Articolo 10 della Legge 21 febbraio 1991, n. 54
Articolo 9Articolo 11
Versione
14 marzo 1991
Art. 10. 1. L' articolo 31 della legge 28 marzo 1968, n. 434 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 31 (Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale. Abilitazione). - 1. Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale e' necessario:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunita' europee, ovvero italiano appartenente a territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita';
b) godere dei diritti civili;
c) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio nel cui albo o elenco speciale si chiede di essere iscritti;
d) essere in possesso del diploma di perito agrario;
e) avere conseguito l'abilitazione professionale.
2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione e' subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ovvero allo svolgimento per almeno tre anni di attivita' tecnico agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ed al superamento al termine del biennio o del triennio di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 , e successive modificazioni".
2. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano a partire dall'anno scolastico in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Sono valide a tutti gli effetti le iscrizioni all'albo professionale effettuate dai collegi prima di tale data, secondo le norme precedentemente in vigore.
Nota all' art. 10:
- La legge n. 1378/1956 reca norme sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.
Entrata in vigore il 14 marzo 1991