Articolo 13 della Legge 25 luglio 1966, n. 616
Articolo 12Articolo 14
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28 agosto 1966
Art. 13. Annullamento delle elezioni di membri elettivi della Commissione centrale.

La Commissione centrale, quando accoglie un ricorso proposto contro l'elezione di singoli membri elettivi, provvede a darne immediata comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia, che entro trenta giorni, ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112 , propone la loro sostituzione con i candidati che seguono nell'ordine degli eletti, in base alla graduatoria formata a norma dell'articolo 6, comma quinto.
In mancanza di tali candidati il Ministro per la grazia e giustizia invita il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine ad indire elezioni suppletive.
Analogamente, il Ministro per la grazia e giustizia, ricevutane comunicazione dalla Commissione centrale, provvede per l'ipotesi in cui sia accolto un ricorso proposto contro l'elezione di tutti i membri elettivi ed occorra procedere a nuove elezioni.
Entrata in vigore il 28 agosto 1966
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