Art. 18. (Specialisti) 1. La Direzione generale e gli Istituti possono stipulare convenzioni per l'acquisizione di consulenze da parte di specialisti, nei casi in cui l'assolvimento dei compiti della Commissione di cui all'articolo 4, il programma annuale di attivita' degli Istituti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 15, o particolari iniziative richiedano competenze specifiche, non reperibili presso il personale di ruolo, per il tempo necessario allo svolgimento di tali programmi ed iniziative e comunque nei limiti delle disponibilita' di bilancio.
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29 dicembre 1990
29 dicembre 1990
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 05/10/2018, n. 512Provvedimento: […] i) l'applicabilità, nella fattispecie, non dell'art. 17, bensì del successivo art. 18 della legge 401 del 1990 che non richiede per il conferimento di incarichi a soggetti esterni nessuna autorizzazione. […] L'odierna convenuta però contesta che tale norma non sia applicabile al caso di specie: i contratti ricadrebbero nell'ambito applicativo del successivo art. 18 della stessa legge, che non richiede alcuna autorizzazione alla stipula di essi Al riguardo, il Collegio osserva che l'art. 18 della legge n. 401 del 1990 disciplina la fattispecie di “stipulazione di convenzioni per l'acquisizione di consulenza da parte di specialisti”. […]Leggi di più...
- art. 17 legge 401/1990·
- responsabilità amministrativa·
- procedura autorizzativa·
- danno erariale·
- prestazioni d'opera·
- riduzione risarcimento danno·
- colpa grave·
- consulenza specialistica·
- art. 18 legge 401/1990·
- contratti di collaborazione esterna