Art. 1.
Agli ufficiali della guardia di finanza iscritti nel ruolo separato e limitato e' estesa, per quanto applicabile, la legge 10 ottobre 1974, n. 496 , e successive modificazioni.
Agli ufficiali della guardia di finanza iscritti nel ruolo separato e limitato e' estesa, per quanto applicabile, la legge 10 ottobre 1974, n. 496 , e successive modificazioni.