Art. 2.
La spesa di cui al precedente articolo gravera' sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici e sara' ripartita in due esercizi finanziari a partire dall'esercizio 1955-56.
All'onere derivante dalla presente legge si provvedera' con una corrispondente aliquota dei fondi di cui al capitolo "Spese per la esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi" dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1955-1956 in gestione al Magistrato delle acque e Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia ed al corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1956-57.
La spesa di cui al precedente articolo gravera' sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici e sara' ripartita in due esercizi finanziari a partire dall'esercizio 1955-56.
All'onere derivante dalla presente legge si provvedera' con una corrispondente aliquota dei fondi di cui al capitolo "Spese per la esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi" dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1955-1956 in gestione al Magistrato delle acque e Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia ed al corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1956-57.