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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/10/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 689/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AC
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott. Veronica Milone Presidente dott. Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
DECRETO nella causa civile iscritta al n. 689/2025 V.G. avente ad oggetto “adozione di maggiorenni” promossa da
, (C.F.: , col patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Salvatore Leonti come da procura in atti;
RICORRENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura.
*** rimessa al Collegio per la decisione con provvedimento del 29/09/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07/03/2025 , nato Parte_1
a AC (SR) il 23/03/1960, chiedeva al Tribunale di far luogo all'adozione di nata a [...] il Parte_2
02/02/2006, nubile, senza figli, sussistendo la differenza di età superiore agli anni 18 richiesta dalla legge, nonché i presupposti di cui all'art. 291 c.c..
In particolare, rappresentava che l'adottanda è figlia dell'attuale moglie dell'adottante, che il padre dell'adottanda è deceduto in data 11/02/2024 e pagina 1 di 3 che i tre hanno sempre convissuto nella casa coniugale sita in Siracusa.
All'udienza del 12/05/2025, fissata per sentire gli interessati, dinanzi al
Presidente, sono comparsi (adottante), Parte_1 [...]
(adottanda) e (moglie del primo nonché Parte_2 Persona_1 madre della seconda), i quali si sono dichiarati favorevoli all'adozione.
Con note del 14/08/2025, parte ricorrente chiedeva di dichiarare
[...]
propria figlia adottiva, facendole assumere il proprio cognome Parte_2
( ), anteponendolo al proprio ( . Parte_1 Parte_2
Con provvedimento del 29/09/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
II Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per procedere alla adozione.
L'adottante e l'adottanda, nell'esprimere il proprio incondizionato consenso ex art. 296 cc, hanno fatto riferimento al lungo e positivo rapporto che li lega, rispetto al quale la richiesta di adozione è stata formalizzata al termine di un percorso quasi ventennale di affetto, di aiuto e di solidarietà.
Le dichiarazioni rese dagli interessati, che hanno evidenziato un duraturo rapporto affettivo, costituiscono un chiaro indice e riscontro delle loro volontà
e confermano la positiva ricorrenza del requisito della convenienza di
[...] ad essere adottata dal ricorrente e della completa Parte_2 corrispondenza di tale convenienza agli intenti inequivocabilmente confermati anche nel corso del presente giudizio dal ricorrente.
Si ritiene sussistente, pertanto, il presupposto della convenienza per l'adottando di cui all'art. 312 n. 2) c.c. che sussiste in quanto l'interesse di questi trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cass., sez. civ., n.2426/2006).
Orbene, sulla base delle dichiarazioni raccolte nonché sulla scorta della documentazione versata in atti (certificati di nascita, di residenza, di stato di famiglia) e tenuto conto della dichiarazione di assenso della madre dell'adottanda (resa in sede di udienza dinanzi al Presidente) nonché della sussistenza delle condizioni indicate nell'art. 291 c.c. (assenza di discendenti da parte dell'adottante; compimento di almeno trentacinque anni pagina 2 di 3 dell'adottante e differenza di età di almeno 18 anni con l'adottando) ricorrono le condizioni per accogliere la domanda.
L'adozione richiesta, pertanto, può essere pronunciata, tenendo anche conto dell'evoluzione generale dell'istituto a seguito degli orientamenti costituzionali e di legittimità ed agli interventi comunitari che ne hanno ampliato l'originaria ratio codicistica, da non ritenersi più ferma soltanto all'interesse legato alla trasmissione del cognome e di eventuali benefici ereditari, ma estesa ormai anche alla necessità di tutela di situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris
(cfr. Cass. 7677/2020).
Tali elementi sono stati tutti comprovati dalle concordi dichiarazioni delle parti interessate, come risulta dagli atti del giudizio.
In conclusione, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312, n. 1, c.c. come indicate negli artt. 291 e ss. c.c.; pertanto, può farsi luogo all'adozione.
Vertendosi in materia di volontaria giurisdizione ed in fattispecie ove non si ravvisano interessi contrastanti fra le parti, nulla occorre statuire in ordine alle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 291 e ss c.c.
DICHIARA l'adozione da parte di , nato a Parte_1
AC (SR) il 23/03/1960 nei confronti di Parte_2 nata a [...] il [...], che assume il cognome
[...]
“ ” e lo antepone al proprio;
Parte_1
MANDA alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c. negli atti dello stato civile del Comune di Priolo Gargallo dove l'atto di nascita dell'adottata è iscritto.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 09/10/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AC
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott. Veronica Milone Presidente dott. Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
DECRETO nella causa civile iscritta al n. 689/2025 V.G. avente ad oggetto “adozione di maggiorenni” promossa da
, (C.F.: , col patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Salvatore Leonti come da procura in atti;
RICORRENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura.
*** rimessa al Collegio per la decisione con provvedimento del 29/09/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07/03/2025 , nato Parte_1
a AC (SR) il 23/03/1960, chiedeva al Tribunale di far luogo all'adozione di nata a [...] il Parte_2
02/02/2006, nubile, senza figli, sussistendo la differenza di età superiore agli anni 18 richiesta dalla legge, nonché i presupposti di cui all'art. 291 c.c..
In particolare, rappresentava che l'adottanda è figlia dell'attuale moglie dell'adottante, che il padre dell'adottanda è deceduto in data 11/02/2024 e pagina 1 di 3 che i tre hanno sempre convissuto nella casa coniugale sita in Siracusa.
All'udienza del 12/05/2025, fissata per sentire gli interessati, dinanzi al
Presidente, sono comparsi (adottante), Parte_1 [...]
(adottanda) e (moglie del primo nonché Parte_2 Persona_1 madre della seconda), i quali si sono dichiarati favorevoli all'adozione.
Con note del 14/08/2025, parte ricorrente chiedeva di dichiarare
[...]
propria figlia adottiva, facendole assumere il proprio cognome Parte_2
( ), anteponendolo al proprio ( . Parte_1 Parte_2
Con provvedimento del 29/09/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
II Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per procedere alla adozione.
L'adottante e l'adottanda, nell'esprimere il proprio incondizionato consenso ex art. 296 cc, hanno fatto riferimento al lungo e positivo rapporto che li lega, rispetto al quale la richiesta di adozione è stata formalizzata al termine di un percorso quasi ventennale di affetto, di aiuto e di solidarietà.
Le dichiarazioni rese dagli interessati, che hanno evidenziato un duraturo rapporto affettivo, costituiscono un chiaro indice e riscontro delle loro volontà
e confermano la positiva ricorrenza del requisito della convenienza di
[...] ad essere adottata dal ricorrente e della completa Parte_2 corrispondenza di tale convenienza agli intenti inequivocabilmente confermati anche nel corso del presente giudizio dal ricorrente.
Si ritiene sussistente, pertanto, il presupposto della convenienza per l'adottando di cui all'art. 312 n. 2) c.c. che sussiste in quanto l'interesse di questi trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cass., sez. civ., n.2426/2006).
Orbene, sulla base delle dichiarazioni raccolte nonché sulla scorta della documentazione versata in atti (certificati di nascita, di residenza, di stato di famiglia) e tenuto conto della dichiarazione di assenso della madre dell'adottanda (resa in sede di udienza dinanzi al Presidente) nonché della sussistenza delle condizioni indicate nell'art. 291 c.c. (assenza di discendenti da parte dell'adottante; compimento di almeno trentacinque anni pagina 2 di 3 dell'adottante e differenza di età di almeno 18 anni con l'adottando) ricorrono le condizioni per accogliere la domanda.
L'adozione richiesta, pertanto, può essere pronunciata, tenendo anche conto dell'evoluzione generale dell'istituto a seguito degli orientamenti costituzionali e di legittimità ed agli interventi comunitari che ne hanno ampliato l'originaria ratio codicistica, da non ritenersi più ferma soltanto all'interesse legato alla trasmissione del cognome e di eventuali benefici ereditari, ma estesa ormai anche alla necessità di tutela di situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris
(cfr. Cass. 7677/2020).
Tali elementi sono stati tutti comprovati dalle concordi dichiarazioni delle parti interessate, come risulta dagli atti del giudizio.
In conclusione, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312, n. 1, c.c. come indicate negli artt. 291 e ss. c.c.; pertanto, può farsi luogo all'adozione.
Vertendosi in materia di volontaria giurisdizione ed in fattispecie ove non si ravvisano interessi contrastanti fra le parti, nulla occorre statuire in ordine alle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 291 e ss c.c.
DICHIARA l'adozione da parte di , nato a Parte_1
AC (SR) il 23/03/1960 nei confronti di Parte_2 nata a [...] il [...], che assume il cognome
[...]
“ ” e lo antepone al proprio;
Parte_1
MANDA alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c. negli atti dello stato civile del Comune di Priolo Gargallo dove l'atto di nascita dell'adottata è iscritto.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 09/10/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3