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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 5456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5456 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6223/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
Controparte_8 CP_9 Parte_16 [...]
, Parte_17 Parte_18 Controparte_10 Controparte_11 [...]
CP_12 Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15
Controparte_16 Parte_19 Parte_20 Parte_21
[...] Parte_22 Parte_23 Parte_24
con gli avvocati Valerio Piccolo e Andrew Luiz Montrone
[...] ricorrenti nei confronti di
Controparte_17 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Persona_1 nato a [...] il [...] e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “Le parti ricorrenti … discendono dal signor nato a frazione Santa Maria in [...], Comune di Torre Pallavicina Persona_1
(BG) il 19 agosto 1852 (doc. 1); Il sig. è nato nel 1852, ma non risulta essersi mai Persona_1 naturalizzato brasiliano (doc. 2) ed è deceduto in data successiva all'unità d'Italia del 1861; pertanto, alla data del decesso, egli era a tutti gli effetti un cittadino italiano ed ha, per tale ragione, trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai suoi discendenti … contraeva Per_1 matrimonio con la sig.ra e, da detta unione, veniva alla luce in Brasile, in data 19 Persona_2 dicembre 1895, (doc. 4). Dall'unione in matrimonio del sig. Persona_3 Persona_3 con la sig.ra (doc. 5) nasceva, in data 1 giugno 1916, (doc.
[...] Parte_25 Persona_4
6). Dall'unione in matrimonio del sig. con la sig.ra (doc. 7) Persona_4 Parte_26 nascevano: in data 9 novembre 1940 (doc. 8); in data 3 maggio 1942 CP_18 CP_19
(doc. 9); in data 25 maggio 1944 (doc. 10); in data 4 giugno 1955 NE Testimone_1
IN (doc. 11); in data 25 agosto 1962 (doc. 12); in data 16 ottobre 1963 Controparte_20 [...]
(doc. 13); in data 21 gennaio 1967 l'odierno ricorrente Parte_27 Parte_22
(doc. 14). Dall'unione in matrimonio del sig. con la sig.ra CP_18 Persona_5
(doc. 16) nascevano: l'odierna ricorrente (in data 10 agosto 1965, doc. Parte_1
17) e (in data 8 dicembre 1969, doc. 18). L'odierna ricorrente sig.ra Persona_6 [...] contraeva matrimonio con il sig. , assumendo così il nome di Parte_1 Parte_28
(doc. 19). Dall'unione in matrimonio della sig.ra Parte_1 Persona_6
(non ricorrente nel presente giudizio) con il sig. (doc. 20) nasceva, in data 28 CP_21 settembre 1994, l'odierna ricorrente (doc. 21). L'odierna ricorrente Parte_29 sig.ra contraeva matrimonio con il sig. Parte_2 Persona_7
, assumendo così il nome di (doc. 22).
[...] Persona_8
Dall'unione in matrimonio del sig. con la sig.ra (doc. 23), CP_19 Persona_9 nascevano gli odierni ricorrenti: in data 17 dicembre 1967 (doc. 24); in Persona_10 data 14 settembre 1969 (doc. 25); in data 3 aprile 1971 Parte_3 Parte_13
(doc. 26); in data 17 settembre 1972 (doc. 27); in data 12 gennaio 1977
[...] Parte_30
(doc. 28); in data 29 settembre 1982 (doc. 29); Parte_10 Parte_8
Dall'unione in matrimonio della sig.ra con il sig. (unione Controparte_1 Persona_11 poi sciolta con divorzio nel 2002, doc. 30) nascevano gli odierni ricorrenti: (in Controparte_2 data 8 ottobre 1987, doc. 31); (in data 20 novembre 1999, doc. 32); Controparte_3 [...]
(in data 24 luglio 2001, doc. 33). Dall'unione in matrimonio della sig.ra Controparte_4 Pt_3 con il sig. (doc. 34) nascevano gli odierni ricorrenti: Parte_3 Parte_7 [...] in data 30 agosto 1990, doc. 35); (in data 13 marzo 1994, doc. 36); Pt_4 Parte_6
(in data 5 luglio 2000, doc. 37). La sig.ra si univa Parte_7 Parte_4 successivamente in matrimonio con il sig. da (doc. 38) e dava alla luce, Parte_31 Per_12 in data 14 novembre 2019, l'odierna ricorrente (doc. 39). Dall'unione in Parte_5 matrimonio della sig.ra con il sig. (doc. 40) nascevano le Parte_13 CP_22 odierne ricorrenti (in data 12 maggio 1999, doc. 41) e Parte_14 Parte_15
(in data 1 ottobre 2005, doc. 42). Dall'unione del sig. con la sig.ra
[...] Parte_30 (non coniugati) nascevano gli odierni ricorrenti (in data Parte_32 Controparte_6
7 gennaio 2012, doc. 43) e (in data 10 novembre 2018, doc. 44). Dall'unione Controparte_7 in matrimonio del sig. con la sig.ra (doc. 45) Parte_10 Persona_13 nascevano le odierne ricorrenti (in data 4 gennaio 2010, doc. 46) e Parte_11 Pt_12
(in data 2 aprile 2012, doc. 47). Infine, a conclusione del sopra articolato secondo ramo,
[...] dall'unione della sig.ra con il sig. (non Parte_8 Controparte_23 coniugati) nasceva, in data 22 ottobre 2014, l'odierno ricorrente (doc. 48). Parte_9
Dall'unione in matrimonio della sig.ra con il sig. (doc. Testimone_1 Parte_33
49) nascevano: (in data 3 luglio 1965, odierno ricorrente, doc. 50); Controparte_10 [...]
(in data 13 settembre 1974, non ricorrente, doc. 51); Parte_34 Controparte_8
(in data 24 febbraio 1981, odierno ricorrente, doc. 52); (in data 7 settembre
[...] CP_9
1985, odierno ricorrente, doc. 53). Dall'unione in matrimonio della sig.ra con Controparte_10 il sig. (doc. 54) nasceva, in data 6 dicembre 1988, l'odierno ricorrente Persona_14 [...]
(doc. 55). Dall'unione della sig.ra con il sig. Parte_35 Parte_34 [...] nasceva, in data 23 maggio 1995, l'odierno ricorrente Persona_15 Parte_18
(doc. 56). Dall'unione in matrimonio del sig. con la sig.ra (doc.
[...] CP_9 Persona_16
57) nascevano le odierne ricorrenti (in data 3 luglio 2004, doc. Parte_17
58) e (in data 11 settembre 2014, doc. 59). Dall'unione in matrimonio Parte_16 del sig. NE IN con il sig. (doc. 60) nasceva, in data 28 giugno 1980, Persona_17
l'odierna ricorrente (Doc. 61). Dall'unione della sig.ra Controparte_12 Persona_18 con il sig. (non coniugati) nasceva, in data 15 ottobre 2017,
[...] Persona_19
l'odierna ricorrente (Doc. 62). Dall'unione del sig. con Persona_20 Controparte_20 la sig.ra (doc. 63) nascevano gli odierni ricorrenti Persona_21 [...]
(in data 13 gennaio 1986, doc. 64) e (in data 1 maggio Controparte_15 Persona_22
1991, doc. 65). Dall'unione della sig.ra con il sig. Controparte_15 Per_23
(non coniugati) nasceva in data otto ottobre 2006 l'odierno ricorrente
[...] Parte_19
(doc. 66). Dall'unione della medesima sig.ra con il sig.
[...] Controparte_15
(non coniugati) nasceva in data 25 gennaio 2019 l'odierno Persona_24 ricorrente (doc. 67). Dall'unione in matrimonio del sig. Controparte_16 [...] con la sig.ra (doc. 68) nasceva in data 17 settembre 1994 l'odierno Parte_27 Parte_36 ricorrente (doc. 69). Dall'unione del sig. con la sig.ra Parte_20 Parte_20 Per_25
(non coniugati) nasceva, in data 14 maggio 2015, l'odierna ricorrente
[...] Parte_37
(doc. 70). Dall'unione in matrimonio del sig. con la sig.ra
[...] Pt_22 Parte_22
(doc. 71) nascevano le odierne ricorrenti (in data 3 marzo Parte_38 Parte_23
1998, doc. 72) e (in data 20 gennaio 2005, doc. 73)”. Parte_24 Il non si è costituito dopo la regolare notificazione degli atti. Controparte_17
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Con la nota conclusiva parte ricorrente ha precisato che la data di nascita corretta della ricorrente
[...]
è il 14.11.2019 e non il 14.1.2019 come indicato nel ricorso. Parte_5
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra, emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, nato a [...] il [...] (doc. 1 Persona_1 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 2 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione resistente abbia dato causa all'affare.
L'integrale compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia del CP_17 resistente.
Per questi motivi
1. Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani.
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_17 procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 11.12.2025
Il giudice
HR LO