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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/02/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 460 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. TERROSI Parte_1 P.IVA_1
GUIDO parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in
Torino, Via Dante Di Nanni n.16;
- OPPONENTE - contro
(C.F. ) con l'Avv. CRESPI Controparte_1 C.F._1
RICCARDO parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in via Castelfidardo n1bis BUSTO ARSIZIO
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato il
13/01/2025, ha convenuto in giudizio avanti Parte_1 al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – , per sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Dichiarare nullo e/o inefficacie il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2850/2024, concesso dal
Tribunale di Milano nella persona del Giudice dott.ssa Palmisani, RG n.
13396/2024 e notificato in data 04.12.2024 e comunque revocare lo stesso per l'insussistenza dell'obbligazione di pagamento”. 2. A fondamento della illegittimità/nullità del decreto ingiuntivo opposto, emesso in relazione a crediti retributivi vantati da CP_1
e risultanti dalla sottoscrizione di un verbale di conciliazione,
[...] parte opponente eccepisce di aver già corrisposto la complessiva somma netta di euro 2.000,00 con conseguente residuo dovuto pari a soli euro
600,00. Sulla base di tali affermazioni, ha Parte_1 chiesto, in via preliminare, disporsi la sospensione della provvisoria esecutività nonché la revoca del decreto ingiuntivo emesso.
3. Si è costituita ritualmente in giudizio , Controparte_1 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
4. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato le parti alla discussione, all'esito della quale ha deciso, come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione non è fondata e va respinta per le seguenti motivazioni.
2. Come risulta dalla documentazione in atti, ha Controparte_1 lavorato alle dipendenze della dall' 1.12.2017 Parte_1 al 31.12.2022 (doc. 1-2). Con accordo del 15-22 febbraio 2024
[...] si è riconosciuta debitrice nei confronti della sig.ra Parte_1 della somma lorda pari ad un netto di euro 4.500,00 da pagarsi CP_1 in cinque rate mensili (l'ultima entro il 30 giugno 2024) (doc. 3).
3. Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato il 14 novembre
2014, la lavoratrice ha lamentato l'inadempimento datoriale, sostenendo che la società avrebbe versato, nei termini, unicamente l'importo complessivo di €1.900,00 con conseguente diritto al residuo dovuto. Il decreto ingiunto è stato emesso da questo giudice, in data 3.12.2024, ed
è stato notificato nei termini alla società.
4. Nel presente giudizio, la società afferma di aver già corrisposto la somma netta di euro 2.000 alla lavoratrice, con conseguente residuo dovuto pari a soli € 600,00, specificando che tale circostanza sarebbe
2 “tutta supportata da idonea documentazione probatoria” (pag. 3 ricorso e riferimento a doc. 2 ricorso).
5. Parte opposta ha, tuttavia, evidenziato come la documentazione prodotta dall'opponente a sostegno del ricorso consisterebbe unicamente in un foglio bianco. Tale eccezione è fondata, in quanto il doc. 2 allegato al ricorso è del tutto privo di contenuto e, all'udienza di discussione, invitato a discutere in ordine a tale evidenza, il procuratore di parte ricorrente non ha chiesto termine per integrare la documentazione, non ha esibito documentazione diversa e si è limitato ad un generico richiamo del ricorso.
6. Come noto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis Cass., n. 15677 del 03/07/2009).
7. Il datore di lavoro non ha evidentemente assolto a Parte_1 tale onere, con conseguente rigetto del ricorso e conferma del decreto ingiuntivo.
8. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la deve essere Parte_1 condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, oltre IVA, c.p.a. e 15% spese generali, tenuto conto del comportamento processuale gravemente in contrasto con i canoni di buona fede, correttezza e verità, nonché
3 dell'ingiustificato rifiuto all'invito del giudice ad individuare una soluzione conciliativa.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo n. 2850/2024;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite Parte_1 che liquida in complessivi €2.059,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e in favore di
. Controparte_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 26/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. TERROSI Parte_1 P.IVA_1
GUIDO parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in
Torino, Via Dante Di Nanni n.16;
- OPPONENTE - contro
(C.F. ) con l'Avv. CRESPI Controparte_1 C.F._1
RICCARDO parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in via Castelfidardo n1bis BUSTO ARSIZIO
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato il
13/01/2025, ha convenuto in giudizio avanti Parte_1 al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – , per sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Dichiarare nullo e/o inefficacie il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2850/2024, concesso dal
Tribunale di Milano nella persona del Giudice dott.ssa Palmisani, RG n.
13396/2024 e notificato in data 04.12.2024 e comunque revocare lo stesso per l'insussistenza dell'obbligazione di pagamento”. 2. A fondamento della illegittimità/nullità del decreto ingiuntivo opposto, emesso in relazione a crediti retributivi vantati da CP_1
e risultanti dalla sottoscrizione di un verbale di conciliazione,
[...] parte opponente eccepisce di aver già corrisposto la complessiva somma netta di euro 2.000,00 con conseguente residuo dovuto pari a soli euro
600,00. Sulla base di tali affermazioni, ha Parte_1 chiesto, in via preliminare, disporsi la sospensione della provvisoria esecutività nonché la revoca del decreto ingiuntivo emesso.
3. Si è costituita ritualmente in giudizio , Controparte_1 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
4. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato le parti alla discussione, all'esito della quale ha deciso, come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione non è fondata e va respinta per le seguenti motivazioni.
2. Come risulta dalla documentazione in atti, ha Controparte_1 lavorato alle dipendenze della dall' 1.12.2017 Parte_1 al 31.12.2022 (doc. 1-2). Con accordo del 15-22 febbraio 2024
[...] si è riconosciuta debitrice nei confronti della sig.ra Parte_1 della somma lorda pari ad un netto di euro 4.500,00 da pagarsi CP_1 in cinque rate mensili (l'ultima entro il 30 giugno 2024) (doc. 3).
3. Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato il 14 novembre
2014, la lavoratrice ha lamentato l'inadempimento datoriale, sostenendo che la società avrebbe versato, nei termini, unicamente l'importo complessivo di €1.900,00 con conseguente diritto al residuo dovuto. Il decreto ingiunto è stato emesso da questo giudice, in data 3.12.2024, ed
è stato notificato nei termini alla società.
4. Nel presente giudizio, la società afferma di aver già corrisposto la somma netta di euro 2.000 alla lavoratrice, con conseguente residuo dovuto pari a soli € 600,00, specificando che tale circostanza sarebbe
2 “tutta supportata da idonea documentazione probatoria” (pag. 3 ricorso e riferimento a doc. 2 ricorso).
5. Parte opposta ha, tuttavia, evidenziato come la documentazione prodotta dall'opponente a sostegno del ricorso consisterebbe unicamente in un foglio bianco. Tale eccezione è fondata, in quanto il doc. 2 allegato al ricorso è del tutto privo di contenuto e, all'udienza di discussione, invitato a discutere in ordine a tale evidenza, il procuratore di parte ricorrente non ha chiesto termine per integrare la documentazione, non ha esibito documentazione diversa e si è limitato ad un generico richiamo del ricorso.
6. Come noto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis Cass., n. 15677 del 03/07/2009).
7. Il datore di lavoro non ha evidentemente assolto a Parte_1 tale onere, con conseguente rigetto del ricorso e conferma del decreto ingiuntivo.
8. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la deve essere Parte_1 condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, oltre IVA, c.p.a. e 15% spese generali, tenuto conto del comportamento processuale gravemente in contrasto con i canoni di buona fede, correttezza e verità, nonché
3 dell'ingiustificato rifiuto all'invito del giudice ad individuare una soluzione conciliativa.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo n. 2850/2024;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite Parte_1 che liquida in complessivi €2.059,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e in favore di
. Controparte_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 26/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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