CASS
Sentenza 6 novembre 2020
Sentenza 6 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2020, n. 31020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31020 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AS IM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Luigi Orsi che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 31020 Anno 2020 Presidente: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 24/09/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 20.9.2019 la Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta, proposta da SO NE, di rideterminazione - a seguito della declaratoria, pronunciata con sentenza n. 40/2019 della Corte costituzionale, di incostituzionalità dell'art. 73 d.P.R. 309/90 nella parte in cui stabilisce il minimo edittale in anni otto di reclusione invece che in anni sei di reclusione - della pena inflitta con sentenza pronunciata, in data 18.12.2018, dalla medesima autorità giudiziaria. SO NE era stato ritenuto responsabile della detenzione, al fine di cessione a terzi, di gr. 713 di cocaina, ed era stata inflitta la pena di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed C 6.000 di multa, così determinata: pena base anni 8 di reclusione ed C 27.000 di multa;
diminuita per la collaborazione alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed C 9.000 di multa, infine ridotta per il rito abbreviato alla pena sopra indicata. L'ordinanza ha rilevato che la pena inflitta risultava legale e congrua anche alla luce della nuova cornice edittale, tenuto conto del quantitativo della sostanza stupefacente. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di SO NE, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione di legge. L'ordinanza aveva, senza adeguata motivazione, ritenuto congrua pena commisurata in misura pari al minimo edittale ritenuto incostituzionale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, e va perciò annullata, con rinvio, l'ordinanza impugnata. 1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 del 23 gennaio 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, nella parte in cui prevede un minimo edittale di otto anziché sei anni di reclusione. Questa sezione ha già ripetutamente esaminato le questioni giuridiche poste dalla richiesta di rideterminazione, in executivis, della pena inflitta (sentenze 19.7.2019, n. 41933; 12.11.2019, n. 3280/20; 14.11.2019, n. 1805/20; 19.11.2019, n. 50135; 20.11.2019, n. 51085; 26.11.2019, n. 4088/2020; 4.12.2019, n. 6183/20; 6.12.2019, n. 5550/20; 10.12.2019, n. 3301/20; 17.12.2019, n. 1814/20). Con riguardo al rapporto tra il giudicato e la dichiarazione di incostituzionalità della norma, attinente il trattamento sanzionatorio, applicata dalla sentenza di condanna divenuta irrevocabile, è consolidato l'orientamento secondo il quale, nel caso in cui la pena inflitta non sia stata interamente espiata, va compiuta la rideterminazione della pena, da parte del giudice dell'esecuzione, applicando la normativa risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità (Sez. Un. 18.10.2013, n. 18821/2014, Ercolano;
Sez. Un. 29.5.2014, Gatto). Anche con riferimento agli effetti della menzionata pronuncia costituzionale vengono in rilievo i principi già affermati dalla giurisprudenza (Sez. Un. 26.2.2015, Marcon;
Sez. Un. 26.2.2015, Jazouli;
Sez. Un. 26.2.2015, Sebbar) in relazione alla vicenda che, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, aveva riguardato il trattamento sanzionatorio dei reati concernenti le così dette droghe leggere, fattispecie pure interessate da una modifica in melius della pena edittale. In particolare, si è affermata la illegalità della pena commisurata sulla base di una cornice edittale incostituzionale, a prescindere dal fatto che la pena in concreto inflitta rientri comunque nella forbice risultante dalla pronuncia di incostituzionalità. La pronuncia n. 40/2019 ha mantenuto inalterato il massimo edittale (anni venti di reclusione), limitando l'intervento innovativo al minimo edittale, che è stato ritenuto costituzionale in misura ridotta di quasi un terzo (sei anni invece che otto anni). La rideterminazione in melius della pena inflitta, da parte del giudice dell'esecuzione, è dunque necessaria tutte le volte in cui il giudice della cognizione ha commisurato la pena in misura prossima a quel minimo edittale, poi dichiarato incostituzionale. In tali casi è evidente che il giudizio compiuto in sede di cognizione, parannetrato su un dato normativo incostituzionale, non assicura la necessaria proporzione tra gravità del fatto e profilo soggettivo del reo, da una parte, e misura della pena, dall'altra. Quanto alla natura del giudizio riservato, in tali casi, al giudice dell'esecuzione si è precisato che non si tratta di una operazione di mera trasposizione matematica di quel giudizio (formulato in sede di cognizione) entro la nuova cornice edittale, bensì di un nuovo giudizio commisurativo, da operare alla stregua dei principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. e con i limiti che, di seguito, si indicano. Il giudice dell'esecuzione deve tener conto delle componenti, attinenti il trattamento sanzionatorio, già riconosciute in sede di cognizione, e anche ove 2 frutto, nell'an, di una valutazione discrezionale, come è il caso delle attenuanti generiche e del giudizio di bilanciamento tra circostanze. Con riferimento, poi, al quantum di pena, anche nei diversi passaggi della determinazione del trattamento sanzionatorio - individuazione della pena base, applicazione delle circostanze, aumento per la continuazione, eventuale riduzione ai sensi dell'art. 444 ovvero 442 cod. proc. pen. - il giudice dell'esecuzione è vincolato quanto al risultato finale, che deve pervenire ad una pena più mite, operando con discrezionalità ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Il limite costituito dalla necessità che il risultato del rinnovato giudizio commisurativo sia in favore del reo deriva dalla ratio dell'istituto, finalizzato ad eliminare gli effetti, sfavorevoli per il condannato, della applicazione di una norma dichiarata incostituzionale. Con specifico riguardo al caso in cui la illegalità della pena riguardi, anche ovvero esclusivamente, un aumento di pena nella continuazione, essendo la fattispecie in tema di stupefacenti un reato satellite, è stato chiarito (Sez. Un. 26.2.2015, Sebbar) che si deve procedere a una rivalutazione del complessivo trattamento sanzionatorio, alla luce della più favorevole cornice edittale determinata dalla pronuncia della Corte costituzionale. Infatti, anche nella determinazione in concreto del quantum di aumento da apportare per i singoli reati satellite, deve comunque procedersi a una preliminare valutazione di gravità, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., in rapporto al parametro sanzionatorio legale. 2. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione era tenuto a procedere alla rideterminazione della pena già inflitta all'esito del giudizio di cognizione, nel quale il giudice, conoscendo di reato concernente le droghe pesanti, aveva applicato la norma dichiarata incostituzionale fissando la pena base in anni otto di reclusione ed C 27.000 di multa. La decisione di non procedere alla rideterminazione in melius della pena inflitta nel giudizio di cognizione viola l'art. 30 legge n. 87/1953 che impone la rideterminazione, anche in esecuzione, della pena, non interamente espiata, che sia stata inflitta applicando una norma dichiarata incostituzionale. 3. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, perché proceda a nuovo esame dell'istanza del condannato, facendo applicazione dei principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
3 Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. Così deciso il 24 settembre 2020.
lette le conclusioni del PG dott. Luigi Orsi che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 31020 Anno 2020 Presidente: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 24/09/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 20.9.2019 la Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta, proposta da SO NE, di rideterminazione - a seguito della declaratoria, pronunciata con sentenza n. 40/2019 della Corte costituzionale, di incostituzionalità dell'art. 73 d.P.R. 309/90 nella parte in cui stabilisce il minimo edittale in anni otto di reclusione invece che in anni sei di reclusione - della pena inflitta con sentenza pronunciata, in data 18.12.2018, dalla medesima autorità giudiziaria. SO NE era stato ritenuto responsabile della detenzione, al fine di cessione a terzi, di gr. 713 di cocaina, ed era stata inflitta la pena di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed C 6.000 di multa, così determinata: pena base anni 8 di reclusione ed C 27.000 di multa;
diminuita per la collaborazione alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed C 9.000 di multa, infine ridotta per il rito abbreviato alla pena sopra indicata. L'ordinanza ha rilevato che la pena inflitta risultava legale e congrua anche alla luce della nuova cornice edittale, tenuto conto del quantitativo della sostanza stupefacente. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di SO NE, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione di legge. L'ordinanza aveva, senza adeguata motivazione, ritenuto congrua pena commisurata in misura pari al minimo edittale ritenuto incostituzionale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, e va perciò annullata, con rinvio, l'ordinanza impugnata. 1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 del 23 gennaio 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, nella parte in cui prevede un minimo edittale di otto anziché sei anni di reclusione. Questa sezione ha già ripetutamente esaminato le questioni giuridiche poste dalla richiesta di rideterminazione, in executivis, della pena inflitta (sentenze 19.7.2019, n. 41933; 12.11.2019, n. 3280/20; 14.11.2019, n. 1805/20; 19.11.2019, n. 50135; 20.11.2019, n. 51085; 26.11.2019, n. 4088/2020; 4.12.2019, n. 6183/20; 6.12.2019, n. 5550/20; 10.12.2019, n. 3301/20; 17.12.2019, n. 1814/20). Con riguardo al rapporto tra il giudicato e la dichiarazione di incostituzionalità della norma, attinente il trattamento sanzionatorio, applicata dalla sentenza di condanna divenuta irrevocabile, è consolidato l'orientamento secondo il quale, nel caso in cui la pena inflitta non sia stata interamente espiata, va compiuta la rideterminazione della pena, da parte del giudice dell'esecuzione, applicando la normativa risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità (Sez. Un. 18.10.2013, n. 18821/2014, Ercolano;
Sez. Un. 29.5.2014, Gatto). Anche con riferimento agli effetti della menzionata pronuncia costituzionale vengono in rilievo i principi già affermati dalla giurisprudenza (Sez. Un. 26.2.2015, Marcon;
Sez. Un. 26.2.2015, Jazouli;
Sez. Un. 26.2.2015, Sebbar) in relazione alla vicenda che, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, aveva riguardato il trattamento sanzionatorio dei reati concernenti le così dette droghe leggere, fattispecie pure interessate da una modifica in melius della pena edittale. In particolare, si è affermata la illegalità della pena commisurata sulla base di una cornice edittale incostituzionale, a prescindere dal fatto che la pena in concreto inflitta rientri comunque nella forbice risultante dalla pronuncia di incostituzionalità. La pronuncia n. 40/2019 ha mantenuto inalterato il massimo edittale (anni venti di reclusione), limitando l'intervento innovativo al minimo edittale, che è stato ritenuto costituzionale in misura ridotta di quasi un terzo (sei anni invece che otto anni). La rideterminazione in melius della pena inflitta, da parte del giudice dell'esecuzione, è dunque necessaria tutte le volte in cui il giudice della cognizione ha commisurato la pena in misura prossima a quel minimo edittale, poi dichiarato incostituzionale. In tali casi è evidente che il giudizio compiuto in sede di cognizione, parannetrato su un dato normativo incostituzionale, non assicura la necessaria proporzione tra gravità del fatto e profilo soggettivo del reo, da una parte, e misura della pena, dall'altra. Quanto alla natura del giudizio riservato, in tali casi, al giudice dell'esecuzione si è precisato che non si tratta di una operazione di mera trasposizione matematica di quel giudizio (formulato in sede di cognizione) entro la nuova cornice edittale, bensì di un nuovo giudizio commisurativo, da operare alla stregua dei principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. e con i limiti che, di seguito, si indicano. Il giudice dell'esecuzione deve tener conto delle componenti, attinenti il trattamento sanzionatorio, già riconosciute in sede di cognizione, e anche ove 2 frutto, nell'an, di una valutazione discrezionale, come è il caso delle attenuanti generiche e del giudizio di bilanciamento tra circostanze. Con riferimento, poi, al quantum di pena, anche nei diversi passaggi della determinazione del trattamento sanzionatorio - individuazione della pena base, applicazione delle circostanze, aumento per la continuazione, eventuale riduzione ai sensi dell'art. 444 ovvero 442 cod. proc. pen. - il giudice dell'esecuzione è vincolato quanto al risultato finale, che deve pervenire ad una pena più mite, operando con discrezionalità ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Il limite costituito dalla necessità che il risultato del rinnovato giudizio commisurativo sia in favore del reo deriva dalla ratio dell'istituto, finalizzato ad eliminare gli effetti, sfavorevoli per il condannato, della applicazione di una norma dichiarata incostituzionale. Con specifico riguardo al caso in cui la illegalità della pena riguardi, anche ovvero esclusivamente, un aumento di pena nella continuazione, essendo la fattispecie in tema di stupefacenti un reato satellite, è stato chiarito (Sez. Un. 26.2.2015, Sebbar) che si deve procedere a una rivalutazione del complessivo trattamento sanzionatorio, alla luce della più favorevole cornice edittale determinata dalla pronuncia della Corte costituzionale. Infatti, anche nella determinazione in concreto del quantum di aumento da apportare per i singoli reati satellite, deve comunque procedersi a una preliminare valutazione di gravità, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., in rapporto al parametro sanzionatorio legale. 2. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione era tenuto a procedere alla rideterminazione della pena già inflitta all'esito del giudizio di cognizione, nel quale il giudice, conoscendo di reato concernente le droghe pesanti, aveva applicato la norma dichiarata incostituzionale fissando la pena base in anni otto di reclusione ed C 27.000 di multa. La decisione di non procedere alla rideterminazione in melius della pena inflitta nel giudizio di cognizione viola l'art. 30 legge n. 87/1953 che impone la rideterminazione, anche in esecuzione, della pena, non interamente espiata, che sia stata inflitta applicando una norma dichiarata incostituzionale. 3. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, perché proceda a nuovo esame dell'istanza del condannato, facendo applicazione dei principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
3 Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. Così deciso il 24 settembre 2020.