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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 17057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17057 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa AM Pellettieri in funzione di Giudice di Appello nella causa
N.R.G. 52575/2023 pervenuta all'udienza del 13 ottobre 2025 per la spedizione a sentenza, vertente tra:
quale mandataria di , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2
difesa giusta delega in atti dall' Avv. Valeria Vizzone
APPELLANTE
E
e entrambi residenti in [...], CP_1 CP_2
contumaci
APPELLATI
, difesa giusta delega in atti dall' Avv. Controparte_3 P.IVA_3
NA CI
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 17207/2023 depositata il 22 settembre 2023 – RCA – ispezione del mezzo incidentato - modello CAI
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 13 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti , della comparsa di costituzione e risposta della parte appellata costituita nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
Ciò posto , va rilevato ancora in via preliminare che : 1) la sentenza impugnata ha accolto la domanda risarcitoria , quanto al ristoro dei danni materiali, proposta dalla Controparte_4
,quale cessionaria del credito risarcitorio da sinistro stradale, in relazione al sinistro
[...]
occorso in data 1° dicembre 2021 tra il veicolo Opel Mokka tg FJ 253 TL (di proprietà di
, cedente il credito) e l'autocaravan tg DE , di proprietà di Controparte_5 CP_2
e condotto da , e assicurato per la RCA con , il
[...] CP_1 Parte_2
cui conducente ,proveniente da Via Nicolai, non osservando il segnale di STOP posto sulla propria corsia di marcia, era andato ad urtare il veicolo Opel Mokka che procedeva su Via del Casale San
BA ; 2) il GDP ha rilevato che il veicolo incidentato era stato posto a disposizione della sicchè la domanda risarcitoria era proponibile, e che la testimonianza resa da Controparte_6 [...]
, unitamente alla mancata risposta all'interpello deferito al conducente e al Tes_1 CP_1
modello CAI sottoscritto da entrambi i conducenti , aveva confermato la ricostruzione del sinistro, come dedotta nel libello introduttivo;
3) quale mandataria di Parte_1 Parte_2
ha interposto gravame nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (sentenza
[...]
pubblicata il 22 settembre 2023 – notifica dell'atto di citazione in appello eseguita il 17.11.2023 - iscrizione a ruolo del 21.11.2023) e dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c. , avendo posto in condizione il Giudice di appello di avere adeguata contezza delle criticità del percorso logico- motivazionale seguito dal GDP;
4) parte appellante ha lamentato la violazione dell'art. 145
Cod. Ass. per non avere l' posto a disposizione della IA il veicolo Controparte_4
incidentato ,o meglio, per aver posto il veicolo a disposizione solo a riparazioni avvenute , sicchè la domanda doveva ritenersi improponibile;
ha poi dedotto l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal GDP, che aveva condotto a ritenere dimostrato l'an debeatur sulla scorta delle dichiarazioni rese dal teste , cognato della cedente –proprietaria e trasportato sul Tes_1 veicolo coinvolto nell'incidente , teste ,dunque , incapace a testimoniare;
il primo Giudice infine aveva dato rilievo al modello CAI, la cui efficacia probatoria era stata contestata in primo grado da essa IA;
parte appellante ha concluso perché,in riforma della impugnata sentenza, fosse dichiarata la improponibilità della domanda risarcitoria per violazione dell'art. 145 Cod. Ass. o , in subordine, perché fosse rigettata nel merito la domanda risarcitoria di con Controparte_3 condanna di quest'ultima alla restituzione di quanto dalla IA versato in esecuzione della sentenza di primo grado .
Contumaci e , sebbene ritualmente evocati in giudizio, si è costituita CP_2 CP_1
l , la quale ha contestato i motivi di gravame avversari, Controparte_4
instando per la integrale conferma della sentenza impugnata .
Ciò posto , in relazione alla mancata declaratoria di improponibilità da parte del primo Giudice per violazione dell'art. 145 Cod. Ass. , osserva il Tribunale che la censura di parte appellante è fondata .
Ritiene infatti il Tribunale di condividere l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'art. 145 Cod. Ass. ha un chiaro intento deflattivo, essendone evidente la finalità di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagattellari, intento il cui raggiungimento, tuttavia, non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale (invero modesta) di 60-90 giorni per la proposizione della domanda risarcitoria, ma soprattutto al procedimento ex articolo 148 Cod. Ass., che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa;
affinché la procedura di risarcimento descritta nella norma ora citata possa operare è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare un'offerta congrua, ciò che richiede sia un presupposto formale, ovvero la trasmissione di una richiesta contenente elementi sufficienti a permettere all'assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, sia un requisito sostanziale, e ciò in quanto la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della RCA, nella fase stragiudiziale, impone correttezza.
Viene meno, dunque, a tale dovere di collaborazione-subendone, come conseguenza,
l'improponibilità della domanda risarcitoria - il danneggiato che si sia sottratto all'ispezione del mezzo, attività utile alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria (Cass. Civ. ord. 1756/2022).
Nel caso di specie il veicolo è stato posto sì a disposizione della ma solo a Parte_2
riparazioni avvenute , il che ha impedito alla di formulare una congrua offerta risarcitoria Pt_2
nella fase stragiudiziale .
In riforma della impugnata sentenza va dunque dichiarata la improponibilità della domanda per violazione dell'art. 145 Cod. Ass. . Quando anche non si volesse condividere detta tesi , e affermare la proponibilità della domanda obiettando che il veicolo comunque è stato messo a disposizione della IA , si osserva nel merito che la ricostruzione della dinamica del sinistro è tuttaltro che provata , tenuto conto che l'unico teste indotto da parte attrice in primo grado è cognato della proprietaria del mezzo ( e cedente il credito risarcitorio) nonchè trasportato sul veicolo coinvolto nel sinistro , con evidenti ripercussioni sia sulla capacità a testimoniare che sull'attendibilità del teste .
A non diversa conclusione si giunge se si considera il modello CID sottoscritto dai due conducenti .
L'art. 143 Cod. Ass. prevede che “quando il modulo (CAI , n.d.r.) sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume ,salvo prova contraria da parte dell' impresa di assicurazione , che il sinistro si sia verificato nelle circostanze , con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”.
La valenza confessoria- rispetto ai conducenti coinvolti nel sinistro- del modello CAI è quindi subordinata alla sottoscrizione dei due conducenti;
nel caso in esame , tuttavia , il conducente che ebbe a sottoscrivere il modello CAI, non è proprietario dell'autocaravan asseritamente responsabile della collisione , con l'ulteriore corollario che l'ammissione di responsabilità contenuta nel modello CAI non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente , ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice , dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 terzo comma c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è , per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (SSUU
10311/2006; Cass. Civ. 11595/2010) .
Il modello CAI , sottoscritto dal conducente, non è dunque opponibile all'assicuratore del proprietario del veicolo asseritamente responsabile della collisione.
Anche quindi a voler ritenere proponibile la domanda risarcitoria, la stessa andrebbe comunque rigettata nel merito.
L'appello è fondato e va accolto e, in riforma della impugnata sentenza, va dichiarata la improponibilità della domanda per violazione dell'art. 145 Cod. Ass. e, per l'effetto,
l' va condannata alla restituzione in favore dell'odierna parte Controparte_4 appellante di quanto da quest'ultima versato in esecuzione della sentenza di primo grado .
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M.
55/2014 (scaglione da € 5201,00 ad € 26.000,00, tenuto conto della somma liquidata a titolo di risarcimento nella sentenza di primo grado , per € 2090,00 per compenso per il primo grado ed €
5077,00 per compenso per il secondo grado ).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice dell'Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in riforma della impugnata sentenza, dichiara la improponibilità della domanda proposta da in riferimento al sinistro stradale del 1° dicembre 2021 per violazione Controparte_3 dell'art. 145 Cod. Ass. ;
b) per l'effetto, ordina alla società di cui al capo a) la restituzione alla odierna parte appellante delle somme versate da quest'ultima in esecuzione della sentenza di primo grado;
c) condanna le parti appellate in solido alla refusione delle spese del doppio grado in favore di parte appellante , che si liquidano in € 7167,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge oltre rimborso del contributo unificato;
d) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2025
Dott.ssa AM Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa AM Pellettieri in funzione di Giudice di Appello nella causa
N.R.G. 52575/2023 pervenuta all'udienza del 13 ottobre 2025 per la spedizione a sentenza, vertente tra:
quale mandataria di , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2
difesa giusta delega in atti dall' Avv. Valeria Vizzone
APPELLANTE
E
e entrambi residenti in [...], CP_1 CP_2
contumaci
APPELLATI
, difesa giusta delega in atti dall' Avv. Controparte_3 P.IVA_3
NA CI
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 17207/2023 depositata il 22 settembre 2023 – RCA – ispezione del mezzo incidentato - modello CAI
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 13 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti , della comparsa di costituzione e risposta della parte appellata costituita nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
Ciò posto , va rilevato ancora in via preliminare che : 1) la sentenza impugnata ha accolto la domanda risarcitoria , quanto al ristoro dei danni materiali, proposta dalla Controparte_4
,quale cessionaria del credito risarcitorio da sinistro stradale, in relazione al sinistro
[...]
occorso in data 1° dicembre 2021 tra il veicolo Opel Mokka tg FJ 253 TL (di proprietà di
, cedente il credito) e l'autocaravan tg DE , di proprietà di Controparte_5 CP_2
e condotto da , e assicurato per la RCA con , il
[...] CP_1 Parte_2
cui conducente ,proveniente da Via Nicolai, non osservando il segnale di STOP posto sulla propria corsia di marcia, era andato ad urtare il veicolo Opel Mokka che procedeva su Via del Casale San
BA ; 2) il GDP ha rilevato che il veicolo incidentato era stato posto a disposizione della sicchè la domanda risarcitoria era proponibile, e che la testimonianza resa da Controparte_6 [...]
, unitamente alla mancata risposta all'interpello deferito al conducente e al Tes_1 CP_1
modello CAI sottoscritto da entrambi i conducenti , aveva confermato la ricostruzione del sinistro, come dedotta nel libello introduttivo;
3) quale mandataria di Parte_1 Parte_2
ha interposto gravame nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (sentenza
[...]
pubblicata il 22 settembre 2023 – notifica dell'atto di citazione in appello eseguita il 17.11.2023 - iscrizione a ruolo del 21.11.2023) e dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c. , avendo posto in condizione il Giudice di appello di avere adeguata contezza delle criticità del percorso logico- motivazionale seguito dal GDP;
4) parte appellante ha lamentato la violazione dell'art. 145
Cod. Ass. per non avere l' posto a disposizione della IA il veicolo Controparte_4
incidentato ,o meglio, per aver posto il veicolo a disposizione solo a riparazioni avvenute , sicchè la domanda doveva ritenersi improponibile;
ha poi dedotto l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal GDP, che aveva condotto a ritenere dimostrato l'an debeatur sulla scorta delle dichiarazioni rese dal teste , cognato della cedente –proprietaria e trasportato sul Tes_1 veicolo coinvolto nell'incidente , teste ,dunque , incapace a testimoniare;
il primo Giudice infine aveva dato rilievo al modello CAI, la cui efficacia probatoria era stata contestata in primo grado da essa IA;
parte appellante ha concluso perché,in riforma della impugnata sentenza, fosse dichiarata la improponibilità della domanda risarcitoria per violazione dell'art. 145 Cod. Ass. o , in subordine, perché fosse rigettata nel merito la domanda risarcitoria di con Controparte_3 condanna di quest'ultima alla restituzione di quanto dalla IA versato in esecuzione della sentenza di primo grado .
Contumaci e , sebbene ritualmente evocati in giudizio, si è costituita CP_2 CP_1
l , la quale ha contestato i motivi di gravame avversari, Controparte_4
instando per la integrale conferma della sentenza impugnata .
Ciò posto , in relazione alla mancata declaratoria di improponibilità da parte del primo Giudice per violazione dell'art. 145 Cod. Ass. , osserva il Tribunale che la censura di parte appellante è fondata .
Ritiene infatti il Tribunale di condividere l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'art. 145 Cod. Ass. ha un chiaro intento deflattivo, essendone evidente la finalità di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagattellari, intento il cui raggiungimento, tuttavia, non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale (invero modesta) di 60-90 giorni per la proposizione della domanda risarcitoria, ma soprattutto al procedimento ex articolo 148 Cod. Ass., che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa;
affinché la procedura di risarcimento descritta nella norma ora citata possa operare è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare un'offerta congrua, ciò che richiede sia un presupposto formale, ovvero la trasmissione di una richiesta contenente elementi sufficienti a permettere all'assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, sia un requisito sostanziale, e ciò in quanto la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della RCA, nella fase stragiudiziale, impone correttezza.
Viene meno, dunque, a tale dovere di collaborazione-subendone, come conseguenza,
l'improponibilità della domanda risarcitoria - il danneggiato che si sia sottratto all'ispezione del mezzo, attività utile alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria (Cass. Civ. ord. 1756/2022).
Nel caso di specie il veicolo è stato posto sì a disposizione della ma solo a Parte_2
riparazioni avvenute , il che ha impedito alla di formulare una congrua offerta risarcitoria Pt_2
nella fase stragiudiziale .
In riforma della impugnata sentenza va dunque dichiarata la improponibilità della domanda per violazione dell'art. 145 Cod. Ass. . Quando anche non si volesse condividere detta tesi , e affermare la proponibilità della domanda obiettando che il veicolo comunque è stato messo a disposizione della IA , si osserva nel merito che la ricostruzione della dinamica del sinistro è tuttaltro che provata , tenuto conto che l'unico teste indotto da parte attrice in primo grado è cognato della proprietaria del mezzo ( e cedente il credito risarcitorio) nonchè trasportato sul veicolo coinvolto nel sinistro , con evidenti ripercussioni sia sulla capacità a testimoniare che sull'attendibilità del teste .
A non diversa conclusione si giunge se si considera il modello CID sottoscritto dai due conducenti .
L'art. 143 Cod. Ass. prevede che “quando il modulo (CAI , n.d.r.) sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume ,salvo prova contraria da parte dell' impresa di assicurazione , che il sinistro si sia verificato nelle circostanze , con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”.
La valenza confessoria- rispetto ai conducenti coinvolti nel sinistro- del modello CAI è quindi subordinata alla sottoscrizione dei due conducenti;
nel caso in esame , tuttavia , il conducente che ebbe a sottoscrivere il modello CAI, non è proprietario dell'autocaravan asseritamente responsabile della collisione , con l'ulteriore corollario che l'ammissione di responsabilità contenuta nel modello CAI non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente , ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice , dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 terzo comma c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è , per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (SSUU
10311/2006; Cass. Civ. 11595/2010) .
Il modello CAI , sottoscritto dal conducente, non è dunque opponibile all'assicuratore del proprietario del veicolo asseritamente responsabile della collisione.
Anche quindi a voler ritenere proponibile la domanda risarcitoria, la stessa andrebbe comunque rigettata nel merito.
L'appello è fondato e va accolto e, in riforma della impugnata sentenza, va dichiarata la improponibilità della domanda per violazione dell'art. 145 Cod. Ass. e, per l'effetto,
l' va condannata alla restituzione in favore dell'odierna parte Controparte_4 appellante di quanto da quest'ultima versato in esecuzione della sentenza di primo grado .
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M.
55/2014 (scaglione da € 5201,00 ad € 26.000,00, tenuto conto della somma liquidata a titolo di risarcimento nella sentenza di primo grado , per € 2090,00 per compenso per il primo grado ed €
5077,00 per compenso per il secondo grado ).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice dell'Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in riforma della impugnata sentenza, dichiara la improponibilità della domanda proposta da in riferimento al sinistro stradale del 1° dicembre 2021 per violazione Controparte_3 dell'art. 145 Cod. Ass. ;
b) per l'effetto, ordina alla società di cui al capo a) la restituzione alla odierna parte appellante delle somme versate da quest'ultima in esecuzione della sentenza di primo grado;
c) condanna le parti appellate in solido alla refusione delle spese del doppio grado in favore di parte appellante , che si liquidano in € 7167,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge oltre rimborso del contributo unificato;
d) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2025
Dott.ssa AM Pellettieri