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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/11/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2545/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI DE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. TO ZO Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa RA RO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2545/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
RI MP e IO AC TI
e
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
ZA RO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, decreto di omologazione della separazione consensuale dei coniugi n. cronol.
1050/2023 pubblicato in data 15/02/2023 dal Tribunale di Modena nell'ambito del pagina 1 di 9 procedimento R.G. 8217/2022
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Entrambi i genitori avranno l'affido condiviso della figlia minorenne Per_1
(n.12/12/2010) che continuerà ad abitare prevalentemente presso la
[...] madre, nella casa di proprietà della sig.ra e della di lei madre, insieme alla CP_1 sorella (n.10/04/2005), maggiorenne ma non ancora Persona_2 economicamente indipendente, presso la quale manterranno la residenza anagrafica. I genitori si impegnano ad adottare concordemente tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti la figlia minorenne così come le scelte e gli indirizzi relativi alla sua educazione, istruzione, formazione, salute e residenza, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne separatamente, nei periodi di permanenza della stessa presso di sé.
2) trascorrerà la domenica con il padre che la andrà a prendere a casa e Per_1 la riaccompagnerà dalla madre nel pomeriggio, all'orario richiesto dalla figlia, quando non sarà accompagnata dalla sorella;
durante la settimana, invece,
potrà trascorrere, anche due sere consecutive presso il padre, che la Per_1 andrà a prendere dopo il lavoro e la mattina successiva la accompagnerà a scuola o a casa della madre: tali spostamenti dovranno essere concordati tra i genitori.
Entrambi i genitori si impegnano a rispettare i desideri e la volontà di . Per_1
Ciascun genitore, nei giorni e/o serate di propria competenza, si impegna, quando pagina 2 di 9 la figlia esce con i propri amici, ad accompagnarla ed andare a Per_1 riprenderla. Quanto a , invece, maggiorenne ed automunita, sarà libera di Per_2 passare le giornate e le notti presso ciascun genitore a suo piacimento, dandone informazione diretta a quello presso il quale non resta a dormire.
3) Durante le festività natalizie le figlie trascorreranno ad anni alterni il 24 ed il
26 dicembre con la madre ed il 25 dicembre con il padre, e lo stesso accadrà per il 31/12 ed il 1°/1, concordando gli orari per quanto riguarda . Per_1
4) Durante le festività Pasquali le figlie trascorreranno ad anni alterni la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta con ciascun genitore;
5) Durante le vacanze estive potrà passare due settimane anche non Per_1 consecutive con il padre. La settimana di ferragosto la passerà ad anni Per_1 alterni con ciascun genitore prevedendo che per il 2025 la passerà con la madre
(che ha già prenotato la vacanza in montagna): i genitori si impegnano a tenere conto degli impegni di e dei suoi desideri al riguardo. Il termine entro il Per_1 quale i genitori debbono concordare il periodo di vacanze estive sarà il 15/04 di ogni anno con decorrenza già dall'anno in corso. Il costo che ciascun genitore sosterrà per trascorrere le vacanze (estive, natalizie, pasquali ecc) con la minore sarà a carico del medesimo, senza possibilità di pretendere alcunché nei confronti dell'altro genitore. Le spese per vacanze, gite e viaggi che, invece, le figlie faranno da sole o unitamente ad amici, aventi durata giornaliera, di qualche giorno, ad esempio week end, o settimanale (ad esempio gite al mare o in montagna anche in giornata, campeggi, colonia, vacanze studio e vacanze con amici), saranno divise fra i genitori in ragione del 50% cadauno solo se previamente concordate, come da protocollo vigente, trattandosi di spese straordinarie.
6) Contributo di mantenimento a favore delle figlie fino a quando le stesse non avranno raggiunto l'indipendenza economica: considerata la collocazione prevalente presso la madre, con decorrenza dal deposito del presente ricorso, il padre provvederà al mantenimento versando alla madre il contributo mensile di €
350,00 per ciascuna figlia, per dodici mensilità annue, da corrispondersi entro il giorno 1° di ogni mese, importo da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT dall'anno pagina 3 di 9 successivo alla data di pubblicazione della sentenza di divorzio. Detto importo è comprensivo anche della quota acquisto capi spalla e scarpe e di tutte le spese relative alla cura della persona.
6.1 La sig.ra beneficerà al 100% degli assegni famigliari/assegno unico ed CP_1 universale per i figli a carico di cui al Dlgs 230/2021. In caso di riduzione dell'importo ad oggi corrisposto a titolo di assegno unico ovvero di cessazione dell'erogazione, il sig. si impegna a corrispondere pari importo alla sig.ra Pt_1 fino al termine massimo per cui è attualmente stabilito (21 anni in ipotesi CP_1 di ricorrenza delle condizioni richieste dalla normativa).
Si fa presente che nel 2024 a tale titolo la sig.ra ha ricevuto la somma CP_1 complessiva di € 3.859,03: di conseguenza, in virtù dell'impegno assunto, il sig.
all'inizio di ogni anno, verserà alla sig.ra entro il termine di 10 Pt_1 CP_1 giorni decorrente dalla richiesta dalla medesima formulata, l'eventuale differenza tra questo importo e quanto effettivamente incassato dalla stessa nell'anno precedente, fino a quando le figlie avranno diritto all'AU. Per contro, la sig.ra si impegna a dichiarare eventuali ulteriori contributi di erogazione CP_1 pubblica, di qualsiasi genere, aventi quali beneficiari le figlie, dalla stessa percepiti a seguito di modifiche alla normativa di riferimento, decurtandoli dalla richiesta di integrazione al sig. Pt_1
6.2 Le spese straordinarie, così come determinate dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Modena e qui di seguito riportate, saranno ripartite al 50% tra i genitori:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
pagina 4 di 9 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) patente di guida;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
6.3 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (esclusivamente a mezzo e- mail), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione; nei medesimi termini le spese straordinarie anticipate da ciascun genitore potranno essere compensate.
6.4 La documentazione fiscale relativa alle spese straordinarie dovrà essere intestata alle figlie ai fini di una corretta deducibilità/detraibilità della stessa.
6.5 I genitori prevedono sin d'ora che i costi per il conseguimento della patente di guida da parte di saranno a carico di entrambi in ragione del 50% Per_1 ciascuno.
6.6 Per quanto riguarda le spese connesse all'uso ed alla manutenzione dell'automobile (bollo, assicurazione, gomme, manutenzione ordinaria e straordinaria) in uso alla figlia ed a carico di ciascun genitore nella misura Per_2
pagina 5 di 9 pari al 50% cadauno, previa comunicazione (di volta in volta) da parte di Per_2 del relativo ammontare, saranno anticipate integralmente dai genitori che le verseranno sul C/C di entro il termine di 2 giorni decorrente dalla Per_2 richiesta formulata da . La stessa modalità sarà prevista anche per Per_2
, quando sarà il momento, al fine di sensibilizzare le figlie a programmare
Per_1 in autonomia le spese il cui costo ricade integralmente in capo ai genitori. Il contributo per le spese per la benzina dell'auto in uso a sarà di € 50,00 al Per_2 mese da parte di ciascun genitore e lo stesso avverrà per quando sorgerà
Per_1 la necessità, sia nell'ipotesi in cui abbia un'auto ad uso personale, sia
Per_1 nell'ipotesi in cui dovesse utilizzare l'auto in uso a o altra auto, ivi
Per_1 Per_2 compresa quella della mamma, della nonna o del padre. Per i contributi per le spese di benzina, ciascun genitore verserà detta somma sul C/C di ciascuna figlia.
6.7 Entrambi i genitori verseranno a una paghetta di € 80,00 al mese Per_2 direttamente sul suo conto corrente aperto presso Mediolanum e già noto ai genitori;
di tale versamento ciascun genitore si farà carico di informare l'altro.
Entrambi i genitori verseranno ad una paghetta di € 40,00 al mese sino al Per_1 compimento dei 16 anni, dal compimento dei 16 anni ci sarà un aumento della paghetta ad € 60,00 e dai 18 anni ad € 80,00 come per la sorella. Anche di tale versamento ciascun genitore si farà carico di informare l'altro. Anche in questo caso la paghetta sarà versata direttamente sul conto corrente di presso Per_1
NE (CC n° [...]): si tratta di conto on line le cui credenziali di accesso sono in possesso di e dei suoi genitori e che Per_1 prevede un bancomat virtuale con pagamento contacless;
è stato altresì ottenuto il rilascio anche di una carta di debito fisica (bancomat) al costo di € 13 annui, da suddividere tra i genitori, in modo che la ragazza possa fare prelievi dove vuole.
Confermando quanto concordato in sede di separazione, le menzionate paghette verranno utilizzate da ciascuna figlia per coprire le spese per le varie uscite. I ricorrenti convengono che, nell'ipotesi in cui il bancomat in possesso di Per_1 non consentisse alla medesima di effettuare il prelievo, per qualsivoglia motivo, ivi incluso il superamento del limite massimo di prelievo ed un genitore dovesse pagina 6 di 9 anticipare delle somme alla figlia, ed il genitore anticipatore si Per_1 regoleranno di conseguenza.
7) I ricorrenti danno atto di disporre di redditi da lavoro adeguati e pertanto non sarà corrisposto alcun assegno divorzile.
8) Dal momento che, in base agli accordi di separazione, il sig. deve Pt_1 ancora corrispondere alla sig.ra a titolo di regolazione dei reciproci CP_1 rapporti dare/ avere, la somma di € 664,00, i ricorrenti convengono che detta somma sarà versata entro 4 giorni dalla sottoscrizione del ricorso per divorzio a mezzo bonifico bancario.
9) Nel termine di legge di 10 anni decorrente dal sostenimento della relativa spesa, sia la sig.ra che il sig. usufruiranno nella misura del 50% CP_1 Pt_1 ciascuno dei vantaggi derivanti dal bonus per l'acquisto di arredamento, del camino, del tendone, del condizionatore ed intervento nel giardino. Per la durata della relativa detrazione d'imposta, i ricorrenti convengono di corrispondersi reciprocamente, l'uno in favore dell'altra, la quota pari al 50% della somma annua che ciascuno di essi riceverà a titolo di rimborso annuale in relazione ai bonus sopra menzionati, con termine per l'effettuazione del pagamento convenuto dalle parti nel giorno 5 settembre di ogni anno.
10) I ricorrenti dichiarano di nulla avere più a pretendere l'uno nei confronti dell'altra e viceversa avendo con ciò definito ogni pendenza patrimoniale e relativa ad eventuali arretrati ancora in essere, derivante dal matrimonio e/o dalla separazione, fatti salvi gli eventuali e futuri rimborsi di natura fiscale.
11) I genitori si impegnano a sottoscrivere le richieste relative ai documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minorenne, secondo quanto prescritto dalla legge, precisando che in caso di viaggio fuori dai confini dell'Unione Europea con la figlia minorenne servirà sempre il consenso scritto (whatsapp/email) dell'altro genitore.
12) I ricorrenti prestano sin da ora acquiescenza totale alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed, a tal fine, si impegnano a collaborare tra di loro, manifestando nuovamente ed espressamente pagina 7 di 9 la propria volontà di accettare totalmente la sentenza oppure ponendo in essere atti dai quali si può desumere una simile volontà.
13) Le spese del procedimento e di assistenza legale sono interamente compensate e pertanto ciascuna parte pagherà il/i proprio/i avvocato/i, con divisione delle spese vive relative alla iscrizione a ruolo nella misura della metà ciascuno”.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a SAN CESARIO S/P il 29/08/2009 fra nato a [...]
CO IL (MO) il 17/03/1976 e , nata a [...]
DE (MO) il 29/08/1979 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN CESARIO S/P di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2009 Atto n. 7 Parte II Serie A;
III - DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio. pagina 8 di 9 Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice estensore
RA RO
Il Presidente
TO ZO
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI DE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. TO ZO Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa RA RO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2545/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
RI MP e IO AC TI
e
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
ZA RO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, decreto di omologazione della separazione consensuale dei coniugi n. cronol.
1050/2023 pubblicato in data 15/02/2023 dal Tribunale di Modena nell'ambito del pagina 1 di 9 procedimento R.G. 8217/2022
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Entrambi i genitori avranno l'affido condiviso della figlia minorenne Per_1
(n.12/12/2010) che continuerà ad abitare prevalentemente presso la
[...] madre, nella casa di proprietà della sig.ra e della di lei madre, insieme alla CP_1 sorella (n.10/04/2005), maggiorenne ma non ancora Persona_2 economicamente indipendente, presso la quale manterranno la residenza anagrafica. I genitori si impegnano ad adottare concordemente tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti la figlia minorenne così come le scelte e gli indirizzi relativi alla sua educazione, istruzione, formazione, salute e residenza, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne separatamente, nei periodi di permanenza della stessa presso di sé.
2) trascorrerà la domenica con il padre che la andrà a prendere a casa e Per_1 la riaccompagnerà dalla madre nel pomeriggio, all'orario richiesto dalla figlia, quando non sarà accompagnata dalla sorella;
durante la settimana, invece,
potrà trascorrere, anche due sere consecutive presso il padre, che la Per_1 andrà a prendere dopo il lavoro e la mattina successiva la accompagnerà a scuola o a casa della madre: tali spostamenti dovranno essere concordati tra i genitori.
Entrambi i genitori si impegnano a rispettare i desideri e la volontà di . Per_1
Ciascun genitore, nei giorni e/o serate di propria competenza, si impegna, quando pagina 2 di 9 la figlia esce con i propri amici, ad accompagnarla ed andare a Per_1 riprenderla. Quanto a , invece, maggiorenne ed automunita, sarà libera di Per_2 passare le giornate e le notti presso ciascun genitore a suo piacimento, dandone informazione diretta a quello presso il quale non resta a dormire.
3) Durante le festività natalizie le figlie trascorreranno ad anni alterni il 24 ed il
26 dicembre con la madre ed il 25 dicembre con il padre, e lo stesso accadrà per il 31/12 ed il 1°/1, concordando gli orari per quanto riguarda . Per_1
4) Durante le festività Pasquali le figlie trascorreranno ad anni alterni la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta con ciascun genitore;
5) Durante le vacanze estive potrà passare due settimane anche non Per_1 consecutive con il padre. La settimana di ferragosto la passerà ad anni Per_1 alterni con ciascun genitore prevedendo che per il 2025 la passerà con la madre
(che ha già prenotato la vacanza in montagna): i genitori si impegnano a tenere conto degli impegni di e dei suoi desideri al riguardo. Il termine entro il Per_1 quale i genitori debbono concordare il periodo di vacanze estive sarà il 15/04 di ogni anno con decorrenza già dall'anno in corso. Il costo che ciascun genitore sosterrà per trascorrere le vacanze (estive, natalizie, pasquali ecc) con la minore sarà a carico del medesimo, senza possibilità di pretendere alcunché nei confronti dell'altro genitore. Le spese per vacanze, gite e viaggi che, invece, le figlie faranno da sole o unitamente ad amici, aventi durata giornaliera, di qualche giorno, ad esempio week end, o settimanale (ad esempio gite al mare o in montagna anche in giornata, campeggi, colonia, vacanze studio e vacanze con amici), saranno divise fra i genitori in ragione del 50% cadauno solo se previamente concordate, come da protocollo vigente, trattandosi di spese straordinarie.
6) Contributo di mantenimento a favore delle figlie fino a quando le stesse non avranno raggiunto l'indipendenza economica: considerata la collocazione prevalente presso la madre, con decorrenza dal deposito del presente ricorso, il padre provvederà al mantenimento versando alla madre il contributo mensile di €
350,00 per ciascuna figlia, per dodici mensilità annue, da corrispondersi entro il giorno 1° di ogni mese, importo da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT dall'anno pagina 3 di 9 successivo alla data di pubblicazione della sentenza di divorzio. Detto importo è comprensivo anche della quota acquisto capi spalla e scarpe e di tutte le spese relative alla cura della persona.
6.1 La sig.ra beneficerà al 100% degli assegni famigliari/assegno unico ed CP_1 universale per i figli a carico di cui al Dlgs 230/2021. In caso di riduzione dell'importo ad oggi corrisposto a titolo di assegno unico ovvero di cessazione dell'erogazione, il sig. si impegna a corrispondere pari importo alla sig.ra Pt_1 fino al termine massimo per cui è attualmente stabilito (21 anni in ipotesi CP_1 di ricorrenza delle condizioni richieste dalla normativa).
Si fa presente che nel 2024 a tale titolo la sig.ra ha ricevuto la somma CP_1 complessiva di € 3.859,03: di conseguenza, in virtù dell'impegno assunto, il sig.
all'inizio di ogni anno, verserà alla sig.ra entro il termine di 10 Pt_1 CP_1 giorni decorrente dalla richiesta dalla medesima formulata, l'eventuale differenza tra questo importo e quanto effettivamente incassato dalla stessa nell'anno precedente, fino a quando le figlie avranno diritto all'AU. Per contro, la sig.ra si impegna a dichiarare eventuali ulteriori contributi di erogazione CP_1 pubblica, di qualsiasi genere, aventi quali beneficiari le figlie, dalla stessa percepiti a seguito di modifiche alla normativa di riferimento, decurtandoli dalla richiesta di integrazione al sig. Pt_1
6.2 Le spese straordinarie, così come determinate dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Modena e qui di seguito riportate, saranno ripartite al 50% tra i genitori:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
pagina 4 di 9 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) patente di guida;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
6.3 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (esclusivamente a mezzo e- mail), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione; nei medesimi termini le spese straordinarie anticipate da ciascun genitore potranno essere compensate.
6.4 La documentazione fiscale relativa alle spese straordinarie dovrà essere intestata alle figlie ai fini di una corretta deducibilità/detraibilità della stessa.
6.5 I genitori prevedono sin d'ora che i costi per il conseguimento della patente di guida da parte di saranno a carico di entrambi in ragione del 50% Per_1 ciascuno.
6.6 Per quanto riguarda le spese connesse all'uso ed alla manutenzione dell'automobile (bollo, assicurazione, gomme, manutenzione ordinaria e straordinaria) in uso alla figlia ed a carico di ciascun genitore nella misura Per_2
pagina 5 di 9 pari al 50% cadauno, previa comunicazione (di volta in volta) da parte di Per_2 del relativo ammontare, saranno anticipate integralmente dai genitori che le verseranno sul C/C di entro il termine di 2 giorni decorrente dalla Per_2 richiesta formulata da . La stessa modalità sarà prevista anche per Per_2
, quando sarà il momento, al fine di sensibilizzare le figlie a programmare
Per_1 in autonomia le spese il cui costo ricade integralmente in capo ai genitori. Il contributo per le spese per la benzina dell'auto in uso a sarà di € 50,00 al Per_2 mese da parte di ciascun genitore e lo stesso avverrà per quando sorgerà
Per_1 la necessità, sia nell'ipotesi in cui abbia un'auto ad uso personale, sia
Per_1 nell'ipotesi in cui dovesse utilizzare l'auto in uso a o altra auto, ivi
Per_1 Per_2 compresa quella della mamma, della nonna o del padre. Per i contributi per le spese di benzina, ciascun genitore verserà detta somma sul C/C di ciascuna figlia.
6.7 Entrambi i genitori verseranno a una paghetta di € 80,00 al mese Per_2 direttamente sul suo conto corrente aperto presso Mediolanum e già noto ai genitori;
di tale versamento ciascun genitore si farà carico di informare l'altro.
Entrambi i genitori verseranno ad una paghetta di € 40,00 al mese sino al Per_1 compimento dei 16 anni, dal compimento dei 16 anni ci sarà un aumento della paghetta ad € 60,00 e dai 18 anni ad € 80,00 come per la sorella. Anche di tale versamento ciascun genitore si farà carico di informare l'altro. Anche in questo caso la paghetta sarà versata direttamente sul conto corrente di presso Per_1
NE (CC n° [...]): si tratta di conto on line le cui credenziali di accesso sono in possesso di e dei suoi genitori e che Per_1 prevede un bancomat virtuale con pagamento contacless;
è stato altresì ottenuto il rilascio anche di una carta di debito fisica (bancomat) al costo di € 13 annui, da suddividere tra i genitori, in modo che la ragazza possa fare prelievi dove vuole.
Confermando quanto concordato in sede di separazione, le menzionate paghette verranno utilizzate da ciascuna figlia per coprire le spese per le varie uscite. I ricorrenti convengono che, nell'ipotesi in cui il bancomat in possesso di Per_1 non consentisse alla medesima di effettuare il prelievo, per qualsivoglia motivo, ivi incluso il superamento del limite massimo di prelievo ed un genitore dovesse pagina 6 di 9 anticipare delle somme alla figlia, ed il genitore anticipatore si Per_1 regoleranno di conseguenza.
7) I ricorrenti danno atto di disporre di redditi da lavoro adeguati e pertanto non sarà corrisposto alcun assegno divorzile.
8) Dal momento che, in base agli accordi di separazione, il sig. deve Pt_1 ancora corrispondere alla sig.ra a titolo di regolazione dei reciproci CP_1 rapporti dare/ avere, la somma di € 664,00, i ricorrenti convengono che detta somma sarà versata entro 4 giorni dalla sottoscrizione del ricorso per divorzio a mezzo bonifico bancario.
9) Nel termine di legge di 10 anni decorrente dal sostenimento della relativa spesa, sia la sig.ra che il sig. usufruiranno nella misura del 50% CP_1 Pt_1 ciascuno dei vantaggi derivanti dal bonus per l'acquisto di arredamento, del camino, del tendone, del condizionatore ed intervento nel giardino. Per la durata della relativa detrazione d'imposta, i ricorrenti convengono di corrispondersi reciprocamente, l'uno in favore dell'altra, la quota pari al 50% della somma annua che ciascuno di essi riceverà a titolo di rimborso annuale in relazione ai bonus sopra menzionati, con termine per l'effettuazione del pagamento convenuto dalle parti nel giorno 5 settembre di ogni anno.
10) I ricorrenti dichiarano di nulla avere più a pretendere l'uno nei confronti dell'altra e viceversa avendo con ciò definito ogni pendenza patrimoniale e relativa ad eventuali arretrati ancora in essere, derivante dal matrimonio e/o dalla separazione, fatti salvi gli eventuali e futuri rimborsi di natura fiscale.
11) I genitori si impegnano a sottoscrivere le richieste relative ai documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minorenne, secondo quanto prescritto dalla legge, precisando che in caso di viaggio fuori dai confini dell'Unione Europea con la figlia minorenne servirà sempre il consenso scritto (whatsapp/email) dell'altro genitore.
12) I ricorrenti prestano sin da ora acquiescenza totale alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed, a tal fine, si impegnano a collaborare tra di loro, manifestando nuovamente ed espressamente pagina 7 di 9 la propria volontà di accettare totalmente la sentenza oppure ponendo in essere atti dai quali si può desumere una simile volontà.
13) Le spese del procedimento e di assistenza legale sono interamente compensate e pertanto ciascuna parte pagherà il/i proprio/i avvocato/i, con divisione delle spese vive relative alla iscrizione a ruolo nella misura della metà ciascuno”.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a SAN CESARIO S/P il 29/08/2009 fra nato a [...]
CO IL (MO) il 17/03/1976 e , nata a [...]
DE (MO) il 29/08/1979 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN CESARIO S/P di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2009 Atto n. 7 Parte II Serie A;
III - DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio. pagina 8 di 9 Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice estensore
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Il Presidente
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