TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 17/12/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 174/2024 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 16 dicembre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 174/2024 R.G.
promossa da
( rappr. e difeso dall'avv. O. Marazzotta) Parte_1
ricorrente
contro
sede di Enna, (avv. R. Maio); CP_1 Controparte_2
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito, osserva quanto segue:
Con ricorso depositato in data 06.02.2024 il ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 594 2023 00002600 66 000 del 09 novembre 2023 e notificato in data
28 dicembre 2023, con cui veniva richiesto il pagamento di contributi previdenziali imputati alla gestione per un importo totale di Euro 4.472,14, per l'anno Controparte_3
d'imposta 2022.
Eccepiva l'opponente l'infondatezza nel merito della pretesa contributiva.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione.
Nel costituirsi in giudizio l' riferiva di aver provveduto, a seguito di riesame amministrativo, a CP_1
sgravare le somme oggetto dell'avviso di addebito opposto che era stato pertanto annullato e sgravato in via amministrativa.
In conseguenza, chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Invece, il procuratore di parte opponente insisteva per la condanna dell'istituto alla rifusione integrale delle spese predette. Indi all'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
*******
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti sulla domanda principale avendo l' provveduto ad effettuare lo sgravio azzerando il carico relativo all'avviso di addebito CP_1
impugnato.
Trattasi di atto volontario idoneo a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di conflitto tra le parti le quali, peraltro, hanno manifestato la mancanza di interesse rispetto ad un accertamento giudiziale del diritto azionato.
Tuttavia, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime questo decidente dalla pronuncia sulle spese rimanendo, sul punto, contrasto tra le parti.
CP_ Al riguardo, si ritiene che non possa trovare accoglimento l'istanza dell' volta ad ottenere la compensazione integrale in quanto non vi è prova che lo sgravio sia stato comunicato al contribuente prima della proposizione del ricorso.
Tuttavia, alla luce del corretto comportamento processuale tenuto dall'istituto previdenziale, e del fatto che appaiono meritevoli di considerazioni le ragioni addotte a sostegno della propria incolpevolezza (ad oggi, non sono mai pervenute presso la sede , le delibere telematiche di CP_1
cessazione da parte della CCIAA,) si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensarle in ragione della metà.
Invece, riguardo alla residua metà, deve farsi applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale condannando quindi l' alla loro rifusione nella misura indicata in parte CP_1
dispositiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
compensa le spese in ragione di 1/2 e condanna l' al pagamento delle spese residue che si liquidano in complessivi € 421,5 oltre a spese generali IVA e Cpa come per legge.
Enna, 16.12.2025.