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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/12/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 573/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE-LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 573/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOMENICO Parte_1 C.F._1
ON OD e dell'avv. MICHELE BORELLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. OD
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
- codice fiscale – rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Gaetano Citrigno, giusta delega in atti, ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c.p.c. presso i cui
Uffici siti in Varese alla Via Copelli, 6 domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/03/2024 docente di scuola superiore -classe di Parte_1 concorso A47- in servizio presso l'Istituto I.T.C. IN Zappa di Saronno con contratto a tempo determinato, stipulato in data 4 ottobre 2023 fino al 31 agosto 2024, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato ex articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; ha dedotto di aver prestato servizio con contratti a tempo determinato in modo costante dall'anno scolastico 2000/2001 sino all'annualità in corso come attestato dalle certificazioni di servizio in atti (cfr. docc. 1 e 10); ha rilevato, in vista dell'immissione in ruolo, la necessità del calcolo corretto della progressione in carriera comprensiva anche degli anni pre ruolo con pagina 1 di 3 riconoscimento delle differenze retributive maturate. Nello specifico la ricorrente deduce di aver maturato il diritto all'inserimento nella fascia stipendiale 9-15 già a far tempo dal 15 febbraio 2019 avendo assommato nove anni di servizio ovvero 3287 giorno di lavoro.
Conseguentemente ha chiesto:” Accertare e dichiarare che, in relazione al servizio prestato con contratti a tempo determinato successivamente alla maturazione degli anni di servizio cui sono connessi gli scatti stipendiali previsti dal Ccnl istruzione, debba essere riconosciuta alla ricorrente la progressione in carriera al pari degli altri dipendenti nella medesima situazione. - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'equiparazione del proprio trattamento economico a quello degli altri dipendenti comparabili con contratto a tempo indeterminato, e, per l' effetto, ottenere una retribuzione comprensiva degli aumenti di stipendio previsti dal Ccnl istruzione vigente per la progressione in carriera e quindi a vedersi pienamente riconosciuta l'anzianità di servizio maturata in corrispondenza dei contratti a termine stipulati con il convenuto a tutti gli effetti giuridici ed economici e, in particolare, con effetto CP_1 sulla posizione stipendiale. - Condannare l' Amministrazione convenuta ad adeguare la retribuzione e a risarcire il danno subito, corrispondendo l' importo di € 16.398,48.”
Ritualmente costituitasi in giudizio, ha eccepito preliminarmente Controparte_1
l'intervenuta prescrizione quinquennale dalla data dell'insorgenza delle somme richieste aventi natura retributiva maturate in epoca antecedente al quinquennio dalla data del deposito del ricorso, ribadendo la corretta ricostruzione della carriera operata in virtù delle leggi vigenti. Ha contestato le differenze retributive esposte in assenza di decreto del decreto del dirigente scolastico relativo alla ricostruzione della carriera. Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso.
Fissata la discussione con modalità a trattazione scritta, all'esito del deposito delle note delle parti, il Giudice definisce il giudizio con la presente sentenza.
Preliminarmente va detto che in corso di giudizio è intervenuto il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente all'esito dell'immissione in ruolo (cfr. produzione 20.12.2024) nel quale viene attribuita alla data di conferma in ruolo del 1.09.2024 la seguente anzianità
Dalla lettura del decreto si ricava che l'anzianità è stata attribuita sia a fini economici che giuridici in maniera conforme alle richieste di parte ricorrente essendo stati scomputati a vario titolo parte dei servizi resi negli anni dal 2002 a 2022 (servizi non riconosciuti o non effettivamente prestati) senza rilievi di parte ricorrente. pagina 2 di 3 Conseguentemente sul punto è cessata la materia del contendere.
In merito alle differenze retributive le medesime spettano a far tempo dal passaggio alla fascia stipendiale 9-15, avvenuta nel marzo 2019, come desume dal decreto stesso.
Poiché, si ribadisce, l'anzianità di servizio è stata attribuita anche a fini economici, le differenze retributive competono di diritto in virtù del provvedimento amministrativo stesso senza necessità di condanna.
All'esito della liquidazione, allo stato non prodotta, si potrà discutere sulla correttezza della stessa. In ogni il conteggio proposto da parte ricorrente non è verificabile nella sua correttezza mancando in atti un riepilogo dei contratti a termine stipulati dall'anno 2019 con l'indicazione della retribuzione pattuita corredati dalle relative buste paga.
Si stima equa l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, deduzione disattesa dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, 19/12/2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Emanuela Fedele
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE-LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 573/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOMENICO Parte_1 C.F._1
ON OD e dell'avv. MICHELE BORELLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. OD
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
- codice fiscale – rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Gaetano Citrigno, giusta delega in atti, ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c.p.c. presso i cui
Uffici siti in Varese alla Via Copelli, 6 domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/03/2024 docente di scuola superiore -classe di Parte_1 concorso A47- in servizio presso l'Istituto I.T.C. IN Zappa di Saronno con contratto a tempo determinato, stipulato in data 4 ottobre 2023 fino al 31 agosto 2024, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato ex articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; ha dedotto di aver prestato servizio con contratti a tempo determinato in modo costante dall'anno scolastico 2000/2001 sino all'annualità in corso come attestato dalle certificazioni di servizio in atti (cfr. docc. 1 e 10); ha rilevato, in vista dell'immissione in ruolo, la necessità del calcolo corretto della progressione in carriera comprensiva anche degli anni pre ruolo con pagina 1 di 3 riconoscimento delle differenze retributive maturate. Nello specifico la ricorrente deduce di aver maturato il diritto all'inserimento nella fascia stipendiale 9-15 già a far tempo dal 15 febbraio 2019 avendo assommato nove anni di servizio ovvero 3287 giorno di lavoro.
Conseguentemente ha chiesto:” Accertare e dichiarare che, in relazione al servizio prestato con contratti a tempo determinato successivamente alla maturazione degli anni di servizio cui sono connessi gli scatti stipendiali previsti dal Ccnl istruzione, debba essere riconosciuta alla ricorrente la progressione in carriera al pari degli altri dipendenti nella medesima situazione. - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'equiparazione del proprio trattamento economico a quello degli altri dipendenti comparabili con contratto a tempo indeterminato, e, per l' effetto, ottenere una retribuzione comprensiva degli aumenti di stipendio previsti dal Ccnl istruzione vigente per la progressione in carriera e quindi a vedersi pienamente riconosciuta l'anzianità di servizio maturata in corrispondenza dei contratti a termine stipulati con il convenuto a tutti gli effetti giuridici ed economici e, in particolare, con effetto CP_1 sulla posizione stipendiale. - Condannare l' Amministrazione convenuta ad adeguare la retribuzione e a risarcire il danno subito, corrispondendo l' importo di € 16.398,48.”
Ritualmente costituitasi in giudizio, ha eccepito preliminarmente Controparte_1
l'intervenuta prescrizione quinquennale dalla data dell'insorgenza delle somme richieste aventi natura retributiva maturate in epoca antecedente al quinquennio dalla data del deposito del ricorso, ribadendo la corretta ricostruzione della carriera operata in virtù delle leggi vigenti. Ha contestato le differenze retributive esposte in assenza di decreto del decreto del dirigente scolastico relativo alla ricostruzione della carriera. Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso.
Fissata la discussione con modalità a trattazione scritta, all'esito del deposito delle note delle parti, il Giudice definisce il giudizio con la presente sentenza.
Preliminarmente va detto che in corso di giudizio è intervenuto il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente all'esito dell'immissione in ruolo (cfr. produzione 20.12.2024) nel quale viene attribuita alla data di conferma in ruolo del 1.09.2024 la seguente anzianità
Dalla lettura del decreto si ricava che l'anzianità è stata attribuita sia a fini economici che giuridici in maniera conforme alle richieste di parte ricorrente essendo stati scomputati a vario titolo parte dei servizi resi negli anni dal 2002 a 2022 (servizi non riconosciuti o non effettivamente prestati) senza rilievi di parte ricorrente. pagina 2 di 3 Conseguentemente sul punto è cessata la materia del contendere.
In merito alle differenze retributive le medesime spettano a far tempo dal passaggio alla fascia stipendiale 9-15, avvenuta nel marzo 2019, come desume dal decreto stesso.
Poiché, si ribadisce, l'anzianità di servizio è stata attribuita anche a fini economici, le differenze retributive competono di diritto in virtù del provvedimento amministrativo stesso senza necessità di condanna.
All'esito della liquidazione, allo stato non prodotta, si potrà discutere sulla correttezza della stessa. In ogni il conteggio proposto da parte ricorrente non è verificabile nella sua correttezza mancando in atti un riepilogo dei contratti a termine stipulati dall'anno 2019 con l'indicazione della retribuzione pattuita corredati dalle relative buste paga.
Si stima equa l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, deduzione disattesa dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, 19/12/2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Emanuela Fedele
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