da documentazione prodotta.
Ha quindi affermato che il termine triennale di prescrizione previsto per la tassa automobilistica, decorrente dall'anno successivo a quello d'imposta, era stato pienamente rispettato, poiché la pretesa impositiva relativa al 2020 poteva essere esercitata fino al 31 dicembre 2023.
La Regione ha richiamato il principio secondo cui, nel processo tributario, i vizi degli atti impositivi devono essere fatti valere avverso quegli stessi atti e non possono essere dedotti successivamente contro gli atti della riscossione, se gli atti presupposti sono stati notificati e non impugnati nei termini. Ha quindi sostenuto che, nel caso concreto, l'avviso di accertamento era divenuto definitivo per mancata impugnazione e non poteva più essere contestato nel giudizio contro la cartella, che poteva essere censurata solo per vizi propri.
Ha inoltre precisato che la notifica dell'avviso era avvenuta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, modalità espressamente prevista per la tassa automobilistica, e che, in caso di temporanea assenza del destinatario, la notifica si perfeziona secondo le regole del servizio postale ordinario, con decorrenza dalla compiuta giacenza, senza necessità di ulteriori comunicazioni. La Regione ha aggiunto che la spedizione dell'atto costituisce comunque atto idoneo a interrompere la prescrizione e a far decorrere un nuovo termine triennale per l'iscrizione a ruolo.
Con riferimento alle contestazioni del ricorrente riguardanti la fase della riscossione, la Regione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, indicando che le doglianze relative all'operato dell'agente della riscossione dovevano essere rivolte esclusivamente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La Regione ha quindi concluso chiedendo il rigetto integrale del ricorso, la conferma della legittimità della pretesa tributaria e la condanna del contribuente alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato fondato e va, pertanto, accolto con annullamento dell'atto impugnato e declaratoria di decadenza dal potere di accertamento del tributo.
Invero la documentazione prodotta dalla Regione Campania si palesa inidonea a comprovare la rituale notifica del prodromico avviso di accertamento esecutivo.
Invero l'avviso di ricevimento della raccomandata a/r contiene unicamente un timbro attestante la compiuta giacenza in data 10 agosto 2023, mentre non si rinviene nessuna annotazione in ordine alle operazioni compiute dall'agente postale, avuto particolare riguardo alla data in cui sarebbe stata tentata la consegna del plico e lasciato l'avviso in cassetta postale in assenza di rinvenimento del destinatario;
nel caso in cui il plico notificato ai sensi dell'art. 26, comma 1, 2° periodo, D.P.R. n. 602 del 1973 non sia stato consegnato per temporanea assenza del destinatario e di altre persone abilitate a riceverlo, trovano applicazione le norme del regolamento sul servizio postale, le quali, in presenza di una siffatta ipotesi, non prescrivono l'invio di una comunicazione di avvenuto deposito, ma si limitano a prevedere il rilascio di un avviso di giacenza (cd. ) e a stabilire che la raccomandata sia trattenuta presso l'ufficio di distribuzione per un periodo di trenta giorni (artt. 40, commi 3 e 4, D.P.R. n. 655 del 1982 e 25, comma 1, D.M. 1° ottobre
2008).
Nel caso di specie l'avviso di ricevimento esibito non consente di rilevare se sia stato rilasciato l'avviso di giacenza e la data in cui ciò sarebbe avvenuto, in ragione della totale assenza di annotazioni volte ad attestare il compimento della predetta formalità.
Da quanto sopra consegue l'invalidità derivata della cartella opposta ed il suo annullamento, con declaratoria di decadenza della Regione Campania dal potere di accertamento del tributo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della Regione, cui è concretamente imputabile l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
dichiara la Regione Campania decaduta dal potere di accertamento del tributo indicato in cartella;
2) Condanna la resistente Regione Campania alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in euro 400,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti ed accessori di legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in NAPOLI, lì 24 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21018/2025 depositato il 02/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabb. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250033931252000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820250033931252000, notificatagli il 10 ottobre 2025, relativa alla tassa automobilistica dovuta per l'anno 2020 sul veicolo targato Targa_1 Ricorrente_1 ha esposto che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione gli ha richiesto il pagamento di un tributo rispetto al quale la Regione Campania, ente impositore, non gli ha mai notificato gli avvisi di accertamento presupposti;
ha precisato di aver inoltrato, tramite PEC in data 13 ottobre 2025, una richiesta formale di accesso e chiarimenti riguardo alla prova della notifica di tali atti, ma tale istanza è rimasta priva di riscontro.
In assenza di atti interruttivi o di comunicazioni idonee a costituirlo in mora, il contribuente ha sostenuto che
è maturata la prescrizione triennale, prevista dall'articolo 5 del D.Lgs. 953/1982 per il recupero delle tasse automobilistiche. Per sostenere la propria tesi, Ricorrente_1 ha richiamato un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui la pretesa tributaria relativa al bollo auto si prescrive in tre anni, e tale prescrizione non può essere interrotta dalla sola iscrizione a ruolo, ma solo da un atto notificato al contribuente.
Ha affermato, inoltre, che l'ente impositore avrebbe anche violato i termini decadenziali per l'iscrizione a ruolo, in quanto non avrebbe formato ed emesso gli atti nei termini previsti dalla normativa sulla riscossione. In considerazione di tali circostanze, Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della cartella, ritenuta illegittima sia per maturata prescrizione sia per mancata prova delle notifiche degli atti presupposti, domandando altresì la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle spese processuali.
Di contro, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituendosi in giudizio, ha respinto punto per punto le deduzioni di Ricorrente_1.
L'ente ha dichiarato di poter rispondere unicamente in relazione alla propria attività esattiva, poiché il merito della pretesa tributaria, la fase accertativa e la regolarità della formazione del ruolo competono esclusivamente alla Regione Campania.
L'Agenzia ha evidenziato come il concessionario della riscossione non sia titolare del rapporto sostanziale d'imposta e abbia il ruolo di semplice "adiectus solutionis causa", cioè soggetto incaricato della riscossione ma non coinvolto nell'accertamento del tributo. Di conseguenza, non può essere chiamato a rispondere della mancata notifica degli avvisi di accertamento o della prescrizione della pretesa, trattandosi di questioni che riguardano direttamente l'ente impositore.
Nelle sue argomentazioni, l'Agenzia ha richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali della Corte di
Cassazione, che hanno distinto la legittimazione passiva dell'ente della riscossione a seconda che la controversia riguardi vizi propri della cartella oppure aspetti del rapporto tributario. Ha chiarito che, nel caso di Ricorrente_1, le doglianze attengono alla presunta prescrizione del credito e alla mancata notifica degli atti antecedenti al ruolo, cioè questioni che non coinvolgono la sua attività e che devono essere rivolte direttamente alla Regione. Per tali motivi, l'Agenzia ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sottolineando che gli importi contenuti nella cartella riproducono fedelmente i dati forniti dall'ente impositore, senza che l'ente esattore possa concorrere alla verifica della regolarità del procedimento di formazione del credito. Infine, l'Agenzia ha chiesto alla Corte di Giustizia Tributaria il rigetto del ricorso di Ricorrente_1, ritenendolo infondato in fatto e in diritto. Ha domandato che venga dichiarata la propria totale estraneità rispetto alle questioni sollevate e ha richiesto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. La Regione Campania si è costituita nel giudizio instaurato dal contribuente Ricorrente_1 contro la cartella esattoriale a lui notificata per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'annualità
2020, cartella che richiamava l'avviso di accertamento n. 064235602001.
La Regione ha ricostruito la vicenda indicando che l'avviso di accertamento era stato regolarmente emesso e notificato nei termini di legge, risultando consegnato per compiuta giacenza il 10 agosto 2023, come da documentazione prodotta.
Ha quindi affermato che il termine triennale di prescrizione previsto per la tassa automobilistica, decorrente dall'anno successivo a quello d'imposta, era stato pienamente rispettato, poiché la pretesa impositiva relativa al 2020 poteva essere esercitata fino al 31 dicembre 2023.
La Regione ha richiamato il principio secondo cui, nel processo tributario, i vizi degli atti impositivi devono essere fatti valere avverso quegli stessi atti e non possono essere dedotti successivamente contro gli atti della riscossione, se gli atti presupposti sono stati notificati e non impugnati nei termini. Ha quindi sostenuto che, nel caso concreto, l'avviso di accertamento era divenuto definitivo per mancata impugnazione e non poteva più essere contestato nel giudizio contro la cartella, che poteva essere censurata solo per vizi propri.
Ha inoltre precisato che la notifica dell'avviso era avvenuta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, modalità espressamente prevista per la tassa automobilistica, e che, in caso di temporanea assenza del destinatario, la notifica si perfeziona secondo le regole del servizio postale ordinario, con decorrenza dalla compiuta giacenza, senza necessità di ulteriori comunicazioni. La Regione ha aggiunto che la spedizione dell'atto costituisce comunque atto idoneo a interrompere la prescrizione e a far decorrere un nuovo termine triennale per l'iscrizione a ruolo.
Con riferimento alle contestazioni del ricorrente riguardanti la fase della riscossione, la Regione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, indicando che le doglianze relative all'operato dell'agente della riscossione dovevano essere rivolte esclusivamente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La Regione ha quindi concluso chiedendo il rigetto integrale del ricorso, la conferma della legittimità della pretesa tributaria e la condanna del contribuente alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato fondato e va, pertanto, accolto con annullamento dell'atto impugnato e declaratoria di decadenza dal potere di accertamento del tributo.
Invero la documentazione prodotta dalla Regione Campania si palesa inidonea a comprovare la rituale notifica del prodromico avviso di accertamento esecutivo.
Invero l'avviso di ricevimento della raccomandata a/r contiene unicamente un timbro attestante la compiuta giacenza in data 10 agosto 2023, mentre non si rinviene nessuna annotazione in ordine alle operazioni compiute dall'agente postale, avuto particolare riguardo alla data in cui sarebbe stata tentata la consegna del plico e lasciato l'avviso in cassetta postale in assenza di rinvenimento del destinatario;
nel caso in cui il plico notificato ai sensi dell'art. 26, comma 1, 2° periodo, D.P.R. n. 602 del 1973 non sia stato consegnato per temporanea assenza del destinatario e di altre persone abilitate a riceverlo, trovano applicazione le norme del regolamento sul servizio postale, le quali, in presenza di una siffatta ipotesi, non prescrivono l'invio di una comunicazione di avvenuto deposito, ma si limitano a prevedere il rilascio di un avviso di giacenza (cd. ) e a stabilire che la raccomandata sia trattenuta presso l'ufficio di distribuzione per un periodo di trenta giorni (artt. 40, commi 3 e 4, D.P.R. n. 655 del 1982 e 25, comma 1, D.M. 1° ottobre
2008).
Nel caso di specie l'avviso di ricevimento esibito non consente di rilevare se sia stato rilasciato l'avviso di giacenza e la data in cui ciò sarebbe avvenuto, in ragione della totale assenza di annotazioni volte ad attestare il compimento della predetta formalità.
Da quanto sopra consegue l'invalidità derivata della cartella opposta ed il suo annullamento, con declaratoria di decadenza della Regione Campania dal potere di accertamento del tributo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della Regione, cui è concretamente imputabile l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
dichiara la Regione Campania decaduta dal potere di accertamento del tributo indicato in cartella;
2) Condanna la resistente Regione Campania alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in euro 400,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti ed accessori di legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in NAPOLI, lì 24 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)