Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 558
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Inammissibilità dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che l'atto impugnato non rientri tra quelli impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92, poiché si tratta di un rifiuto opposto dall'agente della riscossione e non dall'Agenzia delle Entrate in risposta a un'istanza di autotutela.

  • Accolto
    Inammissibilità delle eccezioni relative alla cartella esattoriale

    La Corte ha rilevato che le eccezioni sollevate dal contribuente riguardo alla cartella esattoriale erano già state decise in un precedente giudizio, pertanto non potevano essere riproposte.

  • Rigettato
    Natura dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che l'istanza SL-1, rivolta all'agente della riscossione per richiedere un annullamento o rideterminazione di una cartella, non dia luogo ad un atto impugnabile ai sensi della normativa tributaria.

  • Rigettato
    Natura dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che l'istanza SL-1, rivolta all'agente della riscossione per richiedere un annullamento o rideterminazione di una cartella, non dia luogo ad un atto impugnabile ai sensi della normativa tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 558
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 558
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

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