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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TEMPERINI FRANCESCO, Presidente
MO OL, RE
MAGNINI LETIZIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 366/2025 depositato il 22/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Perugia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 306/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA e pubblicata il 29/04/2025
Atti impositivi: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 08080202400011455000 IRPEF-DETRAZIONI DI
IMPOSTA
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante non è presente nonostante ritualmente convocato
Resistente/Appellato:
Per gli uffici è presente solo il rappresentante dell'agenzia DP di Perugia che si oppone alla sospensiva ed insiste per la dichiarazione dell'inammissibilità dell'appello.
Il Collegio ritenutoi sussstenti i presupposti per la pronuncia di una sentenza in forma semplificata dispone di non pronunciarsi sull'istanza di sospensiva ma di decidere direttamente nel merito.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata sia dall'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Perugia che dall'Agenzia delle Entrate Riscossione essendo pacifico che l'appello
è stato notificato soltanto a quest'ultima pur essendo la sentenza appellata pronunciata nei confronti della sola Agenzia delle Entrate.
L'appello va pertanto dichiarato inammissibile con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sussistendone i relativi presupposti.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria dichiara inammissibile l'appello. Nulla per le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TEMPERINI FRANCESCO, Presidente
MO OL, RE
MAGNINI LETIZIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 366/2025 depositato il 22/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Perugia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 306/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA e pubblicata il 29/04/2025
Atti impositivi: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 08080202400011455000 IRPEF-DETRAZIONI DI
IMPOSTA
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante non è presente nonostante ritualmente convocato
Resistente/Appellato:
Per gli uffici è presente solo il rappresentante dell'agenzia DP di Perugia che si oppone alla sospensiva ed insiste per la dichiarazione dell'inammissibilità dell'appello.
Il Collegio ritenutoi sussstenti i presupposti per la pronuncia di una sentenza in forma semplificata dispone di non pronunciarsi sull'istanza di sospensiva ma di decidere direttamente nel merito.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata sia dall'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Perugia che dall'Agenzia delle Entrate Riscossione essendo pacifico che l'appello
è stato notificato soltanto a quest'ultima pur essendo la sentenza appellata pronunciata nei confronti della sola Agenzia delle Entrate.
L'appello va pertanto dichiarato inammissibile con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sussistendone i relativi presupposti.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria dichiara inammissibile l'appello. Nulla per le spese.