Art. 3.
Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1948-49, le seguenti spese:
1) L. 25.000.000 quale contributo del Governo italiano a favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura;
2) L. 20.000.000 per l'invio di delegati italiani alle riunioni dell'Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.);
3) L. 30.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso sedi diplomatiche e consolari all'estero;
4) L. 8.000.000 per riparazioni straordinarie di danni agli edifici demaniali ad uso scuole e per lavori di completamento ed adattamento a stabili demaniali:
5) L. 60.000.000 per il rimpatrio all'estero degli impiegati locali che si sono trovati in Italia per effetto delle contingenze belliche.
Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1948-49, le seguenti spese:
1) L. 25.000.000 quale contributo del Governo italiano a favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura;
2) L. 20.000.000 per l'invio di delegati italiani alle riunioni dell'Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.);
3) L. 30.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso sedi diplomatiche e consolari all'estero;
4) L. 8.000.000 per riparazioni straordinarie di danni agli edifici demaniali ad uso scuole e per lavori di completamento ed adattamento a stabili demaniali:
5) L. 60.000.000 per il rimpatrio all'estero degli impiegati locali che si sono trovati in Italia per effetto delle contingenze belliche.