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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/12/2025, n. 2607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2607 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice onorario IN PO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 12 dicembre 2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 7433/2024 R.G.L. promosso da rappresentato e difeso per delega in calce al ricorso Parte_1 dall'avv. Rosa Filomena Prudente presso lo studio della quale in Orta Nova
(FG) Via Carità, 10 è elettivamente domiciliato ricorrente nei confronti di
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. 37875 a rogito del Notaio Per_1
, dall'avv. Domenico Longo ed elettivamente domiciliato ai fini del
[...] presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente resistente
OGGETTO: assegno ordinario invalidità (art. 1 L. 222/84)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.09.2024, Parte_1 premesso che, con decreto di omologa emesso in data 13.03.2024 nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 4593/2023
R.G.L., era stato riconosciuto in suo favore il requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità (art. 1 L.
222/84), a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (ossia da dicembre 2022) – adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che il suddetto decreto era stato notificato all in data CP_1
27.04.2024; che, tuttavia, malgrado il decorso del termine di 120 giorni, quale normativamente previsto (art. 445-bis, comma 5, c.p.c.), l'Ente non aveva corrisposto alcunchè. Chiedeva pertanto, all'adito Tribunale di: “- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente di percepire i ratei di assegno ordinario di invalidità (ex l. 222/84) a far data dalla domanda amministrativa
(21.12.2022) come indicato nel decreto di omologa e, per l'effetto, condannare l , in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 sede provinciale in Foggia alla Via della Repubblica 18 e sede in Roma,
Via Ciro il Grande n. 21, (codice fiscale ), al pagamento in P.IVA_1 proprio favore della prestazione previdenziale di cui innanzi oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun rateo sino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Si chiede sin d'ora disporsi CTU, ove necessario, ai fini della esatta quantificazione degli importi spettanti al ricorrente.”
Integrato il contraddittorio, si costituiva l che, eccepiva CP_1
l'intervenuto adempimento della prestazione dedotta in giudizio allegando di aver provveduto in data 02.09.2024 (prima della notifica del ricorso introduttivo) a liquidare la prestazione con decorrenza 01.01.2023 (primo giorno del mese successivo alla domanda ammnistrativa), per un importo lordo a titolo di arretrati a tutto il 30.06.2024 di € 13.909,75, come da comunicazione al pensionato (mod. TE 08) di pari data.
Allegava altresì, di aver corrisposto gli arretrati in uno alla rata di marzo 2025 con accredito sul conto corrente postale del ricorrente in data 21.10.2024 e di averne dato comunicazione al difensore del ricorrente a mezzo PEC del 2.9.2024.
All'udienza, del 12 dicembre 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note del ricorrente contenenti la rinuncia all'azione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*********
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).
Ciò posto, è pacifico – oltre ad essere documentalmente provato (docc.
1-2-3, fascicolo del ) – che l'Istituto abbia spontaneamente eseguito CP_1 il decreto di omologa reso tra le parti nel pregresso giudizio per A.T.P.O. come da mod. TE08 del 2.9.2024. Emerge pure per tabulas che l'Ente abbia pagato i ratei arretrati dell'assegno ordinario di invalidità (doc. 3 allegato ). Appare, dunque, evidente come sia venuto meno l'interesse CP_1 delle parti ad ottenere una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell , stante CP_1
l'implicito riconoscimento della fondatezza della domanda attorea.
Le stesse tuttavia, possono essere compensate nella misura di 1/2
considerato che
la liquidazione della prestazione (02.09.2024) e avvenuta contestualmente al deposito del ricorso mentre il pagamento è avvenuto nelle more tra il deposito del ricorso ma prima della sua notificazione
(avvenuta, nella specie, in data 30.10.2024).
Va peraltro, valutato che, sebbene il pagamento sia intervenuto pacificamente oltre il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa purtuttavia parte ricorrente non ha fornito elementi dai quali poter desumere di aver inviato tempestivamente all le informazioni CP_1 aggiornate necessarie relative agli altri requisiti per ottenere la prestazione richiesta.
Ne consegue che, non risulta provato che il ritardo nel pagamento della prestazione sia imputabile esclusivamente all conformemente ad CP_1 un condivisibile orientamento di legittimità, secondo cui “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell' per CP_1
l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione” (Cass. Sez. Lav. n.
22089/2021).
La liquidazione, nella misura già quantificata di 1/2, è affidata al dispositivo e viene compiuta secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (causa di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del complessivo importo liquidato a titolo di ratei arretrati;
importi minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate), con distrazione in favore dell'avv. Rosa Filomena Prudente, per dichiarato anticipo ex art. 93, comma 1, c.p.c.
Si fa luogo all'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., nella misura del 10% stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti dell , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato il
2.09.2024, nella causa iscritta al n. 7433/2024 R.G.L. così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna l alla CP_1 refusione della rimanente parte, liquidate in euro 1.483,35 oltre i.v.a,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Rosa Filomena Prudente.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12 dicembre 2025.
Il giudice
IN PO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice onorario IN PO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 12 dicembre 2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 7433/2024 R.G.L. promosso da rappresentato e difeso per delega in calce al ricorso Parte_1 dall'avv. Rosa Filomena Prudente presso lo studio della quale in Orta Nova
(FG) Via Carità, 10 è elettivamente domiciliato ricorrente nei confronti di
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. 37875 a rogito del Notaio Per_1
, dall'avv. Domenico Longo ed elettivamente domiciliato ai fini del
[...] presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente resistente
OGGETTO: assegno ordinario invalidità (art. 1 L. 222/84)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.09.2024, Parte_1 premesso che, con decreto di omologa emesso in data 13.03.2024 nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 4593/2023
R.G.L., era stato riconosciuto in suo favore il requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità (art. 1 L.
222/84), a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (ossia da dicembre 2022) – adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che il suddetto decreto era stato notificato all in data CP_1
27.04.2024; che, tuttavia, malgrado il decorso del termine di 120 giorni, quale normativamente previsto (art. 445-bis, comma 5, c.p.c.), l'Ente non aveva corrisposto alcunchè. Chiedeva pertanto, all'adito Tribunale di: “- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente di percepire i ratei di assegno ordinario di invalidità (ex l. 222/84) a far data dalla domanda amministrativa
(21.12.2022) come indicato nel decreto di omologa e, per l'effetto, condannare l , in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 sede provinciale in Foggia alla Via della Repubblica 18 e sede in Roma,
Via Ciro il Grande n. 21, (codice fiscale ), al pagamento in P.IVA_1 proprio favore della prestazione previdenziale di cui innanzi oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun rateo sino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Si chiede sin d'ora disporsi CTU, ove necessario, ai fini della esatta quantificazione degli importi spettanti al ricorrente.”
Integrato il contraddittorio, si costituiva l che, eccepiva CP_1
l'intervenuto adempimento della prestazione dedotta in giudizio allegando di aver provveduto in data 02.09.2024 (prima della notifica del ricorso introduttivo) a liquidare la prestazione con decorrenza 01.01.2023 (primo giorno del mese successivo alla domanda ammnistrativa), per un importo lordo a titolo di arretrati a tutto il 30.06.2024 di € 13.909,75, come da comunicazione al pensionato (mod. TE 08) di pari data.
Allegava altresì, di aver corrisposto gli arretrati in uno alla rata di marzo 2025 con accredito sul conto corrente postale del ricorrente in data 21.10.2024 e di averne dato comunicazione al difensore del ricorrente a mezzo PEC del 2.9.2024.
All'udienza, del 12 dicembre 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note del ricorrente contenenti la rinuncia all'azione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*********
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).
Ciò posto, è pacifico – oltre ad essere documentalmente provato (docc.
1-2-3, fascicolo del ) – che l'Istituto abbia spontaneamente eseguito CP_1 il decreto di omologa reso tra le parti nel pregresso giudizio per A.T.P.O. come da mod. TE08 del 2.9.2024. Emerge pure per tabulas che l'Ente abbia pagato i ratei arretrati dell'assegno ordinario di invalidità (doc. 3 allegato ). Appare, dunque, evidente come sia venuto meno l'interesse CP_1 delle parti ad ottenere una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell , stante CP_1
l'implicito riconoscimento della fondatezza della domanda attorea.
Le stesse tuttavia, possono essere compensate nella misura di 1/2
considerato che
la liquidazione della prestazione (02.09.2024) e avvenuta contestualmente al deposito del ricorso mentre il pagamento è avvenuto nelle more tra il deposito del ricorso ma prima della sua notificazione
(avvenuta, nella specie, in data 30.10.2024).
Va peraltro, valutato che, sebbene il pagamento sia intervenuto pacificamente oltre il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa purtuttavia parte ricorrente non ha fornito elementi dai quali poter desumere di aver inviato tempestivamente all le informazioni CP_1 aggiornate necessarie relative agli altri requisiti per ottenere la prestazione richiesta.
Ne consegue che, non risulta provato che il ritardo nel pagamento della prestazione sia imputabile esclusivamente all conformemente ad CP_1 un condivisibile orientamento di legittimità, secondo cui “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell' per CP_1
l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione” (Cass. Sez. Lav. n.
22089/2021).
La liquidazione, nella misura già quantificata di 1/2, è affidata al dispositivo e viene compiuta secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (causa di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del complessivo importo liquidato a titolo di ratei arretrati;
importi minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate), con distrazione in favore dell'avv. Rosa Filomena Prudente, per dichiarato anticipo ex art. 93, comma 1, c.p.c.
Si fa luogo all'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., nella misura del 10% stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti dell , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato il
2.09.2024, nella causa iscritta al n. 7433/2024 R.G.L. così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna l alla CP_1 refusione della rimanente parte, liquidate in euro 1.483,35 oltre i.v.a,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Rosa Filomena Prudente.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12 dicembre 2025.
Il giudice
IN PO