Art. 1.
1. Il Presidente della repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore, fatto in Singapore il 30 luglio 1990.
1. Il Presidente della repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore, fatto in Singapore il 30 luglio 1990.