Ordinanza cautelare 12 maggio 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00111/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00497/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 497 del 2025, proposto da
BEGEN INFRASTRUTTURE SRL, in relazione alla procedura CIG B5A62940AF, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Zaccone e Antonio Facchini, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI BRESCIA, rappresentato e difeso dagli avv. Gisella Donati, Francesca Moniga e Francesco Valente, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso i medesimi legali in Brescia, corsetto Sant'Agata 11b;
per l'annullamento
- degli atti della procedura di affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico/ community hub nel quartiere Don Bosco, nell’ambito della strategia di sviluppo urbano sostenibile (SUS) “La scuola al centro del futuro. La rigenerazione dell’area sud-ovest di Brescia” - Strategia ID 4351827 - Operazione 6 ID 4967705 AZ06 - LOTTO 1, nella parte in cui dispongono l’esclusione della ricorrente dalla gara;
- delle note del RUP di data 18 marzo 2025, 20 marzo 2025 e 2 aprile 2025, con le quali è stata dichiarata e confermata la tardività dell’offerta della ricorrente;
- della nota del RUP di data 11 aprile 2024, con la quale è stato comunicato che sono ancora in corso gli ulteriori approfondimenti tecnici resisi necessari a seguito del richiesto riesame da parte della ricorrente;
- di tutti i verbali gara, ancorché non conosciuti;
- della legge di gara, se interpretata nel senso che anche in caso di malfunzionamento della piattaforma telematica tutti i rischi siano a carico dell’operatore economico;
- con richiesta, in subordine, di condanna al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata possibilità di concorrere all’aggiudicazione della gara e quindi all’esecuzione dell’appalto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brescia;
Visti gli art. 35 comma 1-c e 85 comma 9 cpa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il dott. MA ON;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Brescia, con determinazione del responsabile del Settore Edilizia Civile e Sociale n. 345 di data 13 febbraio 2025, ha indetto una procedura aperta ex art. 71 del Dlgs. 31 marzo 2023 n. 36 per l’affidamento dei lavori relativi al nuovo polo scolastico/ community hub nel quartiere Don Bosco, nell’ambito della strategia di sviluppo urbano sostenibile (SUS) “La scuola al centro del futuro. La rigenerazione dell’area sud-ovest di Brescia” - Strategia ID 4351827 - Operazione 6 ID 4967705 AZ06 - Lotto 1. Il progetto è cofinanziato dalla Regione con i fondi del PR FESR 2021-2027.
2. Il disciplinare di gara ha previsto per la presentazione delle offerte l’utilizzo di una piattaforma telematica di negoziazione, stabilendo la regola (art. 1.1) secondo cui “[l]e attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema”. Il termine di presentazione delle offerte è stato fissato (art. 13) alle ore 12:00 del giorno 18 marzo 2025, con la precisazione che “[l]a Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta” . Nello specifico, è stata utilizzata la piattaforma telematica “Appalti&Contratti” fornita da IO PA.
3. Con note del RUP di data 18 marzo 2025, 20 marzo 2025 e 2 aprile 2025, l’offerta della ricorrente è stata dichiarata tardiva, e conseguentemente esclusa dalla gara, in quanto le operazioni di accesso alla funzione “Presenta Offerta” erano stato effettuate alle 12:04 del 18 marzo 2025, oltre il termine delle ore 12:00 stabilito dal disciplinare di gara. L’esclusione è stata disposta implicitamente dal seggio di gara nelle sedute dei giorni 20, 21 e 24 marzo 2025, quando si è preso atto della presentazione di 24 offerte, tra le quali non figurava quella della ricorrente, e si è proceduto all’apertura delle buste amministrative.
4. Secondo quanto risulta dal log della procedura fornito da IO PA (doc. 10 di parte ricorrente; doc. 14 del Comune), la ricorrente si è autenticata sulla piattaforma telematica il 16 marzo 2025 alle 13:14:23, e ha effettuato in questo e nei due giorni successivi numerose operazioni, caricando e cancellando vari documenti. In particolare, nella giornata del 18 marzo 2025 la ricorrente si è connessa alle 08:44:00, e fino alle 11:59:57 ha effettuato 45 operazioni di caricamento, salvataggio, disconnessione e riconnessione. L’ultimo upload riguardante la busta amministrativa è registrato alle 10:12:42, e l’ultimo upload riguardante la busta tecnica è registrato alle 11:45:20. Il primo upload relativo alla busta economica è registrato alle 11:58:44. Seguono tre integrazioni della busta economica alle 11:59:57, alle 12:00:26, e alle 12:03:46. Solo alle 12:04:08 è intervenuto il tentativo di utilizzo della funzione “Presenta Offerta” . La piattaforma ha però bloccato l’invio perché tardivo. La ricorrente si è disconnessa alle 12:36:36, e poco dopo, alle 12:41:44, ha inviato una PEC al Comune (su due indirizzi) e a IO PA, segnalando (doc. 7 del Comune) “l'impossibilità di caricare una parte della documentazione di gara a causa dell’imprevista e imprevedibile assenza di connessione al portale nei minuti precedenti l'orario di scadenza della presentazione delle offerte” , e indicando un link per scaricare l’intera offerta tramite WeTransfer.
5. Il seggio di gara ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche in data 1 aprile 2025, e all’apertura delle offerte economiche in data 7 maggio 2025.
6. La ricorrente ha impugnato la non ammissione alla gara, proponendo, in sintesi, due argomenti: (i) il caricamento a metà dell’offerta economica non sarebbe imputabile a un comportamento negligente dell’offerente, ma dipenderebbe unicamente dal rallentamento della piattaforma telematica tra le 10:30 e le 10:44 e, ancora, tra le 11:45 e le 11:57; (ii) la clausola del disciplinare di gara che fa ricadere sui concorrenti il rischio di malfunzionamenti informatici sarebbe illegittima, essendo questa una fattispecie che giustificherebbe il soccorso istruttorio, e pertanto anche la ricezione tardiva dell’offerta tramite PEC.
7. Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
8. Questo TAR, con ordinanza n. 166 del 12 maggio 2025, ha respinto la domanda cautelare sulla base delle seguenti considerazioni:
(a) in linea generale, è condivisibile la tesi secondo cui il disciplinare di gara non può schermare la stazione appaltante dal rischio di dover rispondere del malfunzionamento della piattaforma telematica utilizzata per gestire la procedura. I concorrenti devono essere tutelati in forma specifica tramite la previsione di una procedura sostitutiva, parimenti informatica, basata sull’immediato riconoscimento della presenza di un errore nella procedura principale. Si tratta di una particolare tipologia di soccorso istruttorio, che per essere efficace deve essere preventivamente portata a conoscenza dei concorrenti, e concludersi prima che la gara proceda con l’apertura delle offerte regolarmente pervenute, in modo da garantire l’anonimato e la parità di trattamento nell’esame di tutte le offerte;
(b) nello specifico, non sembra che fosse previsto un meccanismo sostitutivo con queste caratteristiche, e di fatto il seggio di gara ha continuato la procedura anche dopo che il problema era stato segnalato dalla ricorrente, e successivamente alla stessa notifica del ricorso;
(c) tuttavia, occorre distinguere tra funzionamento della piattaforma telematica e velocità delle operazioni effettuate sulla stessa. Un’applicazione si deve considerare funzionante anche quando le singole operazioni non siano istantanee, almeno nei casi in cui il caricamento abbia ad oggetto documenti pesanti. Un tempo operativo di alcuni secondi, o anche di qualche minuto, può essere tollerato dai concorrenti, considerando in via equitativa che la velocità di caricamento è condizionata anche dalla qualità della connessione privata. In questi limiti, quindi, il rischio di ritardi nell’invio dei documenti rispetto a una scadenza tassativa può essere lasciato a carico dei concorrenti;
(d) osservando da questa prospettiva le operazioni registrate dal log di IO PA, non emergono malfunzionamenti della piattaforma telematica. Nessuna operazione di caricamento è infatti segnalata come bloccata dall’applicazione (v. prima colonna a destra), e non vi è alcuna prova che la cancellazione selettiva di alcuni documenti sia stata operata autonomamente dall’applicazione. Vi è stata una sola disconnessione della ricorrente, alle 10:44:12 del 18 marzo 2025, seguita da una nuova autenticazione alle 10:47:39 dello stesso giorno. Anche se tale disconnessione fosse stata causata da un blocco dell’applicazione, l’intervallo sottratto al caricamento dei documenti sarebbe comunque molto ridotto. Per il resto, il log riporta operazioni di caricamento che procedono a intervalli abbastanza regolari;
(e) in definitiva, il problema sembra consistere nel ritardo con cui è iniziato il caricamento della busta economica, in quanto il primo upload è intervenuto soltanto alle 11:58:44. Poiché era necessario caricare quattro distinti documenti (offerta economica, riepilogo gara, clausole sociali, scomposizione), era evidente che attivandosi così tardi la ricorrente accettava il rischio di non poter concludere l’invio dell’offerta entro le ore 12:00. In effetti, l’ultimo caricamento è terminato alle 12:03:46, e il comando finale di invio dell’intera offerta è stato dato poco dopo, alle 12:04:08, ma a quel punto la preclusione era già scattata;
(f) il fatto che lo sforamento sia di modeste proporzioni non consente la rimessione in termini, trattandosi di un rimedio incompatibile con la precisione delle registrazioni sulla piattaforma telematica;
(g) l’utilizzo della piattaforma telematica, in realtà, costringe i concorrenti a programmare attentamente gli intervalli di caricamento dei documenti, in modo da conservare un tempo residuo sufficiente per concludere l’invio dell’offerta. Un difetto di programmazione equivale all’accettazione del rischio di esclusione, e non può essere superato chiedendo la restituzione dei minuti o dei secondi persi nell’attesa che l’applicazione completasse le operazioni di caricamento anteriori, essendo a loro volta i tempi di caricamento, nell’ordine di grandezza dato dal normale funzionamento della tecnologia, una parte ineliminabile del rischio proprio dei concorrenti.
9. Dopo la pronuncia cautelare, il Comune, con determinazione del responsabile del Settore Edilizia Civile, Sociale e Adeguamento Sismico n. 1346 di data 13 giugno 2025, ha aggiudicato l’appalto al RTI collocatosi al primo posto in graduatoria. Tale provvedimento non risulta impugnato.
10. Con memoria depositata il 9 luglio 2025 la ricorrente ha affermato di non avere più interesse a una decisione di merito.
11. Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile.
12. La particolarità della vicenda, a cui si aggiunge sul piano processuale la prevalente concentrazione della stessa nella sede cautelare, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a) dichiara improcedibile il ricorso;
(b) compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
MA ON, Presidente, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Costanza Cappelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA ON |
IL SEGRETARIO