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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 3179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3179 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.8122 r.g. dell'anno 2024
TRA nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
MO MA (CE) alla via Aldo Moro Coop. Don Bosco, cod.fisc.
, rappresentato e difeso congiuntamente dagli avvocati Stefania C.F._1
Angelone, cod.fisc. Pec : fax : C.F._2 Email_1
0824/326101, e Giovanni Giordano, cod.fisc. Pec: C.F._3
fax : 0824/326101, con domicilio eletto, ai fini della presente Email_2
procedura, in Benevento alla piazza Leonida Bissolati n.8, in virtù di procura alle liti telematica da intendersi apposta in calce al presente atto ex art.18 comma 5 D.M.
Giustizia n.44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n.48/2013
E
C.F. e P.IVA - in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Dott. (nato a [...] il [...]), C.F. Controparte_2 C.F._4
Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore - con sede in Napoli, C.so
Garibaldi, 387 - rapp.ta e difesa - in virtù di procura per atto separato - dall'avv. Teresa
Canfora ( ) ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Pozzuoli al C.so C.F._5
Umberto, I, 193, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax
0815265494 e/o indirizzo di posta elettronica Email_3
pagina1 di 9 FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente indicata in epigrafe, con ricorso del 04/04/2024 rappresentava di essere alle dipendenze dell' (in sigla, E.A.V.) in virtù di Controparte_1 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full–time dal 02/11/1993, con la qualifica di macchinista parametro 190 del CCNL Autoferrotranvieri Mobilità – TPL, addetto alla guida dei treni lungo la tratta MO MA– Caserta–Napoli, via
Cancello. Nello specifico, lo stesso è stato assunto dalla Controparte_3
alla quale è succeduta, a datare dal 21/03/2005, la
[...] Controparte_4
società, quest'ultima, incorporata dall' a far data dal 27/12/2012
[...] CP_5
Lamentava che nel corso del rapporto lavorativo erano state costantemente richieste prestazioni di lavoro straordinario, sia diurno che notturno, che superano i limiti fissati dalla normativa legale e convenzionale (rispettivamente 250 e 300 ore annuali), mantenendosi ben oltre quel criterio di ragionevolezza cui dovrebbe attenersi il datore di lavoro al fine di tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei propri dipendenti, così come previsto dall'art. 36 della Costituzione e dall'art. 2087 del Codice Civile.
Nel periodo 2016–2023 il ricorrente, nell'espletamento delle mansioni del proprio inquadramento professionale ha prestato lavoro straordinario, sia diurno che notturno, in violazione del limite massimo consentito dalla legge (250 ore annue ex art.5 comma 3
D.Lgs.n.66/2003 fino al 31/12/2015) e dalla contrattazione collettiva (150 ore per ogni periodo di 26 settimane, per un totale di 300 ore annue, ex artt.28 comma 2 e 27 comma 1
CCNL Autoferrotranvieri Mobilità – TPL 28/11/2015 dal 01/01/2016).
Chiedeva, pertanto:
“… accertare e dichiarare che le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente in maniera costante e continuativa nel periodo 01/01/2016 – 31/12/2023, eccedono il limite massimo fissato dall'articolo 28 comma 2 CCNL Autoferrotranvieri Mobilità – TPL
28/11/2015, in violazione di tale norma – applicabile 'ratione temporis' – e del principio di ragionevolezza, nonché in violazione degli articoli 36 e 32 Cost., 1175, 1375, 1218, 2108 comma 3 cod.civ. e dell'obbligo prevenzionale di cui all'art.2087 cod.civ., e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di esso ricorrente al risarcimento del danno da usura psicofisica, in attuazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione nelle pronunce nn.26450/21, 12538/19, 12539/19, 12540/19, per i motivi esplicitati nel presente atto, ovvero per le diverse causali ravvisate dall'Ill.mo Giudice adìto ;
pagina2 di 9 - per l'effetto, condannare l' in persona del Presidente Controparte_1
del CdA, nonché legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno da usura psicofisica relativamente al suddetto periodo, l'importo complessivo di € 49.565,89– risultante dal prospetto contabile, costituente parte integrante del presente atto – ovvero il diverso importo eventualmente liquidato dal Giudice in via equitativa ex art.432 c.p.c., o tramite CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino al soddisfo;
- condannare la società resistente, in persona del Presidente del CdA, nonché legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e competenze del presente giudizio e al rimborso del contributo unificato, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. ”
Contr Si costituiva l che preliminarmente ed in via assorbente, eccepiva la nullità del ricorso per palese violazione dell'art. 414 c.p.c., attesa la lacunosità degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda che lamentava impedissero un'adeguata difesa. Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Nel merito rilevava l'infondatezza della domanda e chiedeva:
“1) in via preliminare, dichiarare nullo, inammissibile ed improcedibile il ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c.;
2) rigettare il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare che, in virtù del combinato disposto della normativa legale e contrattuale sopra richiamata, le ore di lavoro straordinario in eccesso indicate dal ricorrente sono del
Contr tutto errate e vanno ridimensionate e ricalcolate come da prospetti allegati dall' ;
4) sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la misura del risarcimento del danno da usura psicofisica secondo l'indicato congruo e ragionevole criterio equitativo alla luce della giurisprudenza del Tribunale di
Milano richiamata e del prospetto allegato, o, in quella considerata equa dai sindacati invirtù dell'accordo del 11.3.24, come da prospetto allegato o, in quella somma che risulterà in corso di causa.”
All'odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
pagina3 di 9 Ritiene il tribunale di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
l'orientamento di codesto Tribunale, cui si presta adesione, circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia riportandosi a tali pronunzie.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione, formulata da parte convenuta, di nullità del ricorso introduttivo;
invero, tenuto conto del noto principio enucleato dalla
Suprema Corte e secondo cui per aversi nullità del ricorso nel rito del lavoro non è sufficiente l'omessa indicazione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la domanda si fonda e delle relative conclusioni in modo formale ma occorre che attraverso l'esame complessivo dell'atto ne sia impossibile l'individuazione (Cass. SS.UU. n. 6140/93; n.
14090/01), va affermato che nella fattispecie risultano sussistenti i detti requisiti previsti dall'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c.: infatti, i medesimi sono individuabili nel contesto del ricorso, osservandosi in particolare che sia la questione di diritto sia gli elementi di fatto sono espressi con tutta la necessaria chiarezza e comunque con esposizione sufficiente a consentire alla parte convenuta una immediata ed esauriente difesa, ed a consentire al
Giudicante di individuare il petitum e la causa petendi della controversia in esame.
La parte ricorrente ha provato documentalmente l'entità di lavoro straordinario svolto e ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento delle somme indicate. I calcoli, adeguatamente strutturati e motivati, sono stati contestati dalla parte resistente che ne ha rilevato l'eccessività lamentando il difetto di prova della sussistenza del danno e della sua riferibilità al lavoro straordinario svolto.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura - psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an - in quanto lesione del diritto garantito dall'articolo 36 Cost.- mentre ai fini della determinazione del quantum occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto.
pagina4 di 9 Con riguardo al principio sopra esposto, nessun difetto di allegazione e prova è ravvisabile nello specifico, essendo stati analiticamente indicati dalla parte ricorrente e il numero delle ore di straordinario svolto e il periodo di riferimento.
In punto di fatto la resistente deduceva che nella specie trovano applicazione le disposizioni del RD espressamente richiamate dall'art 5 del dlgs 66 del 2003.
La disposizione citata prevede che :
“Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico- produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.
In relazione al personale viaggiante l'art 16 alla lettera f) espressamente Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi, sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario di cui all'articolo 3.
Tale disposizione esclude unicamente che per tale personale il computo dell'orario massimo settimanale.
pagina5 di 9 Nella specie in ogni caso è intervenuta la contrattazione collettiva che al richiamato art
28 ha previsto che, fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n.
66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore.
L'art 27 del ccnl stabilisce che:
1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore
La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive che comunque non può superare le 150 ore lavorabili.
La società richiama il R.D. n. 2328 del 1923, e in particolare gli artt. 12 e 17 che definiscono le modalità di computo del “lavoro effettivo”, rispettivamente per il personale di
Macchina e per quello di Scorta.
pagina6 di 9 Invero tale rilievo appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro.
Sono state prodotte le buste per ciascun anno per il quale è richiesto il riconoscimento del danno ed elaborati dei computi per ciascun mese e anno da cui risulta lo svolgimento delle ore di straordinario rispetto alla norma contrattuale.
Orbene come statuito dalla Suprema Corte “la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura - psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass.
23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540)”
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno da usura psicofisica.
Al riguardo deve evidenziarsi che il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
In fattispecie similari la giurisprudenza di legittimità ha distinto il danno da "usura psico-fisica", (conseguente alla mancata fruizione del riposo ) , dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull'"an" deve ritenersi presunto (così anche Sez. L,
Sentenza n. 2455 del 04/03/2000, Rv.534580) trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale.
Ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento "de qua" (in termini pagina7 di 9 Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581).Gli insegnamenti della Suprema
Corte ammettono l'esistenza di un danno da usura psico fisica in re ipsa, tuttavia richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, superamento che, tuttavia, viene definito con l'espressione “di gran lunga” di talchè deve essere di una certa entità e la reiterazione per “diversi anni”.
Presupposti ravvisabili nella fattispecie in esame in cui vi è stato lo svolgimento di un numero ingente di ore(in alcuni casi anche ari al doppio ) oltre l'ordinario previsto dalla contrattazione in misura sistematica per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi(più di cinque anni )che ha di certo determinato il danno da usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico ed inerente la violazione del diritto costituzionalmente protetto,(art 36 comma 2 ) quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta.
La lunghezza dei periodi nei quali si è registrato l'inadempimento datoriale" l'anormale gravosità del lavoro generano il danno da usura psico-fisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia.
E' evidente, anche in relazione a quanto addotto dalla resistente nella memoria di costituzione per contestare la pretesa dei ricorrenti e, soprattutto, in difetto di prova che il lavoro sia stato svolto secondo quelle eccezioni legislativamente previste, la "abnormità" della prestazione eseguita negli anni e, quindi, tale di per sè da compromettere l'integrità psico-fisica e la vita di relazione del lavoratore, secondo un corretto ragionamento logico- giuridico (in termini, vedi Cass. cit. n. 12540/2019, Cass.10.5.2019 n. 12538, Cass.
10.5.2019 n. 12539, ordinanza n. 26450 del 29.09.2021, sentenza 9 maggio 2023 n.
12249.).
Anche la parte resistente cita tale pronunzia riportando che la Suprema Corte afferma
Contr che il danno da usura psico fisica va provato ma tralascia l di aggiungere che può essere provato anche per presunzioni.
In relazione al quantum dovendo procedersi alla sua quantificazione si reputa congruo considerare quale parametro di riferimento la percentuale riconosciuta dalla contrattazione pagina8 di 9 collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario nella sua integrità attesa la rilevanza delle ore di straordinario espletate in più e gli anni consecutivi in cui ciò è avvenuto.
Va dunque accolto il calcolo operato dalla parte ricorrente e la parte resistente va condannata a pagare € 49.565,89 oltre accessori ex lege.
Pertanto il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.L. definitivamente pronunziando accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l'
[...]
a OC , in sigla a Controparte_1 CP_6 Controparte_7 CP_8
corrispondere:
A. accerta e dichiara che le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente in maniera fissa e continuativa nei periodi di riferimento, ricompresi Parte_1 nell'arco temporale di riferimento, eccedono il limite massimo fissato daall'art.5, comma 3,
D.Lgs.n.66/03 e dall'art.28, comma 2, CCNL 28/11/2015 Controparte_9
nonchè quello desumibile dal principio di ragionevolezza di cui ai precetti degli artt. 36, 32
Cost. e dell'art.2087 cc
B. accerta e dichiara il diritto di al risarcimento del danno e Parte_1 condanna la convenuta a corrispondere relativamente all'arco temporale 2016-2023
l'importo di € 49.565,89, oltre accessori ex lege e alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 1800,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario con attribuzione.
Napoli, 24/04/2025
Il Giudice
Dott. Maria Gaia Majorano
pagina9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.8122 r.g. dell'anno 2024
TRA nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
MO MA (CE) alla via Aldo Moro Coop. Don Bosco, cod.fisc.
, rappresentato e difeso congiuntamente dagli avvocati Stefania C.F._1
Angelone, cod.fisc. Pec : fax : C.F._2 Email_1
0824/326101, e Giovanni Giordano, cod.fisc. Pec: C.F._3
fax : 0824/326101, con domicilio eletto, ai fini della presente Email_2
procedura, in Benevento alla piazza Leonida Bissolati n.8, in virtù di procura alle liti telematica da intendersi apposta in calce al presente atto ex art.18 comma 5 D.M.
Giustizia n.44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n.48/2013
E
C.F. e P.IVA - in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Dott. (nato a [...] il [...]), C.F. Controparte_2 C.F._4
Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore - con sede in Napoli, C.so
Garibaldi, 387 - rapp.ta e difesa - in virtù di procura per atto separato - dall'avv. Teresa
Canfora ( ) ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Pozzuoli al C.so C.F._5
Umberto, I, 193, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax
0815265494 e/o indirizzo di posta elettronica Email_3
pagina1 di 9 FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente indicata in epigrafe, con ricorso del 04/04/2024 rappresentava di essere alle dipendenze dell' (in sigla, E.A.V.) in virtù di Controparte_1 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full–time dal 02/11/1993, con la qualifica di macchinista parametro 190 del CCNL Autoferrotranvieri Mobilità – TPL, addetto alla guida dei treni lungo la tratta MO MA– Caserta–Napoli, via
Cancello. Nello specifico, lo stesso è stato assunto dalla Controparte_3
alla quale è succeduta, a datare dal 21/03/2005, la
[...] Controparte_4
società, quest'ultima, incorporata dall' a far data dal 27/12/2012
[...] CP_5
Lamentava che nel corso del rapporto lavorativo erano state costantemente richieste prestazioni di lavoro straordinario, sia diurno che notturno, che superano i limiti fissati dalla normativa legale e convenzionale (rispettivamente 250 e 300 ore annuali), mantenendosi ben oltre quel criterio di ragionevolezza cui dovrebbe attenersi il datore di lavoro al fine di tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei propri dipendenti, così come previsto dall'art. 36 della Costituzione e dall'art. 2087 del Codice Civile.
Nel periodo 2016–2023 il ricorrente, nell'espletamento delle mansioni del proprio inquadramento professionale ha prestato lavoro straordinario, sia diurno che notturno, in violazione del limite massimo consentito dalla legge (250 ore annue ex art.5 comma 3
D.Lgs.n.66/2003 fino al 31/12/2015) e dalla contrattazione collettiva (150 ore per ogni periodo di 26 settimane, per un totale di 300 ore annue, ex artt.28 comma 2 e 27 comma 1
CCNL Autoferrotranvieri Mobilità – TPL 28/11/2015 dal 01/01/2016).
Chiedeva, pertanto:
“… accertare e dichiarare che le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente in maniera costante e continuativa nel periodo 01/01/2016 – 31/12/2023, eccedono il limite massimo fissato dall'articolo 28 comma 2 CCNL Autoferrotranvieri Mobilità – TPL
28/11/2015, in violazione di tale norma – applicabile 'ratione temporis' – e del principio di ragionevolezza, nonché in violazione degli articoli 36 e 32 Cost., 1175, 1375, 1218, 2108 comma 3 cod.civ. e dell'obbligo prevenzionale di cui all'art.2087 cod.civ., e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di esso ricorrente al risarcimento del danno da usura psicofisica, in attuazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione nelle pronunce nn.26450/21, 12538/19, 12539/19, 12540/19, per i motivi esplicitati nel presente atto, ovvero per le diverse causali ravvisate dall'Ill.mo Giudice adìto ;
pagina2 di 9 - per l'effetto, condannare l' in persona del Presidente Controparte_1
del CdA, nonché legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno da usura psicofisica relativamente al suddetto periodo, l'importo complessivo di € 49.565,89– risultante dal prospetto contabile, costituente parte integrante del presente atto – ovvero il diverso importo eventualmente liquidato dal Giudice in via equitativa ex art.432 c.p.c., o tramite CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino al soddisfo;
- condannare la società resistente, in persona del Presidente del CdA, nonché legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e competenze del presente giudizio e al rimborso del contributo unificato, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. ”
Contr Si costituiva l che preliminarmente ed in via assorbente, eccepiva la nullità del ricorso per palese violazione dell'art. 414 c.p.c., attesa la lacunosità degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda che lamentava impedissero un'adeguata difesa. Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Nel merito rilevava l'infondatezza della domanda e chiedeva:
“1) in via preliminare, dichiarare nullo, inammissibile ed improcedibile il ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c.;
2) rigettare il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare che, in virtù del combinato disposto della normativa legale e contrattuale sopra richiamata, le ore di lavoro straordinario in eccesso indicate dal ricorrente sono del
Contr tutto errate e vanno ridimensionate e ricalcolate come da prospetti allegati dall' ;
4) sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la misura del risarcimento del danno da usura psicofisica secondo l'indicato congruo e ragionevole criterio equitativo alla luce della giurisprudenza del Tribunale di
Milano richiamata e del prospetto allegato, o, in quella considerata equa dai sindacati invirtù dell'accordo del 11.3.24, come da prospetto allegato o, in quella somma che risulterà in corso di causa.”
All'odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
pagina3 di 9 Ritiene il tribunale di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
l'orientamento di codesto Tribunale, cui si presta adesione, circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia riportandosi a tali pronunzie.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione, formulata da parte convenuta, di nullità del ricorso introduttivo;
invero, tenuto conto del noto principio enucleato dalla
Suprema Corte e secondo cui per aversi nullità del ricorso nel rito del lavoro non è sufficiente l'omessa indicazione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la domanda si fonda e delle relative conclusioni in modo formale ma occorre che attraverso l'esame complessivo dell'atto ne sia impossibile l'individuazione (Cass. SS.UU. n. 6140/93; n.
14090/01), va affermato che nella fattispecie risultano sussistenti i detti requisiti previsti dall'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c.: infatti, i medesimi sono individuabili nel contesto del ricorso, osservandosi in particolare che sia la questione di diritto sia gli elementi di fatto sono espressi con tutta la necessaria chiarezza e comunque con esposizione sufficiente a consentire alla parte convenuta una immediata ed esauriente difesa, ed a consentire al
Giudicante di individuare il petitum e la causa petendi della controversia in esame.
La parte ricorrente ha provato documentalmente l'entità di lavoro straordinario svolto e ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento delle somme indicate. I calcoli, adeguatamente strutturati e motivati, sono stati contestati dalla parte resistente che ne ha rilevato l'eccessività lamentando il difetto di prova della sussistenza del danno e della sua riferibilità al lavoro straordinario svolto.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura - psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an - in quanto lesione del diritto garantito dall'articolo 36 Cost.- mentre ai fini della determinazione del quantum occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto.
pagina4 di 9 Con riguardo al principio sopra esposto, nessun difetto di allegazione e prova è ravvisabile nello specifico, essendo stati analiticamente indicati dalla parte ricorrente e il numero delle ore di straordinario svolto e il periodo di riferimento.
In punto di fatto la resistente deduceva che nella specie trovano applicazione le disposizioni del RD espressamente richiamate dall'art 5 del dlgs 66 del 2003.
La disposizione citata prevede che :
“Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico- produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.
In relazione al personale viaggiante l'art 16 alla lettera f) espressamente Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi, sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario di cui all'articolo 3.
Tale disposizione esclude unicamente che per tale personale il computo dell'orario massimo settimanale.
pagina5 di 9 Nella specie in ogni caso è intervenuta la contrattazione collettiva che al richiamato art
28 ha previsto che, fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n.
66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore.
L'art 27 del ccnl stabilisce che:
1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore
La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive che comunque non può superare le 150 ore lavorabili.
La società richiama il R.D. n. 2328 del 1923, e in particolare gli artt. 12 e 17 che definiscono le modalità di computo del “lavoro effettivo”, rispettivamente per il personale di
Macchina e per quello di Scorta.
pagina6 di 9 Invero tale rilievo appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro.
Sono state prodotte le buste per ciascun anno per il quale è richiesto il riconoscimento del danno ed elaborati dei computi per ciascun mese e anno da cui risulta lo svolgimento delle ore di straordinario rispetto alla norma contrattuale.
Orbene come statuito dalla Suprema Corte “la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura - psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass.
23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540)”
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno da usura psicofisica.
Al riguardo deve evidenziarsi che il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
In fattispecie similari la giurisprudenza di legittimità ha distinto il danno da "usura psico-fisica", (conseguente alla mancata fruizione del riposo ) , dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull'"an" deve ritenersi presunto (così anche Sez. L,
Sentenza n. 2455 del 04/03/2000, Rv.534580) trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale.
Ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento "de qua" (in termini pagina7 di 9 Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581).Gli insegnamenti della Suprema
Corte ammettono l'esistenza di un danno da usura psico fisica in re ipsa, tuttavia richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, superamento che, tuttavia, viene definito con l'espressione “di gran lunga” di talchè deve essere di una certa entità e la reiterazione per “diversi anni”.
Presupposti ravvisabili nella fattispecie in esame in cui vi è stato lo svolgimento di un numero ingente di ore(in alcuni casi anche ari al doppio ) oltre l'ordinario previsto dalla contrattazione in misura sistematica per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi(più di cinque anni )che ha di certo determinato il danno da usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico ed inerente la violazione del diritto costituzionalmente protetto,(art 36 comma 2 ) quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta.
La lunghezza dei periodi nei quali si è registrato l'inadempimento datoriale" l'anormale gravosità del lavoro generano il danno da usura psico-fisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia.
E' evidente, anche in relazione a quanto addotto dalla resistente nella memoria di costituzione per contestare la pretesa dei ricorrenti e, soprattutto, in difetto di prova che il lavoro sia stato svolto secondo quelle eccezioni legislativamente previste, la "abnormità" della prestazione eseguita negli anni e, quindi, tale di per sè da compromettere l'integrità psico-fisica e la vita di relazione del lavoratore, secondo un corretto ragionamento logico- giuridico (in termini, vedi Cass. cit. n. 12540/2019, Cass.10.5.2019 n. 12538, Cass.
10.5.2019 n. 12539, ordinanza n. 26450 del 29.09.2021, sentenza 9 maggio 2023 n.
12249.).
Anche la parte resistente cita tale pronunzia riportando che la Suprema Corte afferma
Contr che il danno da usura psico fisica va provato ma tralascia l di aggiungere che può essere provato anche per presunzioni.
In relazione al quantum dovendo procedersi alla sua quantificazione si reputa congruo considerare quale parametro di riferimento la percentuale riconosciuta dalla contrattazione pagina8 di 9 collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario nella sua integrità attesa la rilevanza delle ore di straordinario espletate in più e gli anni consecutivi in cui ciò è avvenuto.
Va dunque accolto il calcolo operato dalla parte ricorrente e la parte resistente va condannata a pagare € 49.565,89 oltre accessori ex lege.
Pertanto il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.L. definitivamente pronunziando accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l'
[...]
a OC , in sigla a Controparte_1 CP_6 Controparte_7 CP_8
corrispondere:
A. accerta e dichiara che le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente in maniera fissa e continuativa nei periodi di riferimento, ricompresi Parte_1 nell'arco temporale di riferimento, eccedono il limite massimo fissato daall'art.5, comma 3,
D.Lgs.n.66/03 e dall'art.28, comma 2, CCNL 28/11/2015 Controparte_9
nonchè quello desumibile dal principio di ragionevolezza di cui ai precetti degli artt. 36, 32
Cost. e dell'art.2087 cc
B. accerta e dichiara il diritto di al risarcimento del danno e Parte_1 condanna la convenuta a corrispondere relativamente all'arco temporale 2016-2023
l'importo di € 49.565,89, oltre accessori ex lege e alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 1800,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario con attribuzione.
Napoli, 24/04/2025
Il Giudice
Dott. Maria Gaia Majorano
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