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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 121/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
MB NO, LA
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 757/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 81/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA e pubblicata il 18/03/2025
Atti impositivi:
- COMUNICAZ SOMME .
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in totale riforma dell'impugnata sentenza:
• In via principale e nel merito: accogliere l'appello e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulla e/o inefficace la comunicazione delle somme dovute n. 05690202302901087000 per i motivi tutti esposti in narrativa.
• In subordine: accertare e dichiarare l'illegittimità del piano di rateizzazione imposto e, per l'effetto, ordinare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di rideterminare le rate in misura conforme ai principi di capacità contributiva, progressività ed equità.
• In ulteriore subordine: accertare e dichiarare il diritto della contribuente ad estinguere il debito risultante dalla definizione agevolata anche mediante compensazione con crediti erariali. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Resistente/Appellato: “CHIEDE
Respinta la richiesta di sospensione della sentenza di primo grado per assoluto difetto dei presupposti, sospensione in ogni caso inutiliter data per quanto fin qui dedotto, che il ricorso d'appello sia rigettato/ dichiarato inammissibile, con vittoria di spese e conferma della sentenza e dell'atto impugnato”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 febbraio 2024 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di La
EZ (R.G. n. 96/2024), la contribuente impugnava la comunicazione delle somme dovute per l'estinzione dei debiti ex art. 1, commi da 231 a 252, L. n. 197/2022 (c.d. "Rottamazione-quater"), prot. n.
05690202302901087000, notificata via PEC il 25 agosto 2023 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con cui si richiedeva il pagamento di € 42.186,78 in rate, a seguito della dichiarazione di adesione presentata dalla contribuente il 30 maggio 2023.
Il ricorso di primo grado, motivato con quattro capi: (i) violazione dell'art. 53 Cost. e dei principi di capacità contributiva, progressività ed equità per l'onerosità sproporzionata delle prime due rate;
(ii) difetto di notifica delle cartelle presupposte con conseguente prescrizione/decadenza dei crediti (artt. 1988, 2937 e 2944 c.
c.); (iii) nullità della comunicazione per difetto assoluto di motivazione (artt. 3 e 21-septies L. n. 241/1990; art. 7 L. n. 212/2000); (iv) illegittimità per omessa previsione della compensazione tra modalità di pagamento, veniva resistito dall'Agenzia con controdeduzioni che ne contestavano integralmente la fondatezza.
Con sentenza n. 81/2025, emessa il 18 marzo 2025 (depositata l'11 dicembre 2024) dalla Sezione 2 della
Corte di Giustizia Tributaria di La EZ, il ricorso veniva integralmente rigettato per infondatezza e inammissibilità (difetto di interesse ad agire per preclusione alle contestazioni sui crediti sottesi, derivante dall'adesione alla procedura agevolata;
rigetto delle doglianze formali per implicita conoscenza degli atti da parte della ricorrente;
infondatezza della questione di legittimità costituzionale ex art. 53 Cost.; sufficienza della motivazione dell'atto impugnato ex art. 1, comma 241, L. n. 197/2022), con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (€ 4.000, oltre IVA e CPA).
Avverso tale decisione, la contribuente ha proposto appello chiedendone la riforma integrale per erroneità manifesta, vizi di legittimità e omessa pronuncia sul quarto motivo;
l'Agenzia si è costituita con controdeduzioni, contestando le censure e chiedendone il rigetto, con richiamo alla regolarità delle notifiche delle cartelle sottostanti (come accertato in sentenza n. 77/2025 della medesima Corte di primo grado, R.
G. n. 170/2023, ora appellata con R.G.A. n. 742/2025) e alla preclusiva efficacia dell'adesione alla rottamazione-quater.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente ritiene il Collegio che la comunicazione dell'ammontare complessivo delle somme dovute ai sensi dell'art. 1, comma 241, della legge n. 197/2022, relativa alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione non costituisca, in linea di principio, un atto autonomamente impugnabile. Tale comunicazione, infatti, ha natura meramente informativa e non determina direttamente effetti lesivi nella sfera giuridica del contribuente, in quanto non incide sulla pretesa tributaria originaria né sostituisce la cartella di pagamento o l'atto impositivo sottostante. La giurisprudenza e la dottrina prevalenti ritengono che siano impugnabili solo gli atti che esprimono una pretesa tributaria nuova o diversa rispetto a quella già formalizzata, mentre le comunicazioni di mero calcolo o riepilogo delle somme dovute non rientrano tra gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.
L'adesione alla procedura agevolata (istanza del contribuente) implica infatti una rinuncia implicita a impugnare gli atti impositivi presupposti (cartelle, avvisi, ecc.), in quanto la contribuente dichiara di conoscerne l'esistenza e di volerli estinguere a condizioni favorevoli (senza sanzioni e interessi di mora, ma con interessi al 2% annuo). Un ricorso che contesti il quantum o la legittimità sostanziale dei debiti originari
è inammissibile per difetto di interesse ad agire (art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992), poiché l'istanza preclude successive contestazioni (cfr. art. 1, comma 236, L. n. 197/2022, che impone rinuncia a giudizi pendenti).
Sono ammissibili, quindi, solo doglianze rispetto a vizi formali della comunicazione stessa (es. difetto di motivazione, nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento ex art. 7 L. n. 212/2000, o errori nel calcolo delle rate), purché non vadano a incidere sul merito dei crediti (già implicitamente riconosciuti). La motivazione minima richiesta è l'indicazione dell'ammontare complessivo, delle singole rate e delle scadenze (art. 1, comma 241), senza necessità di dettagli sul computo degli interessi (stabiliti per legge al 2%).
Nel caso di specie la comunicazione contiene i dati previsti dall'art. 1, comma 241, L. n. 197, cit., che richiede che detto atto espliciti «l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse», per cui non sussiste alcun difetto di motivazione, né è rilevabile alcun errore di calcolo.
Nessuna lamentela, come già detto in precedenza, può essere proposta avverso gli atti impositivi sottesi alla comunicazione, evidentemente ben conosciuti dalla parte che ne ha volontariamente richiesto la definizione agevolata.
Del tutto carente di interesse è l'eccezione relativa all'omessa previsione della compensazione tra modalità di pagamento;
la contribuente non indica infatti il possesso di alcun credito nei confronti dell'Erario, per cui discutere se sia o meno ammissibile procedere al pagamento delle rate mediante compensazione diventa un inutile esercizio teorico, avulso dal presente contenzioso.
Infine, la questione di legittimità costituzionale posta dall'appellante è palesemente priva di ogni fondamento, poiché la normativa opera in via generale e astratta per favorire la riscossione (cfr. C. Cost. n. 147/2020), senza discriminazioni sulla capacità contributiva individuale.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento dellle spese del grado, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'Agenzia Entrate
e Riscossione che liquida in €uro 5.600,00 già ridotte, oltre accessori di legge.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
MB NO, LA
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 757/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 81/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA e pubblicata il 18/03/2025
Atti impositivi:
- COMUNICAZ SOMME .
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in totale riforma dell'impugnata sentenza:
• In via principale e nel merito: accogliere l'appello e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulla e/o inefficace la comunicazione delle somme dovute n. 05690202302901087000 per i motivi tutti esposti in narrativa.
• In subordine: accertare e dichiarare l'illegittimità del piano di rateizzazione imposto e, per l'effetto, ordinare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di rideterminare le rate in misura conforme ai principi di capacità contributiva, progressività ed equità.
• In ulteriore subordine: accertare e dichiarare il diritto della contribuente ad estinguere il debito risultante dalla definizione agevolata anche mediante compensazione con crediti erariali. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Resistente/Appellato: “CHIEDE
Respinta la richiesta di sospensione della sentenza di primo grado per assoluto difetto dei presupposti, sospensione in ogni caso inutiliter data per quanto fin qui dedotto, che il ricorso d'appello sia rigettato/ dichiarato inammissibile, con vittoria di spese e conferma della sentenza e dell'atto impugnato”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 febbraio 2024 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di La
EZ (R.G. n. 96/2024), la contribuente impugnava la comunicazione delle somme dovute per l'estinzione dei debiti ex art. 1, commi da 231 a 252, L. n. 197/2022 (c.d. "Rottamazione-quater"), prot. n.
05690202302901087000, notificata via PEC il 25 agosto 2023 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con cui si richiedeva il pagamento di € 42.186,78 in rate, a seguito della dichiarazione di adesione presentata dalla contribuente il 30 maggio 2023.
Il ricorso di primo grado, motivato con quattro capi: (i) violazione dell'art. 53 Cost. e dei principi di capacità contributiva, progressività ed equità per l'onerosità sproporzionata delle prime due rate;
(ii) difetto di notifica delle cartelle presupposte con conseguente prescrizione/decadenza dei crediti (artt. 1988, 2937 e 2944 c.
c.); (iii) nullità della comunicazione per difetto assoluto di motivazione (artt. 3 e 21-septies L. n. 241/1990; art. 7 L. n. 212/2000); (iv) illegittimità per omessa previsione della compensazione tra modalità di pagamento, veniva resistito dall'Agenzia con controdeduzioni che ne contestavano integralmente la fondatezza.
Con sentenza n. 81/2025, emessa il 18 marzo 2025 (depositata l'11 dicembre 2024) dalla Sezione 2 della
Corte di Giustizia Tributaria di La EZ, il ricorso veniva integralmente rigettato per infondatezza e inammissibilità (difetto di interesse ad agire per preclusione alle contestazioni sui crediti sottesi, derivante dall'adesione alla procedura agevolata;
rigetto delle doglianze formali per implicita conoscenza degli atti da parte della ricorrente;
infondatezza della questione di legittimità costituzionale ex art. 53 Cost.; sufficienza della motivazione dell'atto impugnato ex art. 1, comma 241, L. n. 197/2022), con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (€ 4.000, oltre IVA e CPA).
Avverso tale decisione, la contribuente ha proposto appello chiedendone la riforma integrale per erroneità manifesta, vizi di legittimità e omessa pronuncia sul quarto motivo;
l'Agenzia si è costituita con controdeduzioni, contestando le censure e chiedendone il rigetto, con richiamo alla regolarità delle notifiche delle cartelle sottostanti (come accertato in sentenza n. 77/2025 della medesima Corte di primo grado, R.
G. n. 170/2023, ora appellata con R.G.A. n. 742/2025) e alla preclusiva efficacia dell'adesione alla rottamazione-quater.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente ritiene il Collegio che la comunicazione dell'ammontare complessivo delle somme dovute ai sensi dell'art. 1, comma 241, della legge n. 197/2022, relativa alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione non costituisca, in linea di principio, un atto autonomamente impugnabile. Tale comunicazione, infatti, ha natura meramente informativa e non determina direttamente effetti lesivi nella sfera giuridica del contribuente, in quanto non incide sulla pretesa tributaria originaria né sostituisce la cartella di pagamento o l'atto impositivo sottostante. La giurisprudenza e la dottrina prevalenti ritengono che siano impugnabili solo gli atti che esprimono una pretesa tributaria nuova o diversa rispetto a quella già formalizzata, mentre le comunicazioni di mero calcolo o riepilogo delle somme dovute non rientrano tra gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.
L'adesione alla procedura agevolata (istanza del contribuente) implica infatti una rinuncia implicita a impugnare gli atti impositivi presupposti (cartelle, avvisi, ecc.), in quanto la contribuente dichiara di conoscerne l'esistenza e di volerli estinguere a condizioni favorevoli (senza sanzioni e interessi di mora, ma con interessi al 2% annuo). Un ricorso che contesti il quantum o la legittimità sostanziale dei debiti originari
è inammissibile per difetto di interesse ad agire (art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992), poiché l'istanza preclude successive contestazioni (cfr. art. 1, comma 236, L. n. 197/2022, che impone rinuncia a giudizi pendenti).
Sono ammissibili, quindi, solo doglianze rispetto a vizi formali della comunicazione stessa (es. difetto di motivazione, nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento ex art. 7 L. n. 212/2000, o errori nel calcolo delle rate), purché non vadano a incidere sul merito dei crediti (già implicitamente riconosciuti). La motivazione minima richiesta è l'indicazione dell'ammontare complessivo, delle singole rate e delle scadenze (art. 1, comma 241), senza necessità di dettagli sul computo degli interessi (stabiliti per legge al 2%).
Nel caso di specie la comunicazione contiene i dati previsti dall'art. 1, comma 241, L. n. 197, cit., che richiede che detto atto espliciti «l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse», per cui non sussiste alcun difetto di motivazione, né è rilevabile alcun errore di calcolo.
Nessuna lamentela, come già detto in precedenza, può essere proposta avverso gli atti impositivi sottesi alla comunicazione, evidentemente ben conosciuti dalla parte che ne ha volontariamente richiesto la definizione agevolata.
Del tutto carente di interesse è l'eccezione relativa all'omessa previsione della compensazione tra modalità di pagamento;
la contribuente non indica infatti il possesso di alcun credito nei confronti dell'Erario, per cui discutere se sia o meno ammissibile procedere al pagamento delle rate mediante compensazione diventa un inutile esercizio teorico, avulso dal presente contenzioso.
Infine, la questione di legittimità costituzionale posta dall'appellante è palesemente priva di ogni fondamento, poiché la normativa opera in via generale e astratta per favorire la riscossione (cfr. C. Cost. n. 147/2020), senza discriminazioni sulla capacità contributiva individuale.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento dellle spese del grado, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'Agenzia Entrate
e Riscossione che liquida in €uro 5.600,00 già ridotte, oltre accessori di legge.