Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 47
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità dell'appello per notifica a soggetto non corretto

    Il Collegio ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata da entrambe le parti resistenti, dato che l'appello era stato notificato soltanto all'Agente della Riscossione, pur essendo la sentenza appellata pronunciata nei confronti della sola Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 47
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
    Numero : 47
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo