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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 869/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CASTORINA ROSARIA MARIA, Presidente e Relatore
ACAGNINO MARIA, Giudice
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5037/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020395642000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020395642000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020395642000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020395642000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020395642000 IRAP 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nelle contestazioni e nell'eccezione di prescrizione della pretesa e deposita giurisprudenza della Cassazione.
L'Ufficio insiste nella richiesta di rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente sig. Ricorrente_1, con ricorso notificato in data 05/09/2025 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320259020395642, notificata il 26/06/2025 (allegato 5), limitatamente al presupposto avviso di accertamento esecutivo n. TYS01Z101127/2013 per l'anno d'imposta 2008.
Eccepisce l'omessa notifica del presupposto avviso di accertamento esecutivo n. TYS01Z101127/2013 con conseguente decadenza dal diritto di riscossione, nonché intervenuta prescrizione del credito erariale, di sanzioni e interessi.
Resiste l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L'avviso di accertamento n. esecutivo n. TYS01Z101127/2013 per l'anno d'imposta 2008 è stato regolarmente e tempestivamente notificato al contribuente in data 07/06/2013. A dimostrazione di ciò è stata versata in atti copia dell'avviso di accertamento notificato con referto di notifica, eseguita a mezzo posta raccomandata, evidenziando che l'avviso di ricevimento dell'accertamento è stato sottoscritto dallo stesso ricorrente all'atto del ritiro.
Il contribuente non ha impugnato l'avviso di accertamento entro il termine perentorio previsto dall'art.21 del d.lgs.546/92 (sessanta giorni dalla notifica) sicché esso è divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione. L'Ufficio, pertanto, ha legittimamente iscritto a ruolo quanto dovuto (Identificativo partita:
AUTYS01Z1011272013/1 A, riferimento cartella: n. 89314010543739006), affidando il carico all'agente della riscossione.
L'Ufficio, quindi, ha dimostrato che l'intimazione di pagamento impugnata non è il primo atto con il quale il contribuente è stato messo al corrente del debito tributario e che la pretesa del Fisco, incorporata in tale atto è divenuta definitiva e inoppugnabile.
Quanto alla prescrzione successiva l'Agente della riscossione ha anche provveduto a notificare alla contribuente in data 09/12/2023 altro atto interruttivo: l'intimazione di pagamento n. 29320239025774922000 versata in atti .
Il ricorrente nella memoria contesta la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento. Tuttavia, a prescindere che la procedura notificatoria come documentata appare regolare, una simile contestazione avrebbe dovuto proporsi con motivi aggiunti.
La legge offre al contribuente lo strumento per adeguare la propria difesa in corso di causa: i motivi aggiunti processo tributario. Quando l'ente di riscossione ha prodotto i documenti sulla notifica, il contribuente avrebbe dovuto, nei termini previsti dall'art. 24 del D.Lgs. 546/1992, presentare un atto di motivi aggiunti per contestare la nullità della procedura notificatoria emersa da quei documenti. Non avendolo fatto, ha perso definitivamente la possibilità di sollevare tale vizio (Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34591 Anno 2025).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€2500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 26.1.2026
Il Presidente relatore
RI M. OR
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CASTORINA ROSARIA MARIA, Presidente e Relatore
ACAGNINO MARIA, Giudice
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5037/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020395642000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020395642000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020395642000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020395642000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020395642000 IRAP 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nelle contestazioni e nell'eccezione di prescrizione della pretesa e deposita giurisprudenza della Cassazione.
L'Ufficio insiste nella richiesta di rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente sig. Ricorrente_1, con ricorso notificato in data 05/09/2025 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320259020395642, notificata il 26/06/2025 (allegato 5), limitatamente al presupposto avviso di accertamento esecutivo n. TYS01Z101127/2013 per l'anno d'imposta 2008.
Eccepisce l'omessa notifica del presupposto avviso di accertamento esecutivo n. TYS01Z101127/2013 con conseguente decadenza dal diritto di riscossione, nonché intervenuta prescrizione del credito erariale, di sanzioni e interessi.
Resiste l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L'avviso di accertamento n. esecutivo n. TYS01Z101127/2013 per l'anno d'imposta 2008 è stato regolarmente e tempestivamente notificato al contribuente in data 07/06/2013. A dimostrazione di ciò è stata versata in atti copia dell'avviso di accertamento notificato con referto di notifica, eseguita a mezzo posta raccomandata, evidenziando che l'avviso di ricevimento dell'accertamento è stato sottoscritto dallo stesso ricorrente all'atto del ritiro.
Il contribuente non ha impugnato l'avviso di accertamento entro il termine perentorio previsto dall'art.21 del d.lgs.546/92 (sessanta giorni dalla notifica) sicché esso è divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione. L'Ufficio, pertanto, ha legittimamente iscritto a ruolo quanto dovuto (Identificativo partita:
AUTYS01Z1011272013/1 A, riferimento cartella: n. 89314010543739006), affidando il carico all'agente della riscossione.
L'Ufficio, quindi, ha dimostrato che l'intimazione di pagamento impugnata non è il primo atto con il quale il contribuente è stato messo al corrente del debito tributario e che la pretesa del Fisco, incorporata in tale atto è divenuta definitiva e inoppugnabile.
Quanto alla prescrzione successiva l'Agente della riscossione ha anche provveduto a notificare alla contribuente in data 09/12/2023 altro atto interruttivo: l'intimazione di pagamento n. 29320239025774922000 versata in atti .
Il ricorrente nella memoria contesta la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento. Tuttavia, a prescindere che la procedura notificatoria come documentata appare regolare, una simile contestazione avrebbe dovuto proporsi con motivi aggiunti.
La legge offre al contribuente lo strumento per adeguare la propria difesa in corso di causa: i motivi aggiunti processo tributario. Quando l'ente di riscossione ha prodotto i documenti sulla notifica, il contribuente avrebbe dovuto, nei termini previsti dall'art. 24 del D.Lgs. 546/1992, presentare un atto di motivi aggiunti per contestare la nullità della procedura notificatoria emersa da quei documenti. Non avendolo fatto, ha perso definitivamente la possibilità di sollevare tale vizio (Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34591 Anno 2025).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€2500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 26.1.2026
Il Presidente relatore
RI M. OR