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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/12/2025, n. 2698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2698 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa LI MA UC, all'esito dell'udienza del 23.12.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4535/2025 R.G.L. vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Dibitonto;
Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE avente ad oggetto: retribuzione professionale docenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.4.2025, – premesso di aver prestato servizio Parte_1 con una serie di contratti a termine alle dipendenze del in qualità di Controparte_1 docente temporaneo (KT) per i seguenti periodi: dal 10.3.2020 al 9.4.2020 e dal 10.4.2020 al 9.5.2020 – adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di non aver percepito, la retribuzione professionale docente, quale prevista dal C.C.N.L. comparto scuola del 15.3.2001.
Richiamata, pertanto, la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio Europeo 28 giugno 1999, 1999/770/CE, la predetta parte rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accerti e dichiariche la Retribuzione Professionale Docenti - istituita dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001, alla luce del principio di non discriminazione, clausola 4 accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – deve essere corrisposta, nel trattamento economico, alla parte ricorrente per i periodi di lavoro dal 25.03.2020 al 09.05.2020, in cui ha svolto l'attività di docente a tempo determinato in modo temporaneo per supplenze brevi e saltuarie, e per l'effetto, 2) condanni il , in persona del Controparte_1 pagina 1 di 5 Ministro pro - tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, della Retribuzione Professionale Docenti – istituita dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001 e secondo i criteri di quantificazione di cui ai CCNL comparto applicabili ratione temporis – per i periodi dal 25.03.2020 al 09.05.2020 ;…”.
Vinte le spese di lite.
Il convenuto, ritualmente costituitosi, non si opponeva all'accoglimento della domanda, CP_1 chiedendo, tuttavia, che per la determinazione del quantum venissero scomputati i giorni di assenza suscettibili di detrazione economica.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 23.12.2025 - tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Invero, è pacifico, oltre che documentalmente provato (si vedano i contratti di lavoro a tempo determinato allegati al ricorso introduttivo del giudizio, doc. 1), che abbia Parte_1 prestato attività lavorativa in qualità di docente di scuola secondaria di II grado in virtù di supplenze brevi e saltuarie per i periodi precisati nel ricorso introduttivo del giudizio.
Ciò posto, la ricorrente si duole, in questa sede, di non aver percepito la retribuzione professionale docente, quale prevista dal C.C.N.L. comparto scuola del 15.3.2001 nell'anno scolastico 2020/2021.
2.2. Così delineati i termini della controversia, occorre richiamare quanto affermato sia nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Lav. del 27.7.2018, n. 20015; Cass. Sez. Lav. n. 33140/2019 e n. 34546/2019) che in quella di merito (v. ex plurimis, Trib. Torino 08/07/2019, n.1169; Trib. Milano n. 1634 del
28.09.2019; cfr., altresì, Trib. Foggia-Sez. Lavoro, 2.10.2020, pronunciata nel procedimento n. 12680/2019
R.G.L.), con argomentazioni, pienamente condivisibili, che di seguito si riportano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o pagina 2 di 5 situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n.
3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, Del Cerro 8.9.2011, causa C-177/10 DO Santana); b) il principio di non discriminazione non può Per_1 essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato
(oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di pagina 3 di 5 ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, 7.3.2013, causa Per_2
C393/11, ; Per_3
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della CP_1
RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.
Lgs. n. 368 del 2001 art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con CP_1 il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perchè il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e pagina 4 di 5 determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
2.3. Alla stregua dei principi innanzi illustrati, la pretesa avanzata in ricorso merita accoglimento.
D'altro canto, il non ha contestato l'attività di supplenza dedotta dalla parte ricorrente, CP_1 limitandosi a richiedere, in caso di accoglimento della domanda, il riconoscimento dell'emolumento in misura proporzionata al servizio prestato.
Per altro verso, non risultano giornate suscettibili di detrazioni economiche nei periodi azionati, come anche evidenziato dal il quale ha ritenuto “che la pretesa della ricorrente appare in linea con i criteri di CP_3 determinazione” (cfr. pagina 2 della memoria di costituzione).
Ne deriva, pertanto, il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente per il periodo azionato, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento in favore della parte ricorrente della relativa somma spettante, parametrata ai giorni ed alle ore di effettivo servizio, oltre accessori di legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, secondo i valori minimi di cui al D.M. 147/2022 (fino ad euro
1.100,00), tenuto conto della bassa complessità della causa, del valore della stessa, nonché della marcata serialità del contenzioso, e con l'aumento in misura del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, dott.ssa LI MA UC, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 4535/2025, proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: Controparte_1
a) dichiara il diritto di a percepire la retribuzione professionale docente per il Parte_1 periodo azionato;
b) condanna, per l'effetto, il al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_1 della relativa somma spettante, parametrata ai giorni ed alle ore di effettivo servizio, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo;
c) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano CP_1 in € 353,10, oltre contributo unificato pari ad euro 21,50 nonché i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Marco Dibitonto, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 23.12.2025 Il Giudice
LI MA UC pagina 5 di 5