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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 05/12/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N.1385/2024 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1385/2024 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Parte_1 C.F._1 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. RUGGERONE GIULIA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Parte_2 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'Avv. FALATO DOMENICO e dall'Avv. D'OFFIZI FABIO parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: emettersi sentenza in punto status
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/07/2024, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la separazione, con addebito, da Parte_2 La ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio con in data 5 aprile 2012 a Parte_2
Novara (atto N. 32 parte I - anno 2012 - Comune di Novara (NO) trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Novara) e che, dalla loro unione, sono nati e Per_1 Per_2
A causa di alcune vicende che hanno condotto all'instaurazione di un processo penale, quindi, la decideva di porre fine al loro matrimonio. Pt_1
Si è costituito nei termini che ha aderito alla pronuncia di separazione. Parte_2
***
All'udienza del 27 novembre 2025, le parti hanno chiesto emettersi sentenza in punto status, con remissione al Collegio per la decisione.
****
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Le spese di lite saranno valutate unitamente al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000;
3) rimette la causa sul ruolo per il prosieguo con separata ordinanza;
3) spese al merito;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 27/11/2025 Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1385/2024 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Parte_1 C.F._1 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. RUGGERONE GIULIA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Parte_2 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'Avv. FALATO DOMENICO e dall'Avv. D'OFFIZI FABIO parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: emettersi sentenza in punto status
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/07/2024, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la separazione, con addebito, da Parte_2 La ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio con in data 5 aprile 2012 a Parte_2
Novara (atto N. 32 parte I - anno 2012 - Comune di Novara (NO) trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Novara) e che, dalla loro unione, sono nati e Per_1 Per_2
A causa di alcune vicende che hanno condotto all'instaurazione di un processo penale, quindi, la decideva di porre fine al loro matrimonio. Pt_1
Si è costituito nei termini che ha aderito alla pronuncia di separazione. Parte_2
***
All'udienza del 27 novembre 2025, le parti hanno chiesto emettersi sentenza in punto status, con remissione al Collegio per la decisione.
****
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Le spese di lite saranno valutate unitamente al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000;
3) rimette la causa sul ruolo per il prosieguo con separata ordinanza;
3) spese al merito;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 27/11/2025 Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO