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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/12/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6611/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RO PO Presidente dott.ssa AE MM Giudice Relatore est. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6611/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. LEONARDO VECCHI RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI VALTULINI e dall'Avv. CRISTINA VALTULINI;
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiunte di cui al verbale di udienza del 27/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18/11/2024, la ricorrente, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con rito concordatario in MORNICO AL SERIO in data 08/08/1999 con e che dalla loro unione sono nate le figlie e entrambe Controparte_1 Per_1 Per_2 maggiorenni ma solo la prima economicamente autosufficiente, chiedeva al Tribunale di pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni ivi indicate.
pagina 1 di 3 Il resistente, costituendosi in giudizio, aderiva alla domanda di divorzio, contestando tuttavia le richieste economiche della ricorrente in punto di determinazione del quantum.
All'esito dell'udienza del 10/04/2025, le parti aderivano alla proposta conciliativa del Giudice ai soli fini dei provvedimenti temporanei e urgenti (rideterminazione a partire da aprile 2025 del contributo al mantenimento della moglie in € 650 mensili e di € 350 per la figlia con integrale accollo Per_2 delle spese straordinarie a carico del padre, confermando nel resto gli accordi di separazione con riguardo all'assegnazione della casa familiare alla ricorrente), chiedendo termine per verificare le determinazioni della figlia e l'eventuale formalizzazione del contratto di compravendita della Per_2 casa familiare.
Alla successiva udienza del 27/11/2025 le parti raggiungevano quindi un accordo complessivo sulle condizioni di divorzio e il Giudice rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Ebbene, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Come risulta dai documenti prodotti, i ricorrenti si separavano giudizialmente consensualmente alle condizioni omologate con decreto del Tribunale di Bergamo dell'8/06/2023. Entrambi i coniugi dichiaravano che la separazione non aveva subito alcuna interruzione e, ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio. Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge
1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della figlia, né a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e , in MORNICO AL SERIO in data 08/08/1999
[...] Controparte_1
(trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di MORNICO AL SERIO, anno 1999, atto n. 9 parte II, serie A);
B. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno divorzile di euro pagina 2 di 3 800 alla moglie e € 250 alla figlia oltre 100% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo dal 31/10/2024;
C. PRENDE ATTO dell'accordo tra le parti per cui resta ferma la suddivisione al 50% del corrispettivo della vendita del bene immobile già adibito a casa familiare;
D. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MORNICO AL SERIO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
E. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il Presidente
RO PO
Il Giudice relatore estensore
AE MM
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RO PO Presidente dott.ssa AE MM Giudice Relatore est. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6611/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. LEONARDO VECCHI RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI VALTULINI e dall'Avv. CRISTINA VALTULINI;
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiunte di cui al verbale di udienza del 27/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18/11/2024, la ricorrente, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con rito concordatario in MORNICO AL SERIO in data 08/08/1999 con e che dalla loro unione sono nate le figlie e entrambe Controparte_1 Per_1 Per_2 maggiorenni ma solo la prima economicamente autosufficiente, chiedeva al Tribunale di pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni ivi indicate.
pagina 1 di 3 Il resistente, costituendosi in giudizio, aderiva alla domanda di divorzio, contestando tuttavia le richieste economiche della ricorrente in punto di determinazione del quantum.
All'esito dell'udienza del 10/04/2025, le parti aderivano alla proposta conciliativa del Giudice ai soli fini dei provvedimenti temporanei e urgenti (rideterminazione a partire da aprile 2025 del contributo al mantenimento della moglie in € 650 mensili e di € 350 per la figlia con integrale accollo Per_2 delle spese straordinarie a carico del padre, confermando nel resto gli accordi di separazione con riguardo all'assegnazione della casa familiare alla ricorrente), chiedendo termine per verificare le determinazioni della figlia e l'eventuale formalizzazione del contratto di compravendita della Per_2 casa familiare.
Alla successiva udienza del 27/11/2025 le parti raggiungevano quindi un accordo complessivo sulle condizioni di divorzio e il Giudice rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Ebbene, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Come risulta dai documenti prodotti, i ricorrenti si separavano giudizialmente consensualmente alle condizioni omologate con decreto del Tribunale di Bergamo dell'8/06/2023. Entrambi i coniugi dichiaravano che la separazione non aveva subito alcuna interruzione e, ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio. Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge
1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della figlia, né a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e , in MORNICO AL SERIO in data 08/08/1999
[...] Controparte_1
(trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di MORNICO AL SERIO, anno 1999, atto n. 9 parte II, serie A);
B. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno divorzile di euro pagina 2 di 3 800 alla moglie e € 250 alla figlia oltre 100% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo dal 31/10/2024;
C. PRENDE ATTO dell'accordo tra le parti per cui resta ferma la suddivisione al 50% del corrispettivo della vendita del bene immobile già adibito a casa familiare;
D. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MORNICO AL SERIO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
E. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il Presidente
RO PO
Il Giudice relatore estensore
AE MM
pagina 3 di 3