Articolo 12 della Legge 2 agosto 1982, n. 512
Articolo 11Articolo 13
Versione
8 agosto 1982
Art. 12. Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati per l'anno 1982, rispettivamente, in lire 1.000 milioni per le minori entrate conseguenti all'applicazione dei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 e in lire 2.000 milioni per le spese ii cui all'articolo 10, si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al precedente articolo.
Entrata in vigore il 8 agosto 1982