Articolo 7 della Legge 13 agosto 1980, n. 465
Articolo 6Articolo 8
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6 settembre 1980
Art. 7.
Nella legge 7 dicembre 1951, n. 1559 , dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente:
"Art. 9-bis. - Le denominazioni "acquavite bianca di cereali" o "distillato bianco di cereali" sono riservate alle acquaviti di cui al primo comma dell'articolo 9 invecchiate meno di tre anni o non invecchiate.
La denominazione "korn" o "corn" e' sinonimo di acquavite bianca di cereali ottenuta da grano.
La denominazione di "sake' distillato" e' riservata alla acquavite bianca di cereali ottenuta da riso.
Le acquaviti di cui ai commi precedenti devono essere poste al consumo umano diretto con tali denominazioni e ad esse e' vietata l'aggiunta di qualsiasi sostanza, ivi compreso il caramello".
Entrata in vigore il 6 settembre 1980