Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 869
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di accertamento esecutivo

    Il giudice ha accertato la regolare e tempestiva notifica dell'avviso di accertamento esecutivo al contribuente, come dimostrato dalla copia dell'avviso con referto di notifica sottoscritto dal ricorrente. Non essendo stato impugnato l'avviso di accertamento entro i termini di legge, questo è divenuto definitivo.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito erariale

    Il giudice ha ritenuto che la pretesa del Fisco, incorporata nell'intimazione di pagamento, è divenuta definitiva e inoppugnabile per mancata impugnazione dell'avviso di accertamento. Inoltre, è stato notificato un ulteriore atto interruttivo della prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità procedura notificatoria intimazione di pagamento

    Il giudice ha ritenuto che tale contestazione avrebbe dovuto essere sollevata con motivi aggiunti, come previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 546/1992, non avendolo fatto il ricorrente ha perso la possibilità di sollevare tale vizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 869
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 869
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo