CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 382/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1623/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Borgia - Corso Mazzini 82 88021 Borgia CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM MANCATO PAG n. 19576789 TARES 2013
- INGIUNZIONE n. 977681 TARES 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di mancato pagamento con la quale Area s.r.l., per conto del comune di Borgia, gli ha richiesto il pagamento di € 503 a titolo di Tares per l'anno 2013.
Ha eccepito, quale unico motivo di doglianza, il difetto di legittimazione passiva, negando la qualità di erede di Nominativo_1.
Si è costituita Area s.r.l. che ha dichiarato di avere provveduto ad emettere provvedimento di annullamento in autotutela.
All'udienza del 5.2.2026 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va emessa sentenza di cessazione della materia del contendere.
In effetti risulta in atti che la pretesa tributaria si ormai estinta, avendo l'ente riscossore provveduto ad annullare il carico tributario.
Le spese, tuttavia, stante l'espressa richiesta del ricorrente ed il principio della soccombenza virtuale - trattandosi di annullamento adottato solo dopo la notifica del ricorso - vanno poste a carico del resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara la cessata materia del contendere.
Condanna Area s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 260,00, oltre iva ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito
Catanzaro, 5.2.2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1623/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Borgia - Corso Mazzini 82 88021 Borgia CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM MANCATO PAG n. 19576789 TARES 2013
- INGIUNZIONE n. 977681 TARES 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di mancato pagamento con la quale Area s.r.l., per conto del comune di Borgia, gli ha richiesto il pagamento di € 503 a titolo di Tares per l'anno 2013.
Ha eccepito, quale unico motivo di doglianza, il difetto di legittimazione passiva, negando la qualità di erede di Nominativo_1.
Si è costituita Area s.r.l. che ha dichiarato di avere provveduto ad emettere provvedimento di annullamento in autotutela.
All'udienza del 5.2.2026 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va emessa sentenza di cessazione della materia del contendere.
In effetti risulta in atti che la pretesa tributaria si ormai estinta, avendo l'ente riscossore provveduto ad annullare il carico tributario.
Le spese, tuttavia, stante l'espressa richiesta del ricorrente ed il principio della soccombenza virtuale - trattandosi di annullamento adottato solo dopo la notifica del ricorso - vanno poste a carico del resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara la cessata materia del contendere.
Condanna Area s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 260,00, oltre iva ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito
Catanzaro, 5.2.2026