CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1927/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR BE, Presidente CICCARELLA ANTONELLA, Relatore PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15108/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 285683 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1469/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 07120259028520652000 e delle cartelle di pagamento presupposte, deducendone l'omessa o invalida notifica, nonché ulteriori vizi formali, con vittoria di spese.
Resistente (Agenzia delle Entrate – Riscossione): eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, ne chiede il rigetto, con condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio;
chiede integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Casamicciola
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato, la contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120259028520652000, notificata in data 18 giugno 2025, avente ad oggetto il recupero di somme iscritte a ruolo in forza di cinque cartelle di pagamento presupposte, per un importo complessivo pari ad euro 30.021,84.
Il ricorso veniva notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, nonché alla Regione Campania e alla Camera di Commercio territorialmente competente. Tuttavia, solo l'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio, mentre gli altri enti intimati non spiegavano difese.
L'intimazione di pagamento impugnata risulta fondata sulle seguenti cartelle di pagamento, tutte specificamente indicate sia nel ricorso introduttivo sia nelle controdeduzioni della resistente, con indicazione del tributo iscritto a ruolo e della data di avvenuta notifica:
– cartella di pagamento n. 07120240032454272000, emessa dalla Regione Campania – UOD Tasse automobilistiche regionali, avente ad oggetto tassa automobilistica regionale (annualità 2018), notificata in data 18 marzo 2024; – cartella di pagamento n. 07120240040068952000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, avente ad oggetto imposta sul valore aggiunto (IVA, annualità 2019 e 2022), notificata in data 7 marzo 2024; – cartella di pagamento n. 07120240056593638000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, avente ad oggetto IRPEF, IRAP e addizionali regionale e comunale IRPEF (annualità 2020), notificata in data 1 aprile 2024; – cartella di pagamento n. 07120240071591912000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, avente ad oggetto imposta sul valore aggiunto (IVA, annualità 2020), notificata in data 23 aprile 2024; – cartella di pagamento n. 07120240090969771000, emessa dalla Camera di Commercio di Napoli, avente ad oggetto diritto annuale camerale (annualità 2020), notificata in data 18 giugno 2024.
La parte ricorrente deduceva, in sintesi, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per asserita omessa o invalida notifica delle cartelle di pagamento presupposte, sostenendo che le notifiche sarebbero state eseguite a mezzo PEC su un indirizzo non corretto e non riconducibile validamente alla propria persona, con conseguente violazione del diritto di difesa e maturata prescrizione dei crediti. Con successiva memoria illustrativa, la ricorrente insisteva sulle medesime doglianze, richiamando la disciplina delle notificazioni a mezzo PEC e deducendo l'assenza di un valido domicilio digitale.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per asserite irregolarità nella notifica e nel deposito telematico dell'atto introduttivo, evidenziando la mancata immediata visibilità del ricorso nel sistema SIGIT e la prassi del difensore di procedere a notifiche e depositi in tempi differenziati. Nel merito, la resistente deduceva l'infondatezza delle censure, documentando la regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento presupposte, avvenuta a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC riferibile alla ricorrente, e chiedeva il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
All'udienza del 26 gennaio 2026 la Corte, all'esito della discussione, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato. Il termine di impugnazione costituisce presupposto processuale la cui osservanza deve risultare dagli atti di causa ed è onere del ricorrente dimostrarne il rispetto.
L'art. 22 del medesimo decreto impone al ricorrente, all'atto della costituzione in giudizio, il deposito dell'atto impugnato unitamente alla prova della sua notificazione, proprio al fine di consentire al giudice la verifica della tempestività dell'impugnazione.
È principio costante che la mancata produzione della prova della notificazione dell'atto impugnato impedisce al giudice di accertare il rispetto del termine decadenziale, con conseguente inammissibilità del ricorso. La tempestività dell'azione costituisce infatti condizione di procedibilità che deve risultare documentalmente e non può essere desunta da mere allegazioni difensive.
Nel caso di specie il ricorrente ha impugnato una comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido relativa ad avviso di pagamento IMU emesso dal Comune di Casamicciola – senza tuttavia produrre alcuna documentazione attestante la data di notificazione del provvedimento impugnato, né ha fornito elementi idonei a consentire a questa Corte la verifica del rispetto del termine di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
L'assenza della prova della notificazione impedisce ogni controllo sulla tempestività del ricorso e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Sussistono giusti motivi, attesa la natura della decisione, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso
Compensa le spese. Napoli 26 gennaio 2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR BE, Presidente CICCARELLA ANTONELLA, Relatore PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15108/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 285683 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1469/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 07120259028520652000 e delle cartelle di pagamento presupposte, deducendone l'omessa o invalida notifica, nonché ulteriori vizi formali, con vittoria di spese.
Resistente (Agenzia delle Entrate – Riscossione): eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, ne chiede il rigetto, con condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio;
chiede integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Casamicciola
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato, la contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120259028520652000, notificata in data 18 giugno 2025, avente ad oggetto il recupero di somme iscritte a ruolo in forza di cinque cartelle di pagamento presupposte, per un importo complessivo pari ad euro 30.021,84.
Il ricorso veniva notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, nonché alla Regione Campania e alla Camera di Commercio territorialmente competente. Tuttavia, solo l'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio, mentre gli altri enti intimati non spiegavano difese.
L'intimazione di pagamento impugnata risulta fondata sulle seguenti cartelle di pagamento, tutte specificamente indicate sia nel ricorso introduttivo sia nelle controdeduzioni della resistente, con indicazione del tributo iscritto a ruolo e della data di avvenuta notifica:
– cartella di pagamento n. 07120240032454272000, emessa dalla Regione Campania – UOD Tasse automobilistiche regionali, avente ad oggetto tassa automobilistica regionale (annualità 2018), notificata in data 18 marzo 2024; – cartella di pagamento n. 07120240040068952000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, avente ad oggetto imposta sul valore aggiunto (IVA, annualità 2019 e 2022), notificata in data 7 marzo 2024; – cartella di pagamento n. 07120240056593638000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, avente ad oggetto IRPEF, IRAP e addizionali regionale e comunale IRPEF (annualità 2020), notificata in data 1 aprile 2024; – cartella di pagamento n. 07120240071591912000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, avente ad oggetto imposta sul valore aggiunto (IVA, annualità 2020), notificata in data 23 aprile 2024; – cartella di pagamento n. 07120240090969771000, emessa dalla Camera di Commercio di Napoli, avente ad oggetto diritto annuale camerale (annualità 2020), notificata in data 18 giugno 2024.
La parte ricorrente deduceva, in sintesi, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per asserita omessa o invalida notifica delle cartelle di pagamento presupposte, sostenendo che le notifiche sarebbero state eseguite a mezzo PEC su un indirizzo non corretto e non riconducibile validamente alla propria persona, con conseguente violazione del diritto di difesa e maturata prescrizione dei crediti. Con successiva memoria illustrativa, la ricorrente insisteva sulle medesime doglianze, richiamando la disciplina delle notificazioni a mezzo PEC e deducendo l'assenza di un valido domicilio digitale.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per asserite irregolarità nella notifica e nel deposito telematico dell'atto introduttivo, evidenziando la mancata immediata visibilità del ricorso nel sistema SIGIT e la prassi del difensore di procedere a notifiche e depositi in tempi differenziati. Nel merito, la resistente deduceva l'infondatezza delle censure, documentando la regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento presupposte, avvenuta a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC riferibile alla ricorrente, e chiedeva il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
All'udienza del 26 gennaio 2026 la Corte, all'esito della discussione, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato. Il termine di impugnazione costituisce presupposto processuale la cui osservanza deve risultare dagli atti di causa ed è onere del ricorrente dimostrarne il rispetto.
L'art. 22 del medesimo decreto impone al ricorrente, all'atto della costituzione in giudizio, il deposito dell'atto impugnato unitamente alla prova della sua notificazione, proprio al fine di consentire al giudice la verifica della tempestività dell'impugnazione.
È principio costante che la mancata produzione della prova della notificazione dell'atto impugnato impedisce al giudice di accertare il rispetto del termine decadenziale, con conseguente inammissibilità del ricorso. La tempestività dell'azione costituisce infatti condizione di procedibilità che deve risultare documentalmente e non può essere desunta da mere allegazioni difensive.
Nel caso di specie il ricorrente ha impugnato una comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido relativa ad avviso di pagamento IMU emesso dal Comune di Casamicciola – senza tuttavia produrre alcuna documentazione attestante la data di notificazione del provvedimento impugnato, né ha fornito elementi idonei a consentire a questa Corte la verifica del rispetto del termine di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
L'assenza della prova della notificazione impedisce ogni controllo sulla tempestività del ricorso e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Sussistono giusti motivi, attesa la natura della decisione, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso
Compensa le spese. Napoli 26 gennaio 2026