CASS
Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/07/2024, n. 25917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25917 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ci OV FR nato il [...] avverso l'ordinanza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25917 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 22/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 dicembre 2023, la Corte d'Appello di Perugia ha accolto la domanda di riparazione dell'errore giudiziario proposta ai sensi dell'art. 643 cod. proc. pen. da NC IC e ha liquidato in suo favore l'indennizzo di € 6.100 Oaoltre interessi legali a decorrere dalla irrevocabilità del provvedimento. 2. Dall'ordinanza risulta: che IC fu condannato dal Tribunale di Viterbo con sentenza del 7 dicembre 2007 (irrevocabile il 1° ottobre 2008) alla pena di mesi sei di reclusione per violazione degli artt. 48 e 480 cod. pen.; che la pena inflitta fu interamente condonata;
che la sentenza di condanna è stata revocata, a seguito di giudizio di revisione, dalla Corte di appello di Perugia con sentenza del 16 marzo 2021. passata in giudicato il 29 luglio 2021. Con domanda proposta 1'8 marzo 2023, IC ha chiesto la riparazione dell'errore giudiziario sostenendo di aver subito per effetto della condanna danni patrimoniali e non patrimoniali. Ha indicato tali danni: nelle spese legali sostenute per ottenere la revisione;
nella perdita di chances lavorative conseguente all'iscrizione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. La Corte d'Appello ha escluso che IC abbia dato causa alla condanna con una condotta dolosa o colposa e ha riconosciuto il diritto all'indennizzo. Ha ritenuto, tuttavia, che il danno da perdita di chances lavorative non fosse sufficientemente provato/ avendone l'istante fornito solo una generica rappresentazione. Ha ritenuto, invece, che la domanda dovesse essere accolta con riferimento alle spese legali affrontate da IC per poter raccogliere elementi di prova funzionali alla revisione, presentare la relativa istanza, essere assistito in quel giudizio. L'indennizzo è stato dunque liquidato nella misura di € 6.100,00/ corrispondente all'importo delle fatture e dei preavvisi di fattura emessi dal difensore di IC con riferimento alle attività professionali che si sono concluse con la sentenza di revisione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che si era costituito in giudizio, è stato condannato a rifondere alla parte istante le spese di costituzione e rappresentanza, «liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre accessori di legge». 2. Contro l'ordinanza della Corte di appello di Perugia ha proposto ricorso Il Ministero dell'Economia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Il ricorso si articola in tre motivi / che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 2 2.1. Col primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta ammissibilità dell'istanza pur in presenza di una condanna ad una pena condonata e, quindi, mai eseguita. La difesa sostiene che il diritto alla riparazione non sussiste se la pena inflitta con la sentenza oggetto di revisione non è stata espiata e invoca a sostegno di tale conclusione la disposizione di cui all'art. 643, comma 3, cod. proc. pen. in base alla quale il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un reato diverso a norma dell'art. 657, comma 2, cod. proc. pen. Nello sviluppare tale argomentazione, la difesa sostiene che, nel caso di specie, le conseguenze negative della condanna rivelatasi ingiusta, non essendo derivate da una privazione della libertà personale, avrebbero dovuto essere fatte valere nei confronti dei soggetti responsabili della condanna. Sottolinea a tal fine che la condanna fu determinata dalle condotte illecite di soggetti identificati (o comunque identificabili) che si erano attribuiti falsamente le generalità di NC IC predisponendo e utilizzando falsi documenti di identità a suo nome. 2.2. Col secondo motivo, tra I deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere state ritenute indennizzabili le spese legali affrontate col giudizio di revisione. Ricorda che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, i costi sostenuti per il giudizio di revisione esulano dal concetto di «conseguenze personali e familiari» derivate dalla condanna cui fa riferimento l'art. 643, comma 1, cod. proc. pen. 2.3. Col terzo motivo, l'Avvocatura dello Stato deduce violazione di legge per essere stata disposta la condanna dell'Amministrazione a rifondere all'istante le spese di lite liquidate in C 2.500,00 1 oltre accessori. Osserva: che la richiesta di liquidazione di equo indennizzo è stata respinta con riferimento ai danni non patrimoniali e, anche in ragione della singolarità del caso, sussistevano gravi ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese tra le parti;
che, in ogni caso, la somma liquidata non è rispettosa dei parametri di cui al DM n. 55/2014 perché, essendosi svolta l'udienza in camera di consiglio senza l'intervento dei difensori, la fase decisionale non avrebbe dovuto essere computata. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Nello stesso senso ha concluso, con memoria in data 6 maggio 2024, la difesa di NC IC. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo di ricorso è fondato e assorbe il terzo. 2. L'art. 643 cod. proc. pen. stabilisce che «chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario, ha diritto a una riparazione commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna». La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il procedimento in materia di riparazione dell'errore giudiziario, così come quello in materia di ingiusta detenzione, pur essendo ispirato ai principi del processo civile, si riferisce ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e la riparazione dovuta non ha natura di risarcimento del danno, ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale, per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale o ingiustamente condannato. Come è stato osservato, la particolarità del pregiudizio in esame, e la conseguente natura indennitaria della riparazione, sono diretta conseguenza del fatto che quel pregiudizio deriva da una condotta conforme all'ordinamento: l'atto è stato emesso nell'esercizio di un'attività legittima e doverosa da parte degli organi dello Stato anche se, in tempi successivi, ne è stata dimostrata non la illegittimità, ma l'erroneità e l'ingiustizia. Si tratta, dunque, di un atto lecito dannoso. A un tale danno deve essere dato ristoro senza costringere la persona ingiustamente condannata o privata della libertà personale a provare l'esistenza dell'elemento soggettivo di chi aveva agito e l'entità del danno. Ne consegue che la determinazione dell'indennizzo si basa prevalentemente su criteri equitativi, ma non è inibito al giudice della riparazione fare riferimento anche a criteri di natura risarcitoria che possono validamente contribuire a restringere i margini di discrezionalità inevitabilmente esistenti nella liquidazione di tipo esclusivamente equitativo. Pertanto «il procedimento di riparazione dell'errore giudiziario ha una componente risarcitoria e una indennitaria» e il giudice può utilizzare per la liquidazione del danno «sia il criterio risarcitorio con riferimento ai danni patrimoniali e non patrimoniali, sia il criterio equitativo limitatamente alle voci non esattamente quantificabili avendo riguardo all'interruzione dell'attività lavorativa, ai rapporti sociali e affettivi e al peggioramento non voluto delle abitudini di vita» (Sez. 4, n. 25886 del 04/04/2018, Montalto, Rv. 273403; Sez. 4, n. 10878 del 20/01/2012, Sterio, Rv. 252446; Sez. 4, n. 2050 del 25/11/2003, dep. 2004, Barillà, Rv. 227669). Poiché la riparazione è commisurata alla durata della «eventuale» espiazione della pena (o dell'eventuale internamento) è evidente che la concreta privazione della libertà personale non costituisce presupposto necessario per il riconoscimento del diritto all'indennizzo. Non rileva in contrario la previsione dell'art. 643, comma 3, cod. proc. pen. che si riferisce al caso in cui la pena concretamente espiata sia computata nella determinazione della pena da espiare per un reato diverso;
riguarda dunque un caso in cui la «eventuale espiazione» si è concretamente verificata. Non ha maggior pregio l'argomento sviluppato nella seconda parte del primo motivo col quale la difesa del Ministero resistente sottolinea che, nel caso di specie, IC avrebbe potuto esercitare l'azione risarcitoria in sede civile nei confronti delle persone responsabili della sua ingiusta condanna. Nel giudizio di riparazione, infatti, l'errore giudiziario si fonda non su un fatto illecito, ma su un errato accertamento giurisdizionale di condanna e vengono in rilievo i pregiudizi ingiustamente subiti a seguito di una attività dello Stato di per sé legittima (anzi - come già si è detto - doverosa). Com'è evidente/ ciò non preclude all'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, la facoltà di esercitare l'azione di risarcimento del danno per fatto illecito altrui, ma ciò non fa venir meno il diritto all'indennizzo, tanto più in un caso, come quello di specie, nel quale non risulta che i veri autori del falso, responsabili della ingiusta condanna, siano stati individuati né, tanto meno, condannati per quei fatti oppure per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. in danno di IC. 3. Alla luce delle considerazioni svolte il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. È fondato invece il secondo motivo col quale il Ministero ricorrente si duole che sia stato riconosciuto il diritto all'indennizzo delle spese legali sostenute per il giudizio di revisione. Il terzo motivo ne risulta assorbito. Con una decisione che, pur risalente, è stata ripresa dalla giurisprudenza successiva e non conosce voci contrarie, questa Corte di legittimità ha affermato che l'art. 643 cod. proc. pen., nella sua formulazione letterale, non consente di indennizzare i costi del giudizio di revisione. Ha osservato a tal fine che, per espressa previsione di legge, la riparazione deve essere «commisurata alla durata della eventuale espiazione di pena ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna» e i costi del giudizio di revisione «esulano dal concetto di conseguenze personali, in quanto non è rintracciabile nel sistema un principio che ponga a carico dello Stato le spese sostenute dall'imputato per il giudizio nel quale viene assolto» (così, testualmente, Sez. 4, n. 4166 del 07/11/2007, dep. 2008, Piro, Rv. 238669). Tale orientamento è stato confermato anche da pronunce più recenti che hanno richiamato la decisione citata (Sez. 4, n. 18168 del 31/01/2017, Mandalà, non massimata;
Sez. 4, n. 40881 del 21/10/2022, Knani, 5 non massimata). Si è sottolineato inoltre che, pur essendo collocato all'interno del titolo IV del Libro IX del codice di rito (espressamente dedicato al giudizio di revisione), l'art. 643 non fa espresso riferimento ai costi di questo giudizio;
costi che non sono riconducibili al concetto di «conseguenze personali» della condanna perché sono tali le conseguenze «che ineriscono alla salute, al pregiudizio cagionato sul piano lavorativo, affettivo, cui si aggiungono le conseguenze più strettamente familiari» (Sez. 4, n. 10878 del 20/01/2012, Sterio, Rv. 252446). 4. Poiché ha considerato quale danno patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 643 cod. proc. pen. quello conseguente ai costi del giudizio di revisione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata. La difesa di IC non ha proposto impugnazione per lamentare che la liquidazione fosse avvenuta facendo applicazione soltanto di un criterio risarcitorio e non anche di un criterio equitativo. Ne consegue che l'annullamento deve avvenire senza rinvio. Tuttavia, poiché la liquidazione del danno con criterio equitativo sarebbe astrattamente potutq, avvenire, sussistono gravi motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Spese compensate tra le parti. Così deciso il 22 maggio 2024 Il Consi estensore Il Presidente/
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25917 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 22/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 dicembre 2023, la Corte d'Appello di Perugia ha accolto la domanda di riparazione dell'errore giudiziario proposta ai sensi dell'art. 643 cod. proc. pen. da NC IC e ha liquidato in suo favore l'indennizzo di € 6.100 Oaoltre interessi legali a decorrere dalla irrevocabilità del provvedimento. 2. Dall'ordinanza risulta: che IC fu condannato dal Tribunale di Viterbo con sentenza del 7 dicembre 2007 (irrevocabile il 1° ottobre 2008) alla pena di mesi sei di reclusione per violazione degli artt. 48 e 480 cod. pen.; che la pena inflitta fu interamente condonata;
che la sentenza di condanna è stata revocata, a seguito di giudizio di revisione, dalla Corte di appello di Perugia con sentenza del 16 marzo 2021. passata in giudicato il 29 luglio 2021. Con domanda proposta 1'8 marzo 2023, IC ha chiesto la riparazione dell'errore giudiziario sostenendo di aver subito per effetto della condanna danni patrimoniali e non patrimoniali. Ha indicato tali danni: nelle spese legali sostenute per ottenere la revisione;
nella perdita di chances lavorative conseguente all'iscrizione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. La Corte d'Appello ha escluso che IC abbia dato causa alla condanna con una condotta dolosa o colposa e ha riconosciuto il diritto all'indennizzo. Ha ritenuto, tuttavia, che il danno da perdita di chances lavorative non fosse sufficientemente provato/ avendone l'istante fornito solo una generica rappresentazione. Ha ritenuto, invece, che la domanda dovesse essere accolta con riferimento alle spese legali affrontate da IC per poter raccogliere elementi di prova funzionali alla revisione, presentare la relativa istanza, essere assistito in quel giudizio. L'indennizzo è stato dunque liquidato nella misura di € 6.100,00/ corrispondente all'importo delle fatture e dei preavvisi di fattura emessi dal difensore di IC con riferimento alle attività professionali che si sono concluse con la sentenza di revisione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che si era costituito in giudizio, è stato condannato a rifondere alla parte istante le spese di costituzione e rappresentanza, «liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre accessori di legge». 2. Contro l'ordinanza della Corte di appello di Perugia ha proposto ricorso Il Ministero dell'Economia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Il ricorso si articola in tre motivi / che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 2 2.1. Col primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta ammissibilità dell'istanza pur in presenza di una condanna ad una pena condonata e, quindi, mai eseguita. La difesa sostiene che il diritto alla riparazione non sussiste se la pena inflitta con la sentenza oggetto di revisione non è stata espiata e invoca a sostegno di tale conclusione la disposizione di cui all'art. 643, comma 3, cod. proc. pen. in base alla quale il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un reato diverso a norma dell'art. 657, comma 2, cod. proc. pen. Nello sviluppare tale argomentazione, la difesa sostiene che, nel caso di specie, le conseguenze negative della condanna rivelatasi ingiusta, non essendo derivate da una privazione della libertà personale, avrebbero dovuto essere fatte valere nei confronti dei soggetti responsabili della condanna. Sottolinea a tal fine che la condanna fu determinata dalle condotte illecite di soggetti identificati (o comunque identificabili) che si erano attribuiti falsamente le generalità di NC IC predisponendo e utilizzando falsi documenti di identità a suo nome. 2.2. Col secondo motivo, tra I deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere state ritenute indennizzabili le spese legali affrontate col giudizio di revisione. Ricorda che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, i costi sostenuti per il giudizio di revisione esulano dal concetto di «conseguenze personali e familiari» derivate dalla condanna cui fa riferimento l'art. 643, comma 1, cod. proc. pen. 2.3. Col terzo motivo, l'Avvocatura dello Stato deduce violazione di legge per essere stata disposta la condanna dell'Amministrazione a rifondere all'istante le spese di lite liquidate in C 2.500,00 1 oltre accessori. Osserva: che la richiesta di liquidazione di equo indennizzo è stata respinta con riferimento ai danni non patrimoniali e, anche in ragione della singolarità del caso, sussistevano gravi ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese tra le parti;
che, in ogni caso, la somma liquidata non è rispettosa dei parametri di cui al DM n. 55/2014 perché, essendosi svolta l'udienza in camera di consiglio senza l'intervento dei difensori, la fase decisionale non avrebbe dovuto essere computata. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Nello stesso senso ha concluso, con memoria in data 6 maggio 2024, la difesa di NC IC. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo di ricorso è fondato e assorbe il terzo. 2. L'art. 643 cod. proc. pen. stabilisce che «chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario, ha diritto a una riparazione commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna». La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il procedimento in materia di riparazione dell'errore giudiziario, così come quello in materia di ingiusta detenzione, pur essendo ispirato ai principi del processo civile, si riferisce ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e la riparazione dovuta non ha natura di risarcimento del danno, ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale, per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale o ingiustamente condannato. Come è stato osservato, la particolarità del pregiudizio in esame, e la conseguente natura indennitaria della riparazione, sono diretta conseguenza del fatto che quel pregiudizio deriva da una condotta conforme all'ordinamento: l'atto è stato emesso nell'esercizio di un'attività legittima e doverosa da parte degli organi dello Stato anche se, in tempi successivi, ne è stata dimostrata non la illegittimità, ma l'erroneità e l'ingiustizia. Si tratta, dunque, di un atto lecito dannoso. A un tale danno deve essere dato ristoro senza costringere la persona ingiustamente condannata o privata della libertà personale a provare l'esistenza dell'elemento soggettivo di chi aveva agito e l'entità del danno. Ne consegue che la determinazione dell'indennizzo si basa prevalentemente su criteri equitativi, ma non è inibito al giudice della riparazione fare riferimento anche a criteri di natura risarcitoria che possono validamente contribuire a restringere i margini di discrezionalità inevitabilmente esistenti nella liquidazione di tipo esclusivamente equitativo. Pertanto «il procedimento di riparazione dell'errore giudiziario ha una componente risarcitoria e una indennitaria» e il giudice può utilizzare per la liquidazione del danno «sia il criterio risarcitorio con riferimento ai danni patrimoniali e non patrimoniali, sia il criterio equitativo limitatamente alle voci non esattamente quantificabili avendo riguardo all'interruzione dell'attività lavorativa, ai rapporti sociali e affettivi e al peggioramento non voluto delle abitudini di vita» (Sez. 4, n. 25886 del 04/04/2018, Montalto, Rv. 273403; Sez. 4, n. 10878 del 20/01/2012, Sterio, Rv. 252446; Sez. 4, n. 2050 del 25/11/2003, dep. 2004, Barillà, Rv. 227669). Poiché la riparazione è commisurata alla durata della «eventuale» espiazione della pena (o dell'eventuale internamento) è evidente che la concreta privazione della libertà personale non costituisce presupposto necessario per il riconoscimento del diritto all'indennizzo. Non rileva in contrario la previsione dell'art. 643, comma 3, cod. proc. pen. che si riferisce al caso in cui la pena concretamente espiata sia computata nella determinazione della pena da espiare per un reato diverso;
riguarda dunque un caso in cui la «eventuale espiazione» si è concretamente verificata. Non ha maggior pregio l'argomento sviluppato nella seconda parte del primo motivo col quale la difesa del Ministero resistente sottolinea che, nel caso di specie, IC avrebbe potuto esercitare l'azione risarcitoria in sede civile nei confronti delle persone responsabili della sua ingiusta condanna. Nel giudizio di riparazione, infatti, l'errore giudiziario si fonda non su un fatto illecito, ma su un errato accertamento giurisdizionale di condanna e vengono in rilievo i pregiudizi ingiustamente subiti a seguito di una attività dello Stato di per sé legittima (anzi - come già si è detto - doverosa). Com'è evidente/ ciò non preclude all'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, la facoltà di esercitare l'azione di risarcimento del danno per fatto illecito altrui, ma ciò non fa venir meno il diritto all'indennizzo, tanto più in un caso, come quello di specie, nel quale non risulta che i veri autori del falso, responsabili della ingiusta condanna, siano stati individuati né, tanto meno, condannati per quei fatti oppure per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. in danno di IC. 3. Alla luce delle considerazioni svolte il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. È fondato invece il secondo motivo col quale il Ministero ricorrente si duole che sia stato riconosciuto il diritto all'indennizzo delle spese legali sostenute per il giudizio di revisione. Il terzo motivo ne risulta assorbito. Con una decisione che, pur risalente, è stata ripresa dalla giurisprudenza successiva e non conosce voci contrarie, questa Corte di legittimità ha affermato che l'art. 643 cod. proc. pen., nella sua formulazione letterale, non consente di indennizzare i costi del giudizio di revisione. Ha osservato a tal fine che, per espressa previsione di legge, la riparazione deve essere «commisurata alla durata della eventuale espiazione di pena ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna» e i costi del giudizio di revisione «esulano dal concetto di conseguenze personali, in quanto non è rintracciabile nel sistema un principio che ponga a carico dello Stato le spese sostenute dall'imputato per il giudizio nel quale viene assolto» (così, testualmente, Sez. 4, n. 4166 del 07/11/2007, dep. 2008, Piro, Rv. 238669). Tale orientamento è stato confermato anche da pronunce più recenti che hanno richiamato la decisione citata (Sez. 4, n. 18168 del 31/01/2017, Mandalà, non massimata;
Sez. 4, n. 40881 del 21/10/2022, Knani, 5 non massimata). Si è sottolineato inoltre che, pur essendo collocato all'interno del titolo IV del Libro IX del codice di rito (espressamente dedicato al giudizio di revisione), l'art. 643 non fa espresso riferimento ai costi di questo giudizio;
costi che non sono riconducibili al concetto di «conseguenze personali» della condanna perché sono tali le conseguenze «che ineriscono alla salute, al pregiudizio cagionato sul piano lavorativo, affettivo, cui si aggiungono le conseguenze più strettamente familiari» (Sez. 4, n. 10878 del 20/01/2012, Sterio, Rv. 252446). 4. Poiché ha considerato quale danno patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 643 cod. proc. pen. quello conseguente ai costi del giudizio di revisione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata. La difesa di IC non ha proposto impugnazione per lamentare che la liquidazione fosse avvenuta facendo applicazione soltanto di un criterio risarcitorio e non anche di un criterio equitativo. Ne consegue che l'annullamento deve avvenire senza rinvio. Tuttavia, poiché la liquidazione del danno con criterio equitativo sarebbe astrattamente potutq, avvenire, sussistono gravi motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Spese compensate tra le parti. Così deciso il 22 maggio 2024 Il Consi estensore Il Presidente/