Ordinanza cautelare 17 dicembre 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 12/02/2026, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01000/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06945/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6945 del 2025, proposto da Medifor S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Passaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 107 - OL 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Augusto Chiosi, Alberto Pironti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione,
- della delibera del Direttore Generale dell'ASL NAPOLI NORD 2 n. 1663 dell'11 settembre 2025 “Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più Operatori Economici per l'affidamento della “Fornitura di Dispositivi Medici per Osteosintesi occorrenti alle Strutture dell'ASL OL 2 Nord per n. 36 mesi con facoltà per la Stazione Appaltante di un'eventuale proroga tecnica per 9 mesi"- ai sensi degli artt. 71 e 59 del D. Lgs 36/2023, comunicata in data 12 settembre 2025, unicamente a quanto riferibile al lotto 94, con la quale l'Amministrazione resistente ha allegato il verbale della Commissione di Gara dal quale si è evinta l'esclusione della Medifor S.r.l. con riguardo al lotto 94 unica partecipante alla competizione del medesimo lotto;
- dei verbali della Commissione di gara con particolare riferimento al verbale dell'8 maggio 2025 relativo alla valutazione della presunta offerta tecnica presentata dalla Medifor Srl;
- della comunicazione della Asl OL Nord 2 del 7 novembre 2025, con la quale ha rappresentato la motivazione della esclusione richiesta dalla società Medifor Srl in data 9 ottobre 2025;
- di ogni altro atto, antecedente, concomitante e successivo, ancorché non reso ostensibile
con particolare riguardo alla mancata comunicazione dell'esclusione ai sensi del relativo disciplinare di gara.
Con conseguente condanna al risarcimento del danno
Ai sensi dell'art. 124 c.p.a.
a fronte dell'illegittima aggiudicazione definitiva e della illegittima esclusione della società Medifor Srl, con la declaratoria della esecuzione in forma specifica, con la riapertura della procedura ai fini della valutazione dell'offerta economica non effettuata, stante peraltro la mancata presenza di altri concorrenti; ovvero della tutela per equivalente con la determinazione del relativo danno da quantificare sulla base della sussistenza del nesso di causalità tra evento e danno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 107 - OL 2;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa LE VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato previa richiesta di adozione delle idonee misure cautelari, gli atti meglio specificati in epigrafe;
Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione resistente;
Vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso, depositata dalla ricorrente in data 26.01.2026, con richiesta di compensazione delle spese del giudizio;
Considerato che tale dichiarazione, pur non potendo essere qualificata come rinuncia rituale al giudizio, non essendo stata notificata alle altre parti nei termini di cui al co. 3 dell’art. 84 c.p.a. (almeno 10 giorni prima dell’udienza), costituisce comunque argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
Rilevato, pertanto, che al Collegio non resta che dare atto del venir meno dell’interesse della ricorrente alla definizione nel merito del presente giudizio e dichiarare l’improcedibilità del gravame;
Ritenuto di disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GU SA Di OL, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
LE VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE VA | GU SA Di OL |
IL SEGRETARIO