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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 149/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3996/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Casal Velino
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9118 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 08/01/2026
1 Richieste delle parti:
Ricorrente: Tanto premesso, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa, formula
ISTANZA DI RINUNCIA AL RICORSO ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 546/1992, chiedendo che la Commissione voglia dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese tra le parti, considerato l'accordo raggiunto con la parte resistente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la società Ricorrente_1 S.r.l., con sede legale in Indirizzo_1Poggiomarino (Na) alla , numero d'iscrizione Registro Imprese, codice P.IVA_1 REA_1fiscale e partita IVA – REA (Na) , in persona del legale Rappresentante_1rappresentante p.t. Sig. impugnava nei confronti del Comune di Casal Velino – in persona del responsabile dell'Ufficio Tributi p.t. – 84040 Casal Velino (Sa), l'atto di rettifica I.M.U. prot. n. 5562 del 22.06.2017 a mezzo del quale “rettificava” il sollecito di pagamento prot. 3143 del 09.04.2014 relativo all'IMU per l'anno 2012. Più segnatamente veniva accertata una maggiore imposta da versare di Euro 11.485,00 oltre interessi e sanzioni di legge, per un totale di complessivo di Euro 15.327,00. La pretesa tributaria afferiva il possesso di un appezzamento di terreno (area edificabile), posseduto dalla ricorrente e riportato nel catasto dei terreni del Comune di Casal Velino al foglio Dati_Catastali_1
seminativo, classe 3, ettari 4 are 40 ca 00, R.D. 45,45 RA 90,90.
Non si costituiva ritualmente in giudizio il Comune di Casal Velino.
All'esito della discussione, dopo il deposito di memorie illustrative di parte ricorrente con cui veniva formalizzata la rinuncia della parte istante al ricorso, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Si premette che la società Ricorrente_1 S.r.l. è proprietaria di un'area sita nel Comune di Casal
Velino, iscritta al Catasto Terreni al Foglio Dati_Catastali_1;
Ricorrente_1- che in data 15 dicembre 2023, il Comune di Casal Velino notificava alla società S.r.l. gli avvisi di accertamento relativi alla TASI per gli anni 2018 e 2019 e all'IMU per l'anno
2022, con cui provvedeva al recupero della maggiore imposta dovuta sulla base del valore di mercato della suddetta area di Euro 2.305.152,38 (Euro duemilionitrecentocinquemilacentocinquantadue/38);
- che con distinti ricorsi notificati al Comune di Casal Velino in data 11 maggio 2024, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava avanti alla C.G.T. di Primo Grado di Salerno l'avviso di accertamento IMU n. 28067/2023 per l'anno 2022, nonché gli avvisi di accertamento TASI nn. 9472/2023 e 9473/2023 per gli anni 2018 e 2019, chiedendo la rideterminazione della pretesa tributaria del Comune di Casal Velino sulla base del valore di Euro 1.800.000,00
(Euro un milione ottocentomila/00);
- che in data 28 ottobre 2024 il Comune di Casal Velino si costituiva in giudizio con distinti atti di controdeduzioni, nei quali sosteneva l'infondatezza della valenza attribuita al valore di
Euro 1.800.000,00 (Euro un milione ottocentomila/00);
3 pag. 2/2
- che in data 16 luglio 2024 veniva proposta istanza di conciliazione giudiziale delle controversie ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
- che tra le parti sono intervenuti diversi incontri che hanno permesso di raggiungere un accordo stragiudiziale in data 14 marzo 2025 in relazione all'IMU e alla TASI per gli anni 2018 e successivi sulla base del valore di Euro 2.050.000,00 (Euro duemilioni cinquantamila/00);
- in virtù di tale accordo è venuta meno la materia del contendere.
Agli atti del PTT risulta il deposito di memorie illustrative di parte ricorrente con cui veniva formalizzata la rinuncia della parte istante al ricorso
La norma richiede espressamente, infatti, che la rinuncia e l'accettazione siano sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori
Questo vuol dire che affinché la rinuncia sia validamente posta in essere deve esserci una precisa manifestazione di volontà o dalla parte personalmente oppure dal suo difensore, il quale deve essere appositamente autorizzato, pertanto, qualora la procura ad litem non preveda tale facoltà, essa deve essere integrata.
Da tutto ciò si può desumere che la rinuncia può essere fatta solo dal soggetto legittimato secondo l'Ordinamento a porla in essere: la parte personalmente o il suo procuratore speciale.
Tale scelta legislativa, infatti, a parere di chi scrive, non è un caso perché l'Ordinamento prevede, e disciplina, già la possibilità di rinuncia al ricorso innanzi all'Autorità Giudiziaria Tributaria con l'art. 44 D.lgs. 546/92.
Pertanto, viste le condizioni che detto articolo impone affinché il Giudice possa dichiarare l'estinzione del procedimento, e quindi si sia innanzi ad una rinuncia sia validamente posta,
4 nelle ipotesi in cui vi sia un processo instaurato appare non corretto quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 12/E dell'8 aprile 2016.
L'Agenzia nella citata circolare parte affermando che “La norma non richiede la contestuale formalizzazione da parte del contribuente della rinuncia all'impugnazione proposta né subordina la definizione all'accettazione della rinuncia da parte dell'ente impositore”, vero, ma se si è in sede processuale la rinuncia non può non essere fatta, a pena di invalidità, se non secondo le regole stabilite dal Dlgs 546/92.
Secondo, invece, l'Agenzia “Tale considerazione fa ritenere che il puntuale e tempestivo versamento integrale dell'importo dovuto – o della prima rata in caso di opzione per il pagamento rateale – sia sufficiente per il perfezionamento della definizione agevolata, dovendosi intendere come comportamento concludente con cui il contribuente manifesta la propria intenzione di rinunciare alla lite. Il contribuente può limitarsi a comunicare al Giudice tributario e all'Ufficio dell'Agenzia parte in giudizio che è venuta a cessare la materia del contendere, allegando la documentazione che attesta l'avvenuto pagamento e richiedendo la conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio.”.
In realtà il contribuente non può “limitarsi”, ma deve espressamente rinunciare al ricorso e l'Agenzia deve accettare, a maggior ragione se già costituita, in quanto vi potrebbe essere un interesse rilavante per l'Ufficio ad una sentenza anche pensando alle sole spese processuali, compensate per Legge in caso di autotutela parziale, imputate in base al principio di soccombenza processuale in sede giudiziaria.
Nel caso in esame il Comune si costituiva in giudizio e aderiva alla richiesta della parte istante.
Le spese processuali, tenuto conto delle posizioni delle parti e dell'esito del giudizio, vengono interamente compensate tra le parti costituite.
5
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso e dichiara compensate le spese processuali.
Così deciso in Salerno, il 15 dicembre 2025.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
6
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3996/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Casal Velino
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9118 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 08/01/2026
1 Richieste delle parti:
Ricorrente: Tanto premesso, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa, formula
ISTANZA DI RINUNCIA AL RICORSO ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 546/1992, chiedendo che la Commissione voglia dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese tra le parti, considerato l'accordo raggiunto con la parte resistente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la società Ricorrente_1 S.r.l., con sede legale in Indirizzo_1Poggiomarino (Na) alla , numero d'iscrizione Registro Imprese, codice P.IVA_1 REA_1fiscale e partita IVA – REA (Na) , in persona del legale Rappresentante_1rappresentante p.t. Sig. impugnava nei confronti del Comune di Casal Velino – in persona del responsabile dell'Ufficio Tributi p.t. – 84040 Casal Velino (Sa), l'atto di rettifica I.M.U. prot. n. 5562 del 22.06.2017 a mezzo del quale “rettificava” il sollecito di pagamento prot. 3143 del 09.04.2014 relativo all'IMU per l'anno 2012. Più segnatamente veniva accertata una maggiore imposta da versare di Euro 11.485,00 oltre interessi e sanzioni di legge, per un totale di complessivo di Euro 15.327,00. La pretesa tributaria afferiva il possesso di un appezzamento di terreno (area edificabile), posseduto dalla ricorrente e riportato nel catasto dei terreni del Comune di Casal Velino al foglio Dati_Catastali_1
seminativo, classe 3, ettari 4 are 40 ca 00, R.D. 45,45 RA 90,90.
Non si costituiva ritualmente in giudizio il Comune di Casal Velino.
All'esito della discussione, dopo il deposito di memorie illustrative di parte ricorrente con cui veniva formalizzata la rinuncia della parte istante al ricorso, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Si premette che la società Ricorrente_1 S.r.l. è proprietaria di un'area sita nel Comune di Casal
Velino, iscritta al Catasto Terreni al Foglio Dati_Catastali_1;
Ricorrente_1- che in data 15 dicembre 2023, il Comune di Casal Velino notificava alla società S.r.l. gli avvisi di accertamento relativi alla TASI per gli anni 2018 e 2019 e all'IMU per l'anno
2022, con cui provvedeva al recupero della maggiore imposta dovuta sulla base del valore di mercato della suddetta area di Euro 2.305.152,38 (Euro duemilionitrecentocinquemilacentocinquantadue/38);
- che con distinti ricorsi notificati al Comune di Casal Velino in data 11 maggio 2024, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava avanti alla C.G.T. di Primo Grado di Salerno l'avviso di accertamento IMU n. 28067/2023 per l'anno 2022, nonché gli avvisi di accertamento TASI nn. 9472/2023 e 9473/2023 per gli anni 2018 e 2019, chiedendo la rideterminazione della pretesa tributaria del Comune di Casal Velino sulla base del valore di Euro 1.800.000,00
(Euro un milione ottocentomila/00);
- che in data 28 ottobre 2024 il Comune di Casal Velino si costituiva in giudizio con distinti atti di controdeduzioni, nei quali sosteneva l'infondatezza della valenza attribuita al valore di
Euro 1.800.000,00 (Euro un milione ottocentomila/00);
3 pag. 2/2
- che in data 16 luglio 2024 veniva proposta istanza di conciliazione giudiziale delle controversie ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
- che tra le parti sono intervenuti diversi incontri che hanno permesso di raggiungere un accordo stragiudiziale in data 14 marzo 2025 in relazione all'IMU e alla TASI per gli anni 2018 e successivi sulla base del valore di Euro 2.050.000,00 (Euro duemilioni cinquantamila/00);
- in virtù di tale accordo è venuta meno la materia del contendere.
Agli atti del PTT risulta il deposito di memorie illustrative di parte ricorrente con cui veniva formalizzata la rinuncia della parte istante al ricorso
La norma richiede espressamente, infatti, che la rinuncia e l'accettazione siano sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori
Questo vuol dire che affinché la rinuncia sia validamente posta in essere deve esserci una precisa manifestazione di volontà o dalla parte personalmente oppure dal suo difensore, il quale deve essere appositamente autorizzato, pertanto, qualora la procura ad litem non preveda tale facoltà, essa deve essere integrata.
Da tutto ciò si può desumere che la rinuncia può essere fatta solo dal soggetto legittimato secondo l'Ordinamento a porla in essere: la parte personalmente o il suo procuratore speciale.
Tale scelta legislativa, infatti, a parere di chi scrive, non è un caso perché l'Ordinamento prevede, e disciplina, già la possibilità di rinuncia al ricorso innanzi all'Autorità Giudiziaria Tributaria con l'art. 44 D.lgs. 546/92.
Pertanto, viste le condizioni che detto articolo impone affinché il Giudice possa dichiarare l'estinzione del procedimento, e quindi si sia innanzi ad una rinuncia sia validamente posta,
4 nelle ipotesi in cui vi sia un processo instaurato appare non corretto quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 12/E dell'8 aprile 2016.
L'Agenzia nella citata circolare parte affermando che “La norma non richiede la contestuale formalizzazione da parte del contribuente della rinuncia all'impugnazione proposta né subordina la definizione all'accettazione della rinuncia da parte dell'ente impositore”, vero, ma se si è in sede processuale la rinuncia non può non essere fatta, a pena di invalidità, se non secondo le regole stabilite dal Dlgs 546/92.
Secondo, invece, l'Agenzia “Tale considerazione fa ritenere che il puntuale e tempestivo versamento integrale dell'importo dovuto – o della prima rata in caso di opzione per il pagamento rateale – sia sufficiente per il perfezionamento della definizione agevolata, dovendosi intendere come comportamento concludente con cui il contribuente manifesta la propria intenzione di rinunciare alla lite. Il contribuente può limitarsi a comunicare al Giudice tributario e all'Ufficio dell'Agenzia parte in giudizio che è venuta a cessare la materia del contendere, allegando la documentazione che attesta l'avvenuto pagamento e richiedendo la conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio.”.
In realtà il contribuente non può “limitarsi”, ma deve espressamente rinunciare al ricorso e l'Agenzia deve accettare, a maggior ragione se già costituita, in quanto vi potrebbe essere un interesse rilavante per l'Ufficio ad una sentenza anche pensando alle sole spese processuali, compensate per Legge in caso di autotutela parziale, imputate in base al principio di soccombenza processuale in sede giudiziaria.
Nel caso in esame il Comune si costituiva in giudizio e aderiva alla richiesta della parte istante.
Le spese processuali, tenuto conto delle posizioni delle parti e dell'esito del giudizio, vengono interamente compensate tra le parti costituite.
5
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso e dichiara compensate le spese processuali.
Così deciso in Salerno, il 15 dicembre 2025.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
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