Articolo 18 della Legge 22 dicembre 1990, n. 401
Articolo 17Articolo 19
Versione
29 dicembre 1990
Art. 18. (Specialisti) 1. La Direzione generale e gli Istituti possono stipulare convenzioni per l'acquisizione di consulenze da parte di specialisti, nei casi in cui l'assolvimento dei compiti della Commissione di cui all'articolo 4, il programma annuale di attivita' degli Istituti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 15, o particolari iniziative richiedano competenze specifiche, non reperibili presso il personale di ruolo, per il tempo necessario allo svolgimento di tali programmi ed iniziative e comunque nei limiti delle disponibilita' di bilancio.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1990
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