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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 20/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 162/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 162 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 7.1.2025 e vertente
T R A
C.F.: , C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Rossi C.F._2
Parte opponente
E
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Francesco Temperini
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.1.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate le conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 7.1.2025, il Tribunale svolge le seguenti motivazioni.
******
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 671/2021, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 2137/2021, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento pagina 1 di 4 dell'importo di € 40.500,00, quale somma da restituire all'opposto in forza del mutuo stipulato tra le parti;
degli interessi;
delle spese della procedura monitoria.
A fondamento dell'opposizione vengono allegati il difetto di prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito, in tesi fondato su una scrittura privata unilaterale;
la prescrizione del diritto restitutorio dell'opposto; la compensazione del credito dell'opposto con il controcredito dell'opponente la nullità della clausola relativa alla modalità di Pt_1
calcolo degli interessi, non chiara e indicante, in ogni caso, un tasso superiore al t.s.u.; la conseguente non debenza degli interessi.
2. L'opposto eccepisce la inammissibilità per tardività dell'opposizione, spiegata oltre il termine di 40 giorni decorrente dal perfezionamento nei confronti degli opponenti della notifica del ricorso monitorio e del relativo decreto;
la prova del credito controverso,
riconosciuto dagli opponenti;
l'interruzione della prescrizione;
l'infondatezza per indeterminatezza dell'avversa eccezione di compensazione;
la determinatezza e la legittimità
della previsione degli interessi.
3. In primo luogo viene dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione di
[...]
, siccome spiegata in data 24.1.2022, cioè oltre il termine di 40 giorni, decorrente Parte_2
dall'8.12.2021 -giorno successivo al perfezionamento nei suoi confronti della notifica del ricorso monitorio e del relativo decreto (art. 155 c.p.c.)- e avente scadenza il 17.1.2022 (doc. n.
8, all. comparsa di costituzione e risposta).
4. Venendo al merito dell'opposizione tempestivamente spiegata il 24.1.2022 soltanto da confronti del quale la notifica del d.i. si è perfezionata il 13.12.2021 Controparte_2
(doc. n. 8 citato)-, in punto di diritto si premette che secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così
per tutte, da ultimo Cass. n. 15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una pagina 2 di 4 obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”;
conf. Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass. n.20073/2004).
4.1. Sulla scorta dei suesposti principi, nel caso di specie, non è dato dubitare dell'assolvimento, da parte dell'opposto, all'onere probatorio su di sé gravante in qualità di creditore: l'opposto dimostra la fonte del credito restitutorio, azionato in sede monitoria,
rappresentata dal contratto di mutuo stipulato tra le parti (doc. n. 1, all. ricorso monitorio,
scrittura privata del 5.2.2011), e allega l'inadempimento dell'opponente; l'opponente non disconosce in modo sostanziale il suddetto titolo negoziale, avendo, di contro, parzialmente adempiuto all'obbligazione di restituzione delle somme mutuate prevista a suo carico dal contratto.
4.2. L'opponente non dimostra l'integrale adempimento all'obbligazione di restituzione,
ma formula una generica eccezione di compensazione, sprovvista di qualsivoglia supporto assertivo prima ancora che probatorio;
un'eccezione di prescrizione, che si rivela infondata,
essendo stata la prescrizione del credito restitutorio vantato dall'opposto interrotta dal medesimo tramite le missive atti, contenenti le richieste di pagamento del debito (doc. n. 3,
missiva del 4.5.2015 sottoscritta dagli opponenti;
doc. n. 4, missiva dell'11.7.2019 sottoscritta dagli opponenti).
4.3. Viene parimenti disattesa la doglianza dell'opponente concernente la incerta modalità
di calcolo degli interessi e la natura usuraria del tasso di interesse previsto in contratto.
La misura degli interessi, pari al 7% su base annuale, è stata correttamente richiesta in sede monitoria dall'opposto in base al contratto: la previsione della suddetta misura degli interessi si ricava dalla previsione relativa al caso di estinzione anticipata del mutuo, per il quale le parti hanno previsto che “la somma necessaria all'estinzione sarà calcolata per ottenere un interesse del 7% annuale sul prestito effettuato”; da tale clausola si desume, in pagina 3 di 4 applicazione dell'art. 1365 c.c., che le parti hanno inteso applicare all'obbligo restitutorio degli opponenti un tasso di interesse pari al 7% annuo.
Il tasso degli interessi così previsto dalle parti non è usurario (doc. n. 9 di parte opposta).
5. Tirando le fila del ragionamento esposto, l'opposizione spiegata da Parte_1
si rivela infondata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore, della semplicità della controversia e del mancato svolgimento, da parte dell'opposto, di attività relativa alla fase decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da;
Parte_2
2) respinge l'opposizione proposta da Parte_1
3) dichiara, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., l'esecutorietà del d.i. n. 671/2021, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 2137/2021;
4) condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto,
liquidate in € 2.536,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 20.2.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 162 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 7.1.2025 e vertente
T R A
C.F.: , C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Rossi C.F._2
Parte opponente
E
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Francesco Temperini
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.1.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate le conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 7.1.2025, il Tribunale svolge le seguenti motivazioni.
******
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 671/2021, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 2137/2021, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento pagina 1 di 4 dell'importo di € 40.500,00, quale somma da restituire all'opposto in forza del mutuo stipulato tra le parti;
degli interessi;
delle spese della procedura monitoria.
A fondamento dell'opposizione vengono allegati il difetto di prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito, in tesi fondato su una scrittura privata unilaterale;
la prescrizione del diritto restitutorio dell'opposto; la compensazione del credito dell'opposto con il controcredito dell'opponente la nullità della clausola relativa alla modalità di Pt_1
calcolo degli interessi, non chiara e indicante, in ogni caso, un tasso superiore al t.s.u.; la conseguente non debenza degli interessi.
2. L'opposto eccepisce la inammissibilità per tardività dell'opposizione, spiegata oltre il termine di 40 giorni decorrente dal perfezionamento nei confronti degli opponenti della notifica del ricorso monitorio e del relativo decreto;
la prova del credito controverso,
riconosciuto dagli opponenti;
l'interruzione della prescrizione;
l'infondatezza per indeterminatezza dell'avversa eccezione di compensazione;
la determinatezza e la legittimità
della previsione degli interessi.
3. In primo luogo viene dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione di
[...]
, siccome spiegata in data 24.1.2022, cioè oltre il termine di 40 giorni, decorrente Parte_2
dall'8.12.2021 -giorno successivo al perfezionamento nei suoi confronti della notifica del ricorso monitorio e del relativo decreto (art. 155 c.p.c.)- e avente scadenza il 17.1.2022 (doc. n.
8, all. comparsa di costituzione e risposta).
4. Venendo al merito dell'opposizione tempestivamente spiegata il 24.1.2022 soltanto da confronti del quale la notifica del d.i. si è perfezionata il 13.12.2021 Controparte_2
(doc. n. 8 citato)-, in punto di diritto si premette che secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così
per tutte, da ultimo Cass. n. 15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una pagina 2 di 4 obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”;
conf. Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass. n.20073/2004).
4.1. Sulla scorta dei suesposti principi, nel caso di specie, non è dato dubitare dell'assolvimento, da parte dell'opposto, all'onere probatorio su di sé gravante in qualità di creditore: l'opposto dimostra la fonte del credito restitutorio, azionato in sede monitoria,
rappresentata dal contratto di mutuo stipulato tra le parti (doc. n. 1, all. ricorso monitorio,
scrittura privata del 5.2.2011), e allega l'inadempimento dell'opponente; l'opponente non disconosce in modo sostanziale il suddetto titolo negoziale, avendo, di contro, parzialmente adempiuto all'obbligazione di restituzione delle somme mutuate prevista a suo carico dal contratto.
4.2. L'opponente non dimostra l'integrale adempimento all'obbligazione di restituzione,
ma formula una generica eccezione di compensazione, sprovvista di qualsivoglia supporto assertivo prima ancora che probatorio;
un'eccezione di prescrizione, che si rivela infondata,
essendo stata la prescrizione del credito restitutorio vantato dall'opposto interrotta dal medesimo tramite le missive atti, contenenti le richieste di pagamento del debito (doc. n. 3,
missiva del 4.5.2015 sottoscritta dagli opponenti;
doc. n. 4, missiva dell'11.7.2019 sottoscritta dagli opponenti).
4.3. Viene parimenti disattesa la doglianza dell'opponente concernente la incerta modalità
di calcolo degli interessi e la natura usuraria del tasso di interesse previsto in contratto.
La misura degli interessi, pari al 7% su base annuale, è stata correttamente richiesta in sede monitoria dall'opposto in base al contratto: la previsione della suddetta misura degli interessi si ricava dalla previsione relativa al caso di estinzione anticipata del mutuo, per il quale le parti hanno previsto che “la somma necessaria all'estinzione sarà calcolata per ottenere un interesse del 7% annuale sul prestito effettuato”; da tale clausola si desume, in pagina 3 di 4 applicazione dell'art. 1365 c.c., che le parti hanno inteso applicare all'obbligo restitutorio degli opponenti un tasso di interesse pari al 7% annuo.
Il tasso degli interessi così previsto dalle parti non è usurario (doc. n. 9 di parte opposta).
5. Tirando le fila del ragionamento esposto, l'opposizione spiegata da Parte_1
si rivela infondata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore, della semplicità della controversia e del mancato svolgimento, da parte dell'opposto, di attività relativa alla fase decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da;
Parte_2
2) respinge l'opposizione proposta da Parte_1
3) dichiara, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., l'esecutorietà del d.i. n. 671/2021, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 2137/2021;
4) condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto,
liquidate in € 2.536,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 20.2.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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