CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 558/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6677/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUT n. 2024-ADERISC-4628846 IRPEF-ALTRO 2012
- RIFIUTO AUTOTUT n. 2024-ADERISC-4628846 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 527/2025 depositato il
28/01/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 25/09/2024 all'Agenzia delle Entrate - DP di Salerno ed all'Agenzia delle Entrate- Riscossione, depositato in data 24/10/2024 ed iscritto al n. 6677/2024 del RGR, il sig. Nominativo_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava il rifiuto (Prot. n. 2024-ADERISC-4628846) opposto all'istanza in autotutela di sospensione legale della riscossione (modello SL1) presentata il 5/8/2024, comunicato l'08/08/2024 da AdER.
In particolare, il ricorrente rappresentava e documentava che:
- in data 15/11/2021 gli era stata notificata la cartella di pagamento n. 10020190006621824000 di euro
4.197,36 per IRPEF/IVA anno 2012, avverso la quale aveva proposto ricorso/reclamo, ottenendo uno sgravio parziale in data 5/5/2022, che aveva ridotto l'importo iscritto a ruolo ad euro 1.886,87;
- ciò nonostante, in data 28/06/2024 l'agente della riscossione aveva rinotificato la cartella n.
10020190006621824000 dell'importo di euro 4.197,36, con riferimento alla quale il contribuente aveva quindi presentato l'istanza di sospensione legale della riscossione con modello SL1 ad AdER;
- l'istanza di sospensione legale era stata rifiutata con la comunicazione impugnata in quanto lo sgravio a cui faceva riferimento era già stato acquisito nei sistemi informativi AdER.
Quindi, deduceva l'illegittimità del diniego perché l'importo di cui alla cartella rinotificata non aveva invece tenuto in alcun conto dello sgravio parziale ottenuto dall'AdE; contestava, inoltre, con riferimento alla cartella,
l'omesso contraddittorio preventivo nonché il difetto di motivazione.
Concludeva, chiedendo l'annullamento “della pretesa contenuta nella cartella”, comunicata con il diniego impugnato”, con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore antistatario, o in subordine la rideterminazione della stessa sulla base dello sgravio parziale emesso dall'AdE.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – DP di Salerno che controdeduceva, rappresentando, preliminarmente, che:
- in seguito alla notifica dell'avviso bonario, il ricorrente accedeva al beneficio del rateizzo;
tuttavia, delle 20 rate da versare, con cadenza trimestrale, la parte versava le prime 15 (quindici) rate nei termini e/o con i relativi ravvedimenti, mentre, dalla rata n. 16 alla n. 20, continuava ad effettuare i dovuti versamenti seppur decaduta dal rateizzo.
- il ruolo emesso in seguito alla decadenza era stato affidato ad AdER ed era confluito nella cartella di pagamento n. 10020190006621824/000, impugnata con ricorso/reclamo; in mediazione, l'Ufficio aveva emesso sgravio parziale, riconoscendo la sorta capitale delle rate versate dopo l'intervenuta decadenza dal rateizzo.
- il ricorrente, però, si era comunque costituito in giudizio, e la CGT adita con la sentenza n. 1863/2022 aveva rigettato il ricorso, come documentato.
Quindi, eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto il contribuente aveva impugnato un rifiuto opposto da AdER non ad una istanza di autotutela, come preteso, ma ad una istanza di sospensione legale della riscossione fatta unicamente ad AdER, atto non impugnabile, ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/92; inoltre, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l'Ufficio non aveva ricevuto l'istanza di sospensione legale della riscossione e nemmeno aveva emanato al riguardo alcun atto impugnabile.
Evidenziava la violazione del ne bis in idem alla luce della sentenza di questa Corte n.1863/2022 allegata, considerato che il ricorrente sollevava vizi riferibili allo scrivente Ufficio, dolendosi della mancata notifica degli atti propedeutici (mancata ricezione dell'avviso bonario, con mancato contraddittorio preventivo e mancata riduzione delle sanzioni).
Concludeva chiedendo la declaratoria di inammissibilità per i suesposti motivi e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Il ricorrente depositava memoria di replica in cui sosteneva che la contestata violazione del principio ne bis in idem non sussistesse, in quanto il ricorso non verteva sulla cartella oggetto del precedente giudizio, bensì sulla richiesta di contabilizzazione degli importi versati dal contribuente in seguito alla rateizzazione della cartella stessa;
inoltre, a suo avviso il diniego opposto all'istanza presentata con il modello SL-1 (predisposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per richiedere un annullamento o rideterminazione di una cartella esattoriale a seguito di avvenuto parziale pagamento) era un atto impugnabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è inammissibile.
Come rappresentato dall'AdE – Dp di Salerno, il contribuente ha impugnato il rifiuto opposto dall'agente della riscossione all'istanza di sospensione legale della riscossione legale della cartella n.
10020190006621824000: tale atto non è impugnabile ai sensi dell'art.19 del d.lgs. 546/1992, che alla lettera g-bis indica “ il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'art. 10-quater della legge
27 luglio 2000, n. 212”, con riferimento ad istanza di annullamento totale o parziale di un atto di imposizione o sanzionatorio presentata all'Agenzia delle Entrate, e non all'agente della riscossione.
Peraltro il contribuente solleva eccezioni inammissibili riferite alla cartella, già oggetto del giudizio concluso con sentenza passata in giudicato.
Alla luce dello sgravio parziale già emesso dall'AdE, di cui l'AdER ha dichiarato di aver preso atto, sia pure tardivamente, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO. SPESE COMPENSATE.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6677/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUT n. 2024-ADERISC-4628846 IRPEF-ALTRO 2012
- RIFIUTO AUTOTUT n. 2024-ADERISC-4628846 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 527/2025 depositato il
28/01/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 25/09/2024 all'Agenzia delle Entrate - DP di Salerno ed all'Agenzia delle Entrate- Riscossione, depositato in data 24/10/2024 ed iscritto al n. 6677/2024 del RGR, il sig. Nominativo_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava il rifiuto (Prot. n. 2024-ADERISC-4628846) opposto all'istanza in autotutela di sospensione legale della riscossione (modello SL1) presentata il 5/8/2024, comunicato l'08/08/2024 da AdER.
In particolare, il ricorrente rappresentava e documentava che:
- in data 15/11/2021 gli era stata notificata la cartella di pagamento n. 10020190006621824000 di euro
4.197,36 per IRPEF/IVA anno 2012, avverso la quale aveva proposto ricorso/reclamo, ottenendo uno sgravio parziale in data 5/5/2022, che aveva ridotto l'importo iscritto a ruolo ad euro 1.886,87;
- ciò nonostante, in data 28/06/2024 l'agente della riscossione aveva rinotificato la cartella n.
10020190006621824000 dell'importo di euro 4.197,36, con riferimento alla quale il contribuente aveva quindi presentato l'istanza di sospensione legale della riscossione con modello SL1 ad AdER;
- l'istanza di sospensione legale era stata rifiutata con la comunicazione impugnata in quanto lo sgravio a cui faceva riferimento era già stato acquisito nei sistemi informativi AdER.
Quindi, deduceva l'illegittimità del diniego perché l'importo di cui alla cartella rinotificata non aveva invece tenuto in alcun conto dello sgravio parziale ottenuto dall'AdE; contestava, inoltre, con riferimento alla cartella,
l'omesso contraddittorio preventivo nonché il difetto di motivazione.
Concludeva, chiedendo l'annullamento “della pretesa contenuta nella cartella”, comunicata con il diniego impugnato”, con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore antistatario, o in subordine la rideterminazione della stessa sulla base dello sgravio parziale emesso dall'AdE.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – DP di Salerno che controdeduceva, rappresentando, preliminarmente, che:
- in seguito alla notifica dell'avviso bonario, il ricorrente accedeva al beneficio del rateizzo;
tuttavia, delle 20 rate da versare, con cadenza trimestrale, la parte versava le prime 15 (quindici) rate nei termini e/o con i relativi ravvedimenti, mentre, dalla rata n. 16 alla n. 20, continuava ad effettuare i dovuti versamenti seppur decaduta dal rateizzo.
- il ruolo emesso in seguito alla decadenza era stato affidato ad AdER ed era confluito nella cartella di pagamento n. 10020190006621824/000, impugnata con ricorso/reclamo; in mediazione, l'Ufficio aveva emesso sgravio parziale, riconoscendo la sorta capitale delle rate versate dopo l'intervenuta decadenza dal rateizzo.
- il ricorrente, però, si era comunque costituito in giudizio, e la CGT adita con la sentenza n. 1863/2022 aveva rigettato il ricorso, come documentato.
Quindi, eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto il contribuente aveva impugnato un rifiuto opposto da AdER non ad una istanza di autotutela, come preteso, ma ad una istanza di sospensione legale della riscossione fatta unicamente ad AdER, atto non impugnabile, ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/92; inoltre, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l'Ufficio non aveva ricevuto l'istanza di sospensione legale della riscossione e nemmeno aveva emanato al riguardo alcun atto impugnabile.
Evidenziava la violazione del ne bis in idem alla luce della sentenza di questa Corte n.1863/2022 allegata, considerato che il ricorrente sollevava vizi riferibili allo scrivente Ufficio, dolendosi della mancata notifica degli atti propedeutici (mancata ricezione dell'avviso bonario, con mancato contraddittorio preventivo e mancata riduzione delle sanzioni).
Concludeva chiedendo la declaratoria di inammissibilità per i suesposti motivi e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Il ricorrente depositava memoria di replica in cui sosteneva che la contestata violazione del principio ne bis in idem non sussistesse, in quanto il ricorso non verteva sulla cartella oggetto del precedente giudizio, bensì sulla richiesta di contabilizzazione degli importi versati dal contribuente in seguito alla rateizzazione della cartella stessa;
inoltre, a suo avviso il diniego opposto all'istanza presentata con il modello SL-1 (predisposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per richiedere un annullamento o rideterminazione di una cartella esattoriale a seguito di avvenuto parziale pagamento) era un atto impugnabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è inammissibile.
Come rappresentato dall'AdE – Dp di Salerno, il contribuente ha impugnato il rifiuto opposto dall'agente della riscossione all'istanza di sospensione legale della riscossione legale della cartella n.
10020190006621824000: tale atto non è impugnabile ai sensi dell'art.19 del d.lgs. 546/1992, che alla lettera g-bis indica “ il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'art. 10-quater della legge
27 luglio 2000, n. 212”, con riferimento ad istanza di annullamento totale o parziale di un atto di imposizione o sanzionatorio presentata all'Agenzia delle Entrate, e non all'agente della riscossione.
Peraltro il contribuente solleva eccezioni inammissibili riferite alla cartella, già oggetto del giudizio concluso con sentenza passata in giudicato.
Alla luce dello sgravio parziale già emesso dall'AdE, di cui l'AdER ha dichiarato di aver preso atto, sia pure tardivamente, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO. SPESE COMPENSATE.