Decreto presidenziale 5 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 9 febbraio 2021
Decreto presidenziale 5 marzo 2021
Ordinanza cautelare 9 marzo 2021
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00834/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00032/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 32 del 2021, proposto da
IA LO, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Gualandi, Francesca Minotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Gualandi in Bologna, via Altabella n. 3;
contro
Comune di Bologna, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Trentini, Antonio Carastro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede municipale in Bologna, piazza Maggiore,6;
per l'annullamento
-dell'Ordinanza del Direttore del Settore Servizi per l'Edilizia del Comune di Bologna P.G. n. 481100/2020, notificata in data 24.11.2020, recante “rimessione in pristino ex art. 15 L.R. 23/2004 per opere abusive site in Via del Borgo di San Pietro n. 67 nei confronti di LO IA”, della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio PG n. 257729 dell'1.07.2020, di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bologna;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 marzo 2026 il dott. OL NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
Considerato che con dichiarazione ritualmente notificata il 21 gennaio 2026, parte ricorrente ha comunicato di rinunciare al ricorso;
Rilevato che in capo all’Amministrazione resistente non ha allegato alcun profilo di interesse capace di fondare l’opposizione alla suddetta rinuncia, ai sensi dell’art. 84, comma 3, 2° periodo, cod. proc. amm.
Ritenuto deve essere conseguentemente dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.;
Ritenuto che le spese di lite vanno compensate, sussistendone giusti motivi in considerazione della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA GN, Presidente
OL NO, Primo Referendario, Estensore
Elena Garbari, Primo Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| OL NO | RA GN |
IL SEGRETARIO