Art. 12.
Il Governo del Re e' autorizzato a prelevare dai residui della somma di L. 1,000,000, autorizzata con la legge 5 maggio 1901, n. 156 , e dal fondo di L. 125,000,000, di cui al precedente articolo 2, la somma necessaria per la compilazione dei progetti esecutivi, e per gli altri scopi indicati nella legge citata, e qualsiasi altra occorrente per l'attuazione della presente legge.
Il Governo del Re e' autorizzato a prelevare dai residui della somma di L. 1,000,000, autorizzata con la legge 5 maggio 1901, n. 156 , e dal fondo di L. 125,000,000, di cui al precedente articolo 2, la somma necessaria per la compilazione dei progetti esecutivi, e per gli altri scopi indicati nella legge citata, e qualsiasi altra occorrente per l'attuazione della presente legge.