Articolo 33 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
Articolo 32Articolo 34
Versione
10 marzo 1948
>
Versione
16 febbraio 2001
Art. 33.
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale e' comunicata al Governo della Repubblica e promulgata trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccede la competenza della Regione o contrasta con gli interessi nazionali.
Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e', promulgata se, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della. Repubblica non promuove la questione di legittimita' davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere.
Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale a maggioranza a assoluta dei suoi componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il GOverno della Repubblica consente, non sono subordinati ai termini sopraindicati Ove il Governo non consenta, si applica il secondo comma dei presente articolo Le leggi sono promulgate dal ((Presidente della Regione)) ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che esse stabiliscano un termine diverso.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente