Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/10/2025, n. 28715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28715 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Numero registro generale 17712/2024 Numero sezionale 2023/2025 Numero di raccolta generale 28715/2025 Data pubblicazione 30/10/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Oggetto
RESPONSABILITÀ CIRCOLAZIONE STRADALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lina RUBINO
Dott.
EM LO
Dott.
ER NE
Dott.
TE ME UI
Dott.
NN FANTICINI
-
- Presidente -
- Consigliere -
- Consigliere - Rel. Consigliere -
- Consigliere -
Circolazione con targa prova - Sopravvenienza dell'art. all'art. 1, co. 3 e 4, d.l. n. 121 del 2011, convertito, il I. n. 156 del 2021 - Applicazione retroattiva - Esclusione
Firmato Da: STEFANO GIAIME UI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 566bc527bb8d1452 - Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 38865e7cd6b5364a
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 17712-2024 proposto da: PE UG, domiciliato "ex lege" presso l'indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difeso dall'Avvocato Ugo TORRENTE;
R.G.N. 17712/2024
Cron.
Rep.
Ud. 28/05/2025
Udienza pubblica
ZURICH
INSURANCE
contro
PUBLIC
LIMITED
- ricorrente -
COMPANY
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA; SAMSON GAVRIL;
- intimati -
Avverso la sentenza n. 763/2024, del Tribunale di Reggio Calabria, depositata in data 27/05/2024; udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 28/05/2025 dal Consigliere Dott. TE ME UI;
1
Numero registro generale 17712/2024 Numero sezionale 2023/2025 Numero di raccolta generale 28715/2025 Data pubblicazione 30/10/2025
udito il sostituto Procuratore Generale, dott. Alessandro PEPE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
-
1. UG NN ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 763/24, del 27 maggio 2024, del Tribunale di Reggio Calabria, che respingendone il gravame avverso la sentenza n. 897/21, del 16 giugno 2021, del Giudice di pace della stessa città ha respinto la domanda risarcitoria dallo stesso proposta, nei confronti di GA AM e della società RI Insurance Public Limited Company, Rappresentanza per l'Italia (d'ora in poi, "RI"), in relazione al sinistro occorsogli il 9 dicembre 2016, che ebbe a determinare danni alla sua autovettura, allorché egli utilizzava una targa "prova" assicurata da RI.
2. Si legge nel ricorso che UG NN a seguito del sinistro suddetto, la cui responsabilità attribuiva interamente a GA AM - esperiva, dopo aver provveduto a far riparare il veicolo incidentato (per una spesa di € 11.425,23), la procedura di negoziazione assistita, sebbene inutilmente, tanto da dover convenire in giudizio, per il risarcimento del danno, oltre al responsabile del sinistro, pure l'assicuratore della targa prova utilizzata in quel frangente. Rimasto contumace GA AM, si costituiva in giudizio, invece, RI, la quale, nel resistere all'avversaria domanda, eccepiva sia il difetto di legittimazione dell'attore, che il proprio difetto di legittimazione passiva. Istruita la causa dal primo giudice, oltre che documentalmente, solo attraverso l'assunzione della prova testimoniale richiesta da parte attrice, l'esito del primo grado di
2
Firmato Da: STEFANO GIAIME UI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 566bc527bb8d1452 - Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 38865e7cd6b5364a
Numero registro generale 17712/2024 Numero sezionale 2023/2025 Numero di raccolta generale 28715/2025 Data pubblicazione 30/10/2025
giudizio consisteva nel rigetto della domanda, conclusione motivata sul rilievo della non legittimità dell'utilizzo della targa prova sui veicoli immatricolati, con conseguente esclusione di qualsiasi obbligo di risarcimento a carico dell'assicuratore della targa. Esperito gravame dal già attore, il giudice d'appello lo respingeva
3. Avverso la sentenza del Tribunale reggino ha proposto ricorso per cassazione UG NN, sulla base come detto - di tre motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione, quanto alla ritenuta carenza di legittimazione passiva di RI, degli artt. 93, 98 e 193 cod. strada e dell'art. 122 cod. assicurazioni. Viene reiterata, in questa sede, la tesi, già sostenuta in appello, secondo cui, nel caso in esame, troverebbe applicazione la sopravvenuta previsione normativa introdotta dall'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, nella legge 9 settembre 2021, n. 156 a mente della quale l'utilizzazione della targa prova è consentita su veicoli già immatricolati, allorché essi circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti anche per ragioni di vendita o di allestimento. Tale norma, si assume, "costituisce una interpretazione autentica", come tale avente efficacia retroattiva, applicabile anche al caso di specie, ricorrendo l'ipotesi di circolazione del veicolo per ragioni di vendita, avendo riferito il teste IC AR di avere "intenzione di acquistare un autoveicolo" che il
3
Firmato Da: STEFANO GIAIME UI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 566bc527bb8d1452 - Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 38865e7cd6b5364a
Numero registro generale 17712/2024 Numero sezionale 2023/2025 Numero di raccolta generale 28715/2025
UG gli "doveva vendere", veicolo che "era munito di targa bata pubblicazione 30/10/2025
prova".
La norma suddetta avrebbe fatto chiarezza sulla legittimità della utilizzazione della targa prova su veicoli già immatricolati, questione controversa, secondo il ricorrente, in ragione di due differenti prassi interpretative del Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e trasporti. Invero, il primo con nota del Dipartimento della pubblica sicurezza del 30 maggio 2018, Prot. n. 300/A/4341/18/105/20/3 - aveva affermato che l'utilizzazione della targa prova su veicoli immatricolati non corrisponde alle finalità del dettato normativo, che, "secondo la previsione dell'art. 98 CDS, come modificato ed integrato dal DPR 474/2001, doveva essere solo quella di consentire la circolazione di prova a veicoli non immatricolati, sprovvisti, perciò, di una propria targa di riconoscimento e di documenti di circolazione". Nondimeno, nella medesima nota, si dava conto della diversa posizione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sottolineandosi che esso "conformemente al proprio indirizzo interpretativo di cui alla nota prot. 4699/M363 del 4 febbraio 2004, si è mostrato possibilista nel riconoscere l'utilizzabilità della targa prova anche su veicoli immatricolati", tanto da indurre i due Ministeri a considerare la "necessità di sottoporre la problematica al parere del Consiglio Stato per valutare la legittimità della prassi sopraindicata". A risolvere tale contrasto, dunque, sarebbe intervenuto il legislatore del 2021.
di
Di conseguenza, anche con riferimento a fatti anteriori al suddetto "ius superveniens", dovrebbe ritenersi superato l'indirizzo seguito da questa Corte di legittimità, secondo cui "l'autorizzazione ministeriale alla circolazione con <targa prova», regolata dall'art. 1 del d.P.R. n. 474 del 2001, è consentita ai veicoli privi della carta di circolazione e non immatricolati la cui circolazione sia necessaria per prove tecniche, sperimentali o
4
Firmato Da: STEFANO GIAIME UI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 566bc527bb8d1452 - Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 38865e7cd6b5364a
Numero registro generale 17712/2024 Numero sezionale 2023/2025 Numero di raccolta generale 28715/2025 Data pubblicazione 30/10/2025
costruttive o per dimostrazioni finalizzate alla vendita, previa stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile da parte dei titolari della specifica autorizzazione (officine, concessionari, costruttori, ecc.), con la quale viene assicurato ogni veicolo dotato della targa prova" (Cass. Sez. 3, sent. 25 agosto 2020, n. 17665; Cass. Sez. 3, ord. 14 dicembre 2020, n. 28423, non massimata).
3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché in relazione agli artt. 2730 e 2735 cod. civ. e 2727 e segg. "cod. proc. civ." (sic.), nonché degli artt. 93, 98 e 193 cod. strada, lamentando mancata "valutazione complessiva, globale e organica delle prove, documentali e non, acquisite in giudizio", oltre a violazione "del principio della preponderanza dell'evidenza (*più probabile che non) e della probabilità relativa". Il motivo investe la sentenza impugnata là dove, al di là dell'esclusione dell'efficacia retroattiva del suddetto "ius superveniens", è pervenuta all'esito del rigetto della domanda
contro
RI rimarcando "il difetto di allegazioni contenuto nell'atto di citazione, in cui nulla è indicato circa le ragioni della circolazione con l'utilizzo della targa prova, a cui non potrebbe sopperirsi" - osserva il Tribunale reggino - "con il richiamo delle dichiarazioni testimoniali". Assume il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe disatteso il principio secondo cui "la valutazione da parte del Giudice, del materiale probatorio, dev'essere complessiva e globale". Difatti, a dire di UG NN, "per come articolato nell'atto di appello, la circolazione in prova, l'evento, la sua dinamica e i danni subiti nel sinistro dall'autovettura incidentata e riparata a spese dell'attore-appellante-ricorrente, sono stati obbiettivamente provati ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., da tutta
5
Firmato Da: STEFANO GIAIME UI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 566bc527bb8d1452 - Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 38865e7cd6b5364a
Numero registro generale 17712/2024 Numero sezionale 2023/2025 Numero di raccolta generale 28715/2025 Data pubblicazione 30/10/2025
l'attività istruttoria espletata, nonché da tutta la documentazione acquisita agli atti". Sono richiamate, al riguardo, le risultanze del modulo "CAI", sottoscritto nell'immediatezza del fatto, la contumacia di GA AM e la deposizione del teste IC AR. Inoltre, sarebbe stato disatteso pure il principio del "più probabile che non" (o della "preponderanza dell'evidenza"), per il quale, "quando da un determinato comportamento sia possibile e probabile il verificarsi di un evento e non il suo contrario, il Giudice dovrà affermare l'esistenza del nesso causale tra il detto comportamento e l'evento".
3.3. Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., oltre che dell'art. 111, comma 6, Cost., lamentando nullità della sentenza in riferimento all'art. 2697 cod. civ. e all'art. 24 Cost. Il ricorrente lamenta che il giudice di seconde cure "ha motivato il rigetto dell'appello applicando il principio della ragione più liquida, senza esaminare l'eccezione preliminare, relativa al difetto di legittimazione attiva del NN, sollevata dalla società di assicurazione in quanto, l'ha ritenuta assorbita". Così facendo, esso avrebbe reso, sul punto, una motivazione meramente apparente.
4. Sono rimasti solo intimati la società RI e GA AM.
6. La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza.
7. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha fatto pervenire una requisitoria scritta, con la quale ha concluso per il
6
Firmato Da: STEFANO GIAIME UI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 566bc527bb8d1452 - Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 38865e7cd6b5364a
Numero registro generale 17712/2024 Numero sezionale 2023/2025 Numero di raccolta generale 28715/2025 Data pubblicazione 30/10/2025
rigetto del ricorso, attesa l'infondatezza del primo motivo e l'inammissibilità dei restanti due.
8. Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
9. Il ricorso va rigettato.
9.1. Il primo motivo non è fondato.
9.1.1. Nello scrutinarlo, deve premettersi che la sentenza impugnata si è uniformata alla giurisprudenza di questa Corte, la quale - sul presupposto che "la circolazione di prova è consentita a veicoli che non incontrerebbero, al fine di poter circolare su strada, altro impedimento che non sia quella della mancanza della carta di circolazione" (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 7 maggio 2018, n. 10868, Rv. 648828-01) - ha affermato che la "targa prova rappresenta, in definitiva, una deroga alla previa immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla <<messa in circolazione»", sicché, "se l'auto è già in regola con i due presupposti (Carta di circolazione e immatricolazione), la deroga non è funzionale allo scopo", per, quindi, concludere che "la targa prova e la relativa specifica assicurazione (diversa dalla r.c.) non operano nel caso di veicolo cui sia stata rilasciata la carta di circolazione, a seguito di regolare immatricolazione" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 25 agosto 2020, n. 17665, Rv. 658824-01; Cass. Sez. 3, ord. 14 dicembre 2020, n. 28423, non massimata). Nell'uniformarsi a tali principi, la sentenza impugnata - e ciò costituisce il tema devoluto all'esame di questa Corte, nonché il suo rilievo nomofilattico ha escluso che, rispetto ad un sinistro
-
7
Firmato Da: STEFANO GIAIME UI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 566bc527bb8d1452 - Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 38865e7cd6b5364a
Numero registro generale 17712/2024 Numero sezionale 2023/2025 Numero di raccolta generale 28715/2025 Data pubblicazione 30/10/2025
verificatosi in data 9 dicembre 2016, possa trovare applicazione la sopravvenuta disciplina di cui all'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, nella legge 9 settembre 2021, n. 156. In base ad essa, infatti, è consentito l'uso della targa prova anche su veicoli già immatricolati per motivi, tra gli altri, connessi a "ragioni di vendita", che si assumono ricorrenti nel caso di specie.
9.1.2. Si tratta, per vero, di affermazione corretta, perché, come rileva anche il Procuratore Generale presso questa Corte, il testo della norma non postula alcuna espressa deroga all'art. 11 preleggi, né può dirsi che la sopravvenuta disposizione svolga alcuna funzione di "interpretazione autentica". Invero, nel silenzio non solo della legge, ma pure dei suoi lavori preparatori (il testo del disegno di legge n. 3278, presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 10 settembre, nulla riferisce in merito alla necessità di risolvere contrasti interpretativi esistenti circa la possibilità di utilizzazione della targa prova su veicoli già immatricolati), la sussistenza di prassi interpretative differenti, tra il Ministero degli interni e quello delle infrastrutture e trasporti, non è - in assenza di ulteriori riscontri, che confermino tale conclusione, ricavabili dall'iter parlamentare di approvazione della legge - elemento utile per affermare che il legislatore sia intervenuto in materia con lo strumento della norma di interpretazione autentica, e ciò per le ragioni di seguito meglio illustrate.
9.1.3. Non è questa, ovviamente, la sede per chiarire la natura della norma di interpretazione autentica. Ovvero, se essa - secondo i postulati della c.d. "teoria dichiarativa" - si limiti a dichiarare il contenuto già espresso nella legge interpretata, avendo così valore meramente ricognitivo (di talché la sua
8
Firmato Da: STEFANO GIAIME UI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 566bc527bb8d1452 - Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 38865e7cd6b5364a
Numero registro generale 17712/2024 Numero sezionale 2023/2025 Numero di raccolta generale 28715/2025 Data pubblicazione 30/10/2025
retroattività sarebbe solo "apparente", giacché la nuova norma si limiterebbe ad assicurare l'applicazione di quella originaria nella sua esatta portata). Oppure, all'opposto, se si connoti - come assumono i fautori della c.d. "teoria decisoria" - per il suo carattere precettivo, imponendo che la disposizione contenuta nella legge interpretata si interpreti secondo il significato da essa stessa datole. Ciò di cui va dato conto, invece, in questa sede è che la stessa giurisprudenza costituzionale - superando la propria impostazione tradizionale, che circoscriveva il legittimo ricorso alla norma di interpretazione autentica unicamente ai casi in cui "la legge anteriore" rivelasse "gravi ed insuperabili anfibologie" o avesse "dato luogo a contrastanti applicazioni, specie in sede giurisdizionale" (Corte cost., sent. 11 novembre 1981, n. 187) - abbia ampliato la portata di consimili interventi. È stato, infatti, riconosciuto, da tempo, che "il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze nell'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali" (tra le molte, Corte cost., sent. 17 ottobre 2011, n. 271), ma persino "in presenza di indirizzi omogenei" circa la sua portata, sempre che, beninteso, "la scelta imposta per vincolare il significato ascrivibile alla legge anteriore rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario" e che ricorra, inoltre, la duplice condizione che l'intervento "trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza" e non contrasti con "valori ed interessi costituzionalmente protetti" (tra le molte, Corte cost., sent. 10 luglio 2002, n. 374). Ma affinché l'evenienza da ultimo descritta possa ritenersi integrata, ovvero perché possa concludersi che il legislatore - in difetto di un'espressa deroga al divieto d'irretroattività, ex art. 11 delle preleggi - abbia fatto ricorso ad una norma d'interpretazione autentica, pur in presenza di indirizzi omogeni (così valendosene,
9
Firmato Da: STEFANO GIAIME UI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 566bc527bb8d1452 - Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 38865e7cd6b5364a
Numero registro generale 17712/2024 Numero sezionale 2023/2025 Numero di raccolta generale 28715/2025 Data pubblicazione 30/10/2025
per dirla con un certa dottrina, quale strumento per opporsi al "consolidamento di uno specifico orientamento giurisprudenziale, la cui cifra caratteristica sarebbe da rintracciarsi nella contrarietà a quanto disposto dal legislatore, costretto, al fine di imporre la propria interpretazione, ad un intervento correttivo"), occorre che una siffatta "voluntas legis" possa essere univocamente accertata. Vale a dire, che a tanto possano condurre i lavori preparatori sia della legge cui appartiene la norma interpretata, sia di quella recante la norma interpretativa. Tale non essendo, però, il caso di specie, deve concludersi per l'impossibilità di attribuire natura interpretativa allo norma sopravvenuta invocato dal ricorrente.
9.2. L'infondatezza del primo motivo comporta l'inammissibilità dei restanti due, i quali come da pertinente rilievo - toccano questioni subordinate proprio all'operatività del suddetto "ius superveniens".
о
9.2.1. Deve, infatti, darsi seguito al principio secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico (e tale è il caso di specie, giacché il giudice d'appello, dopo aver escluso la retroattività della norma sopravvenuta, comunque nega che sussistessero i presupposti per la sua applicazione), la ritenuta infondatezza inammissibilità delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi rende "inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa" (Cass. Sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11493, Rv. 648023-01; in senso analogo già
10
Firmato Da: STEFANO GIAIME UI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 566bc527bb8d1452 - Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 38865e7cd6b5364a
Numero registro generale 17712/2024 Numero sezionale 2023/2025 Numero di raccolta generale 28715/2025 Data pubblicazione 30/10/2025
Cass. Sez. Un., sent. 29 marzo 2013, n. 7931, Rv. 625631-01;" Cass. Sez. 3, sent. 14 febbraio 2012, n. 2108, Rv. 621882-01).
10. Nulla va disposto in merito alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasti solo intimati RI e il AM.
11. A carico del ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 28 maggio 2025.
Il Consigliere estensore TE ME UI
La Presidente Lina RUBINO
11
Firmato Da: STEFANO GIAIME UI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 566bc527bb8d1452 - Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 38865e7cd6b5364a