CASS
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2025, n. 39981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39981 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - IO PA EP CO EP GA - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza in data 19/12/2024 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TO AR;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. XXXXXXXXXXXXXXX per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 19/12/2024 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza in data 9 dicembre 2022 del Tribunale di Avellino, che lo aveva condannato per il reato continuato di estorsione e di tentativo di estorsione. Deduce:
1.1. Violazione di legge e inosservanza di norma processuale per omessa o illegittima notifica del decreto di citazione in appello. Con i primi tre motivi d’impugnazione il ricorrente denuncia la nullità assoluta del processo di appello, in quanto celebrato senza che all’imputato venisse notificato il decreto di citazione. Specifica che il difensore di fiducia non ha partecipato a nessuna udienza, così che non poteva ritenersi sussistente una presunzione di conoscenza. Aggiunge che l’eventuale effettuazione di una notifica ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. sarebbe comunque invalida, perché effettuata senza la previa verifica dell’inidoneità del domicilio, perché non risulta alcun collegamento tra l’imputato e il difensore e perché non consente di presumere la conoscenza della celebrazione del processo. Si aggiunge che l’imputato non aveva rinunciato a comparire.
1.2. Inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione per la mancata ammissione di prove decisive. Con il quarto e il quinto motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 190 cod. proc. pen., perché la Corte di appello ha rinnovato l’istruttoria dibattimentale limitatamente all’escussione della persona offesa XXXXXXXXXXXXXXXX e del testimone d’accusa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nonostante l’opposizione della difesa ed escludendo, senza adeguata motivazione, la richiesta subordinata di escussione dei testi indicati nelle memorie difensive. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39981 Anno 2025 Presidente: TR SE Relatore: AR TO Data Udienza: 12/11/2025 Si denuncia, quindi, la violazione del diritto di difesa, in quanto non è stato possibile offrire la controprova alle dichiarazioni a carico.
1.3. Vizio di motivazione in relazione alla valutazione dell’attendibilità della persona offesa XXXXXXXXe in punto di ricostruzione del fatto storico a carico di XXXXX. Il ricorrente denuncia le plurime contraddizioni contenute nelle dichiarazioni della p e r s o n a o f f e s a , o v e c o n f r o n t a t e c o n l e d i c h i a r a z i o n i r e s e d a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oltre che con i tracciamenti dei tabulati telefonici. 1 . 4 . V i z i o d i t r a v i s a m e n t o d e l l a t e s t i m o n i a n z a r e s a d a X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X . A tale proposito il ricorrente osserva che la corte di appello ha ritenuto che la testimonianza del XXXXXXXXX avesse confermato l’ipotesi d’accusa, mentre in realtà non ha confermato nulla a carico di XXXXX e non ha riscontrato quanto riferito da XXXXXXX.
1.5. Violazione dell’art. 629 cod. pen., per la mancanza della coartazione, dell’ingiustizia del profitto e del nesso causale tra minaccia e dazione. A tale riguardo si assume che le emergenze istruttorie non provano l’esistenza degli elementi costitutivi del delitto di estorsione. A sostegno dell’assunto vengono illustrate e compendiate le emergenze istruttorie per evidenziare la mancanza della prova sugli elementi costitutivi del delitto di estorsione.
1.6. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione all’art. 629 cod. pen.; erronea qualificazione giuridica del fatto. Il ricorrente espone la contraddittorietà delle dichiarazioni rese da XXXXXXX, così come illustrate nell’atto di gravame e ignorate dalla corte di appello, in relazione al numero delle visite al centro estetico, alla quantità, ai tempi e alle modalità della dazione di denaro, alla falsità sull’identità e sulle intenzioni del primo incontro.
1.7. Vizio di motivazione in relazione alle gravi contraddizioni e le falsità della deposizione della persona offesa. Anche in questo caso vengono indicate le contraddizioni sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, valorizzate dalla difesa e ignorate dalla corte di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi tre motivi d’impugnazione sono fondati. Con essi il ricorrente deduce la nullità del giudizio di appello, in quanto celebrato senza la previa notifica del decreto di citazione all’imputato, non potendosi considerare valida quella effettuata presso il difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mancando una rigorosa verifica della inidoneità del domicilio eletto e/o dichiarato.
1.1. Va premesso che in materia di vizi della vocatio in ius è stato spiegato che la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue l’applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539). Con specifico riguardo alla notificazione effettuata ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è stato osservato che «nel sistema previsto dall'art. 161 cod. proc. pen., l'elezione di domicilio è funzionale all'individuazione di un sicuro punto di riferimento per le comunicazioni processuali prescelto dall'accusato che, con l'atto di elezione si assume la 2 responsabilità della "idoneità" del luogo indicato, e corre il rischio che la notifica sia effettuata in via mediata nei casi in cui, in concreto, il luogo eletto per le notificazioni non risulti idoneo. In tale sistema la puntuale verifica della idoneità del luogo assume una rilevanza centrale dato che solo ove tale controllo dia esito negativo diventa possibile attivare la notifica sostitutiva, mentre, ove tale verifica manchi, la notifica mediata non ha alcuna base legale e si risolve nella consegna dell'atto di citazione a persona "diversa" dall'imputato, ovvero in una omessa citazione» (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11632 del 09/01/2019, Galati). Sulla base di tali osservazioni è stato, dunque, affermato che è affetto da nullità assoluta e insanabile la notifica del decreto di citazione eseguita, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore senza previa verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio (Sez. 2 n. 11632 del 09/01/2019, Galati, Rv. 276747 – 01; Sez. 2, n. 3967 del 20/12/2022, dep. 2023, Lunerti, Rv. 284310 – 01; Sez. 2, n. 31783 del 23/06/2023, Yang, Rv. 284988, in motivazione;
Sez. 2, n. 22489 del 15/05/2024, non massimata).
1.2. Al fine di verificare la fondatezza dell’eccezione difensiva occorre, dunque, accertare se la notifica al difensore ai sensi dell’art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. sia stata preceduta da una rigorosa verifica dell’inidoneità dell’elezione o della dichiarazione di domicilio giacchè, in caso contrario, tale notifica deve considerarsi nulla, in quanto non rispondente al modello legale disegnato dal legislatore. Va ulteriormente precisato che, avuto riguardo alle questioni di natura processuale, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto).
1.2.1. Dall’esame degli atti è dunque emerso che il decreto di citazione nel giudizio di appello veniva spedito agli Ufficiali Giudiziari per la notifica a XXXXXXXXXXXXXXX con un biglietto di Cancelleria della Corte di appello, nel quale veniva indicato quale indirizzo di recapito il domicilio eletto, sito in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Il biglietto di Cancelleria non recava il numero civico dell’indirizzo di destinazione. L’Ufficiale giudiziario si recava alla via XXXXXXXXXXXXX, ma non eseguiva la notifica, verbalizzando nella relata di notifica che l’indirizzo era insufficiente, in quanto privo del numero civico. Si poneva, quindi, il problema di stabilire se l’insufficienza dell’indirizzo rilevata dall’Ufficiale Giudiziario originasse dall’incompletezza (insufficienza/inidoneità) dell’elezione di domicilio, giacchè in tale ipotesi doveva ritenersi correttamente eseguita la notifica al difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.. Nel caso contrario, invece, la notifica doveva considerarsi nulla, perché consegnata a persona diversa. L’esame degli atti ha fatto emergere questa seconda ipotesi. Si è, infatti, appurato che il decreto che dispone il giudizio -regolarmente notificato all’imputato- reca l’indirizzo presso cui XXXXX aveva eletto domicilio, completo di numero c i v i c o , o s s i a v i a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tale precisa indicazione trova eco anche nell’intestazione della sentenza di primo grado, dove l’indirizzo eletto come domicilio viene parimenti indicato in maniera completa, comprensiva di numero civico, ossia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Da tali rilievi emerge come l’omessa indicazione del numero civico, che ha provocato l’omessa notificazione del decreto di citazione in appello dell’imputato, non era dovuta a 3 un’elezione di domicilio insufficiente e/o inidonea, dato che risulta documentalmente che esso era stato correttamente e compiutamente indicato dall’imputato, tanto che a quell’indirizzo gli veniva ritualmente notificato il decreto che dispone il giudizio e che tale indirizzo veniva compiutamente indicato nella sentenza di primo grado quale luogo del domicilio eletto. Tanto porta alla conclusione che la notifica in esame è nulla, perché è stata effettuata ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza rispettare il modello legale, ossia senza la previa rigorosa verifica dell’insufficienza o dell’inidoneità del domicilio eletto dall’imputato. Dal che deriva la nullità del giudizio di appello. La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello Napoli per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. Così è deciso, 12/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente TO AR SE TR IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TO AR;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. XXXXXXXXXXXXXXX per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 19/12/2024 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza in data 9 dicembre 2022 del Tribunale di Avellino, che lo aveva condannato per il reato continuato di estorsione e di tentativo di estorsione. Deduce:
1.1. Violazione di legge e inosservanza di norma processuale per omessa o illegittima notifica del decreto di citazione in appello. Con i primi tre motivi d’impugnazione il ricorrente denuncia la nullità assoluta del processo di appello, in quanto celebrato senza che all’imputato venisse notificato il decreto di citazione. Specifica che il difensore di fiducia non ha partecipato a nessuna udienza, così che non poteva ritenersi sussistente una presunzione di conoscenza. Aggiunge che l’eventuale effettuazione di una notifica ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. sarebbe comunque invalida, perché effettuata senza la previa verifica dell’inidoneità del domicilio, perché non risulta alcun collegamento tra l’imputato e il difensore e perché non consente di presumere la conoscenza della celebrazione del processo. Si aggiunge che l’imputato non aveva rinunciato a comparire.
1.2. Inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione per la mancata ammissione di prove decisive. Con il quarto e il quinto motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 190 cod. proc. pen., perché la Corte di appello ha rinnovato l’istruttoria dibattimentale limitatamente all’escussione della persona offesa XXXXXXXXXXXXXXXX e del testimone d’accusa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nonostante l’opposizione della difesa ed escludendo, senza adeguata motivazione, la richiesta subordinata di escussione dei testi indicati nelle memorie difensive. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39981 Anno 2025 Presidente: TR SE Relatore: AR TO Data Udienza: 12/11/2025 Si denuncia, quindi, la violazione del diritto di difesa, in quanto non è stato possibile offrire la controprova alle dichiarazioni a carico.
1.3. Vizio di motivazione in relazione alla valutazione dell’attendibilità della persona offesa XXXXXXXXe in punto di ricostruzione del fatto storico a carico di XXXXX. Il ricorrente denuncia le plurime contraddizioni contenute nelle dichiarazioni della p e r s o n a o f f e s a , o v e c o n f r o n t a t e c o n l e d i c h i a r a z i o n i r e s e d a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oltre che con i tracciamenti dei tabulati telefonici. 1 . 4 . V i z i o d i t r a v i s a m e n t o d e l l a t e s t i m o n i a n z a r e s a d a X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X . A tale proposito il ricorrente osserva che la corte di appello ha ritenuto che la testimonianza del XXXXXXXXX avesse confermato l’ipotesi d’accusa, mentre in realtà non ha confermato nulla a carico di XXXXX e non ha riscontrato quanto riferito da XXXXXXX.
1.5. Violazione dell’art. 629 cod. pen., per la mancanza della coartazione, dell’ingiustizia del profitto e del nesso causale tra minaccia e dazione. A tale riguardo si assume che le emergenze istruttorie non provano l’esistenza degli elementi costitutivi del delitto di estorsione. A sostegno dell’assunto vengono illustrate e compendiate le emergenze istruttorie per evidenziare la mancanza della prova sugli elementi costitutivi del delitto di estorsione.
1.6. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione all’art. 629 cod. pen.; erronea qualificazione giuridica del fatto. Il ricorrente espone la contraddittorietà delle dichiarazioni rese da XXXXXXX, così come illustrate nell’atto di gravame e ignorate dalla corte di appello, in relazione al numero delle visite al centro estetico, alla quantità, ai tempi e alle modalità della dazione di denaro, alla falsità sull’identità e sulle intenzioni del primo incontro.
1.7. Vizio di motivazione in relazione alle gravi contraddizioni e le falsità della deposizione della persona offesa. Anche in questo caso vengono indicate le contraddizioni sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, valorizzate dalla difesa e ignorate dalla corte di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi tre motivi d’impugnazione sono fondati. Con essi il ricorrente deduce la nullità del giudizio di appello, in quanto celebrato senza la previa notifica del decreto di citazione all’imputato, non potendosi considerare valida quella effettuata presso il difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mancando una rigorosa verifica della inidoneità del domicilio eletto e/o dichiarato.
1.1. Va premesso che in materia di vizi della vocatio in ius è stato spiegato che la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue l’applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539). Con specifico riguardo alla notificazione effettuata ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è stato osservato che «nel sistema previsto dall'art. 161 cod. proc. pen., l'elezione di domicilio è funzionale all'individuazione di un sicuro punto di riferimento per le comunicazioni processuali prescelto dall'accusato che, con l'atto di elezione si assume la 2 responsabilità della "idoneità" del luogo indicato, e corre il rischio che la notifica sia effettuata in via mediata nei casi in cui, in concreto, il luogo eletto per le notificazioni non risulti idoneo. In tale sistema la puntuale verifica della idoneità del luogo assume una rilevanza centrale dato che solo ove tale controllo dia esito negativo diventa possibile attivare la notifica sostitutiva, mentre, ove tale verifica manchi, la notifica mediata non ha alcuna base legale e si risolve nella consegna dell'atto di citazione a persona "diversa" dall'imputato, ovvero in una omessa citazione» (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11632 del 09/01/2019, Galati). Sulla base di tali osservazioni è stato, dunque, affermato che è affetto da nullità assoluta e insanabile la notifica del decreto di citazione eseguita, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore senza previa verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio (Sez. 2 n. 11632 del 09/01/2019, Galati, Rv. 276747 – 01; Sez. 2, n. 3967 del 20/12/2022, dep. 2023, Lunerti, Rv. 284310 – 01; Sez. 2, n. 31783 del 23/06/2023, Yang, Rv. 284988, in motivazione;
Sez. 2, n. 22489 del 15/05/2024, non massimata).
1.2. Al fine di verificare la fondatezza dell’eccezione difensiva occorre, dunque, accertare se la notifica al difensore ai sensi dell’art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. sia stata preceduta da una rigorosa verifica dell’inidoneità dell’elezione o della dichiarazione di domicilio giacchè, in caso contrario, tale notifica deve considerarsi nulla, in quanto non rispondente al modello legale disegnato dal legislatore. Va ulteriormente precisato che, avuto riguardo alle questioni di natura processuale, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto).
1.2.1. Dall’esame degli atti è dunque emerso che il decreto di citazione nel giudizio di appello veniva spedito agli Ufficiali Giudiziari per la notifica a XXXXXXXXXXXXXXX con un biglietto di Cancelleria della Corte di appello, nel quale veniva indicato quale indirizzo di recapito il domicilio eletto, sito in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Il biglietto di Cancelleria non recava il numero civico dell’indirizzo di destinazione. L’Ufficiale giudiziario si recava alla via XXXXXXXXXXXXX, ma non eseguiva la notifica, verbalizzando nella relata di notifica che l’indirizzo era insufficiente, in quanto privo del numero civico. Si poneva, quindi, il problema di stabilire se l’insufficienza dell’indirizzo rilevata dall’Ufficiale Giudiziario originasse dall’incompletezza (insufficienza/inidoneità) dell’elezione di domicilio, giacchè in tale ipotesi doveva ritenersi correttamente eseguita la notifica al difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.. Nel caso contrario, invece, la notifica doveva considerarsi nulla, perché consegnata a persona diversa. L’esame degli atti ha fatto emergere questa seconda ipotesi. Si è, infatti, appurato che il decreto che dispone il giudizio -regolarmente notificato all’imputato- reca l’indirizzo presso cui XXXXX aveva eletto domicilio, completo di numero c i v i c o , o s s i a v i a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tale precisa indicazione trova eco anche nell’intestazione della sentenza di primo grado, dove l’indirizzo eletto come domicilio viene parimenti indicato in maniera completa, comprensiva di numero civico, ossia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Da tali rilievi emerge come l’omessa indicazione del numero civico, che ha provocato l’omessa notificazione del decreto di citazione in appello dell’imputato, non era dovuta a 3 un’elezione di domicilio insufficiente e/o inidonea, dato che risulta documentalmente che esso era stato correttamente e compiutamente indicato dall’imputato, tanto che a quell’indirizzo gli veniva ritualmente notificato il decreto che dispone il giudizio e che tale indirizzo veniva compiutamente indicato nella sentenza di primo grado quale luogo del domicilio eletto. Tanto porta alla conclusione che la notifica in esame è nulla, perché è stata effettuata ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza rispettare il modello legale, ossia senza la previa rigorosa verifica dell’insufficienza o dell’inidoneità del domicilio eletto dall’imputato. Dal che deriva la nullità del giudizio di appello. La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello Napoli per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. Così è deciso, 12/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente TO AR SE TR IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4