Sentenza 6 novembre 2013
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La contravvenzione al foglio di via obbligatorio è configurabile anche nel semplice transito del prevenuto nel territorio del comune in cui gli era stato inibito di rientrare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2013, n. 46973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46973 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 06/11/2013
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1544
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 29456/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI TT EL N. IL 09/03/1973;
avverso la sentenza n. 7364/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 07/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Udito, altresì, nella pubblica udienza, il Pubblico Ministero in persona del Dott. Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte Suprema, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.
RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con sentenza deliberata il 7 febbraio 2013 e depositata il 13 febbraio 2013, la Corte di appello di Napoli, ha confermato la sentenza del Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, 7 giugno 2011, di condanna - nel concorso di circostanze attenuanti generiche - alla pena (condizionalmente sospesa) dell'arresto in mesi due, a carico di CH Di TT, imputato della contravvenzione prevista e punita dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2, per aver fatto ritorno, il 16 novembre 2008, nel comune di Castel Volturno dal quale era stato allontanato in forza di foglio di via obbligatorio emesso dal Questore della provincia di Caserta. Con riferimento ai motivi di gravame e in relazione a quanto serba rilievo nel presente scrutinio di legittimità, la Corte territoriale ha osservato: in punto di responsabilità l'istruttoria dibattimentale ha smentito l'assunto dell'appellante di non essere alla guida del veicolo circolante nel comune di Castel Volturno;
la circostanza è, comunque, irrilevante;
radicandosi la penale responsabilità nella ipotesi di trasporto a titolo di colpa;
anche il mero transito nel comune oggetto del divieto di ritorno integra la ritenuta contravvenzione;
il ordine alla dosimetria della pena, la sanzione, quantificata in misura media e, peraltro ridotta per effetto del "benevolo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche" risulta congrua, tenuto conto della negativa personalità del giudicabile, attinto da precedente per rapina aggravata tentata. 2. - L'imputato ha proposto ricorso per cassazione col ministero del difensore di fiducia, avvocato Mauro Iodice, mediante atto recante la data del 19 marzo 2013, col quale denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge pena o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, sostenendo che il mero transito nel territorio del comune non comporta per il soggetto allontanato la violazione dell'obbligo di rientro e che, comunque, "mancando del tutto la volontà del Di TT di fermarsi (a) Castel Volturno" difetterebbe, conseguentemente, l'elemento soggettivo del reato.
3. - Il ricorso è manifestamente infondato.
Privi di pregio sono i riferimenti del ricorrente a risalenti arresti di questa Corte suprema di cassazione (Sez. 1, n. 8401 del 07/06/1972 - dep. 15/12/1972, Fabbri, Rv. 122666), affatto superati dalla successiva giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "è configurabile la contravvenzione al foglio di via obbligatorio anche nel semplice transito del prevenuto nel territorio del Comune nel quale gli è stato inibito di rientrare" (Sez. 1, n. 923 del 11/02/1997 - dep. 25/03/1997, Fernandez, Rv. 207097; cui adde Sez. 1, n. 4693 del 06/03/1996 - dep. 09/05/1996, Lupoli ed altro, Rv. 204547; Sez. 1, n. 1727 del 30/11/1995 - dep. 15/02/1996, Aida, Rv. 203921; Sez. 1, n. 8864 del 12/07/1993 -dep. 28/09/1993, Della Morgia, Rv. 197017).
Epperò è affatto irrilevante l'asserita carenza della volontà del ricorrente di sostare in Castel Volturno.
Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2013