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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26245/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26245/2024 tra
Parte_1
attore e
Controparte_1
convenuto
Oggi 30 gennaio 2025 ad ore 9,50 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:
Per l'avv. ROLI FRANCESCO e l'avv. VALENTINI DANIELE Parte_1 ( ) CORSO DIAZ, 64 47100 FORLI'; , oggi sostituito dall'avv. Francesca C.F._1
Gritti
Per l'avv. BOTTAZZI LEONARDO, oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. Laura Cappellari
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesco Ferrari
pagina 1 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26245/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROLI Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO e dell'avv. VALENTINI DANIELE ( ); elettivamente C.F._1
domiciliato in VIA MERENDA, 10 FORLI', presso il difensore avv. ROLI FRANCESCO
parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
BOTTAZZI LEONARDO, elettivamente domiciliato in VIA SAFFI, 15 BRESCIA, presso il difensore parte opposta
pagina 2 di 19 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
preliminarmente ed in limine voglia il Tribunale di Milano dare atto dell'avvenuto pagamento in
corso di causa effettuato al mero fine di evitare il sequestro e l'asporto dei mezzi, senza riconoscere
fondatezza della pretesa avversaria, con salvezza delle ragioni fatte valere in causa e con riserva di
ripetizione delle seguenti somme tenuto conto dei pagamenti già effettuati prima dell'inizio della
causa: € 57.584,00 così composta: € 44.000,00 + IVA = 53.680,00 pari al costo d'acquisto dei beni
oggetto del leasing;
€ 200,00 + IVA = € 244,00 a titolo di spese di riscatto;
€ 3.000,00 + IVA =
3.660,00 per spese legali, pagamenti avvenuti nelle seguenti date: € 12.914,54 effettuato il 24/7/24; €
7.584,84 effettuato il 29/7/24; € 10.000,00 in data 15/10/24; € 10.000,00 in data 15/11/24; € 10.000,00
il 13/12/24; € 10.000,00 il 15/1/25; € 10.000,00 il 14/2/25.
1) IN VIA PRINCIPALE ACCERTARE E DICHIARARE, L
[...]
tenendo conto del tasso degli interessi corrispettivi, del Controparte_2
tasso di mora cumulativo degli altri oneri spese e remunerazioni connessi all'erogazione del credito
del contratto di leasing, ivi compreso l'onere assicurativo, gli oneri maggiori tipizzanti derivanti
dall'applicazione del regime finanziario in capitalizzazione composta in luogo di quello semplice,
ovvero dell'incremento del TAN dichiarato e convenuto in contratto senza tener conto del pagamento
annuo di dodici canoni mensili (e quindi non capitalizzato) e che, di conseguenza, nulla è dovuto
dall'opponente locatario a titolo di interessi, corrispettivi moratori e spese ai sensi dell'art. 1815
comma II c.c.; di conseguenza, dichiarato infondato il diritto a comminare la risoluzione del contratto,
rideterminare il rapporto di dare ed avere tra le parti, rielaborando il piano di rimborso dei canoni
pagina 3 di 19 mensili in regime di capitalizzazione semplice, senza l'applicazione di alcun interesse, di indicizzazioni
e di spesa, ai sensi dell'art. 1815 c.c. e tenendo conto dei pagamenti effettuati in corso di causa.
2) IN SUBORDINE, ACCERTARE E DICHIARARE che il piano di ammortamento del contratto di
leasing predisposto da Crédit Agricole Leasing s.p.a. risulta elaborato in regime di capitalizzazione
composta senza che fosse stato convenuto ma nemmeno dichiarato in contratto e che tale regime ha
generato interessi anatocistici in violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c. e 120 TUB, con
conseguente rielaborazione del piano di rimborso con applicazione del tasso legale, ex art. 117 TUB e
del regime finanziario della capitalizzazione semplice e con conseguente declaratoria di infondatezza
del diritto di a comminare la risoluzione del contratto. Controparte_3
3) In ogni caso ACCERTARE E DICHIARARE che, a causa della mancata indicazione del regime
finanziario adottato per la costruzione del contratto di leasing e la determinazione dei canoni, nonché
il criterio della loro composizione nonchè del debito complessivo e che a causa altresì delle eccezioni
formulate con tutti i motivi di opposizione ed in particolare di quelli sub II (punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12
di pag.8 e 9 della CTP), sub III (difetto della duplice sottoscrizione ex art. 6 delibera CICR 9.2.2000) e
sub IV (applicazione del regime finanziario della capitalizzazione composta non contrattualmente
convenuto e concordato) rende nulla la pattuizione del tasso di interesse per indeterminatezza
dell'oggetto ex art. 1325,1418, 1346 c.c. con conseguente rielaborazione del piano di rimborso con
applicazione del tasso legale, ex art. 117 TUB e del regime finanziario della capitalizzazione semplice
e con conseguente declaratoria di infondatezza del diritto di a comminare Controparte_3
la risoluzione del contratto.
4) In ogni caso, DARE ATTO che l'opponente ha contestato nell'atto di opposizione il quantum sia
per la sorte capitale che per gli interessi corrispettivi e moratori applicati sia per le indicizzazioni
pagina 4 di 19 applicate per le ragioni esposte nel V motivo di opposizione formulato con l'atto di citazione, per i
motivi indicati anche ai punti 7, 8, 10, 11 e 12 della CTP, e che per le precedenti conclusioni formulate
sub 2, 3, 4 e 5, dichiarare che non aveva diritto a dichiarare la Controparte_3
risoluzione del contratto ed a minacciare l'esecuzione attraverso la notifica dell'atto di precetto.
5) DI CONSEGUENZA DATO ATTO DELL'AVVENUTO PAGAMENTO IN CORS DI CAUSA
DELLA SOMMA DI € 57.584,84 nelle date in limine indicate e/o che saranno accertate e provate in
corso di causa, rideterminare il rapporto di dare ed avere tra le parti, rielaborando il piano di
rimborso dei canoni mensili applicando il regime di capitalizzazione semplice al tasso leasing pari al
tasso di cui all'art. 117 TUB condannando l'opposta al pagamento delle eventuali somme
indebitamente percepite oltre al maggior danno da ritardato pagamento ed agli interessi legali dalle
date delle singole scadenze al saldo effettivo.
6) Condannare l'opposta al pagamento a favore della società opponente delle spese e compensi di lite
oltre agli accessori nella misura di legge vigente.
ISTANZA DI ESIBIZIONE
Si chiede che il Giudice ordini alla convenuta di esibire:
1) il piano di ammortamento finanziario con la composizione dei canoni suddivisi per capitale ed
interessi che avrebbe dovuto essere allegato al contratto e non è stato prodotto dall'opposta essendo
stato prodotto col doc. 6 un piano di ammortamento di € 100.700,00 redatto alla data del 30/4/2024
fatto in corso di rapporto differente da quello originario all'atto della stipula del 22/4/2020 ove il
finanziamento convenuto era pari ad € 143.700,00 oltre IVA;
2) i conteggi dettagliati con i quali sono state addebitate somme a titolo di indicizzazioni con
l'indicazione sia dei criteri di calcolo sia delle componenti del calcolo stesso;
pagina 5 di 19 3) i conteggi dettagliati con i quali sono state addebitate somme a titolo di interessi moratori con
l'indicazione sia dei criteri di calcolo sia delle componenti del calcolo stesso.
MEZZI ISTRUTTORI
Si chiede fin d'ora l'ammissione di CTU per il rideterminare il dare-avere tra le parti a seguito delle
eccezioni proposte ed in particolare delle eccezioni riguardanti la costruzione del piano di rimborso
secondo il regime della capitalizzazione composta.
Si propongono fin d'ora, anche per quel che riguarda l'accertamento del maggior onere tipizzante che
comporta l'applicazione del regime finanziario della capitalizzazione i seguenti quesiti:
1) Accerti i criteri impiegati da per la determinazione e la composizione Controparte_3
delle rate in quota capitale e quota interessi e quindi del piano di ammortamento con particolare
riferimento al regime di capitalizzazione impiegato (composto o semplice) ed al sistema di calcolo e di
imputazione nella rata degli interessi (sul capitale residuo o sulla quota capitale in scadenza) la
specificazione o meno della base di calcolo degli interessi nonché il criterio di ricalcolo adottati ad
ogni variazione dell'Euribor sei mesi 365/360.
2) Accerti altresì se la misura del tasso leasing pari al TAN del 1,85% indicato nel contratto impiegato
nel regime composto, corrisponda alla misura del tasso in regime proporzionale espresso dal regime
semplice.
3) Successivamente, verifichi se i criteri impiegati siano stati specificati nel testo contrattuale e se
risultino univocamente rispondenti al prezzo, ex art. 1284 c.c., riportato in contratto, nel rispetto
altresì dei criteri di trasparenza e di validità delle clausole e del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB.
4) In caso negativo, ridetermini il saldo dare-avere tra le parti sia alla data dell'elaborato peritale
definitivo, sia all'atto della dichiarazione di risoluzione del 12.2.2024, sia alla data dell'ultimo
pagina 6 di 19 versamento (28.10.2023) nonché alla data dell'accertamento applicando il tasso sostitutivo previsto
dall'art. 117 TUB, in regime di capitalizzazione semplice e rideterminando il piano di ammortamento
senza alcuna altra somma a titolo di interesse, commissione e spese e tenendo conto dei pagamenti
effettuati medio tempore in corso di causa per complessivi € 57.584,84 alle date in limine indicate
quantifichi il rapporto di dare-avere tra le parti alla data dell'accertamento.
5) Accerti altresì quale sia la misura del TAE applicato e se sia superiore a quello convenuto
includendo nel calcolo sia gli oneri maggiori tipizzanti derivanti dall'applicazione del regime
finanziario della capitalizzazione composta sia il costo delle spese di assicurazione.
6) In caso di accertata difformità tra TAE convenuto e quello applicato ridetermini il saldo dare-avere
tra le parti applicando il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB, e redigendo un piano di
ammortamento in regime di capitalizzazione semplice per la durata del contratto di leasing composto
di 59 canoni mensili di capitale ed interessi.
7) In caso di accertato superamento della soglia di usura del costo totale del credito all'atto della
stipula del contratto (20 o 30.9.2020) ridetermini l'ammontare del credito azzerando gli interessi, le
spese e le commissioni e le indicizzazioni ai sensi dell'art. 644 c.p. III co. e 1815 II co. c.c. e rediga un
piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice per la durata del contratto di leasing
composto di 59 canoni mensili di capitale ed interessi.
Per parte opposta:
In via preliminare: Rigettare l'istanza dell'opponente di sospensione dell'esecuzione provvisoria, e
per l'effetto confermare l'esecutorietà del decreto ingiuntivo per consegna opposto.
pagina 7 di 19 Nel merito, in principalità: Respingere in quanto palesemente infondate tutte le domande ed eccezioni
formulate dall'opponente relative all'opposizione al decreto ingiuntivo de quo, emesso dal Tribunale
di Milano, e di conseguenza, confermare e convalidare a tutti gli effetti il medesimo decreto ingiuntivo.
Nel merito, in subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo
opposto o di dichiarazione di inefficacia dello stesso, accertata e dichiarata l'infondatezza delle
contestazioni avverse, nonché il perfezionamento del contratto di leasing per cui è causa,
l'inadempimento nel pagamento dei canoni dovuti da parte dell'utilizzatore e pertanto la legittimità
della risoluzione del contratto fatta da ed il suo conseguente diritto alla Controparte_1
restituzione del proprio bene, condannare l'opponente alla consegna immediata del bene di cui al
contratto di leasing per cui vi è causa in favore della società di leasing opposta.
Nel merito, in subordine: Sempre nella denegata ipotesi di mancata conferma dell'ingiunzione
opposta, per le ragioni di cui sopra, accertare l'inadempimento contrattuale dell'opponente e
dichiarare quindi la risoluzione del contratto di leasing ai sensi dell'art. 1453 c.c., con conseguente
condanna dell'opponente all'immediata restituzione del predetto bene a favore dell'opposta.
In ogni caso: Con vittoria di spese.
In via istruttoria: Ci si oppone recisamente all'accoglimento delle istanze istruttorie svolte
dall'opponente, ed in primo luogo alla richiesta CTU, con ogni espressa riserva istruttoria, di
ulteriormente dedurre e produrre, anche all'esito del comportamento processuale di controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente Controparte_1
esecutivo n. 7151/2024 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano.
pagina 8 di 19 L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, relativa alla restituzione dei beni oggetto di un contratto di leasing, era infondata, in quanto muoveva dal presupposto della avvenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria per un inesistente inadempimento dell'utilizzatrice;
- che, infatti, il contratto di leasing inter partes era affetto da usura, con l'effetto che nulla era dovuto a titolo di interessi;
- che, pertanto, l'asserito credito maturato dalla concedente era in realtà inesistente, essendo piuttosto l'opponente a essere a credito, per avere versato somme eccedenti a quelle dovute, in forza del riconteggio degli importi dovuti per effetto del vizio di usura eccepito;
- che il medesimo risultato conseguiva anche in ragione degli ulteriori vizi contestati dall'opponente;
- che, in particolare, il contratto era nullo nelle pattuizioni economiche ivi contenute, essendo in primo luogo indeterminate le stesse;
- che, infatti, non era stata indicata la modalità e i criteri di calcolo del canone periodico;
- che il contratto riportava un tasso leasing inferiore a quello reale;
- che il piano di ammortamento era indeterminato, non avendo le parti pattuito il regime di calcolo degli interessi;
- che il piano di ammortamento alla francese in regime composto comportava l'applicazione illegittima e co unque non pattuita di interessi anatocistici;
- che il canone veniva indicizzato al Tasso Euribor 3 mesi su base di 365 giorni, con l'illegittima introduzione di una clausola floor pari a 0,00%, quando invece, alla data di stipula del contratto,
il parametro di riferimento era negativo, pari a -0,50%;
pagina 9 di 19 - che tali vizi comportavano l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, con l'effetto che, a seguito del riconteggio degli importi dovuti, emergeva come alla data della risoluzione contrattuale la utilizzatrice non fosse inadempiente, ma al contrario fosse a credito.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e, in particolare, evidenziando la legittimità delle pattuizioni economiche contenute nel contratto.
Nelle more el giudizio parte opponente esponeva che, al fine di evitare l'esecuzione forzosa del provvedimento monitorio, aveva trovato un accordo per il pagamento di somme ritenute dalla concedente dovute, con riserva di ripetizione all'esito del giudizio.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dalla è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, Parte_1
con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Preliminarmente va, tuttavia, precisato come l'accordo intercorso fra le parti nel corso del giudizio non abbia comportato la cessazione della materia del contendere relativamente alla pretesa monitoria;
parte opponente, infatti, attesta di avere raggiunto un'intesa solo al fine di scongiurare l'esecuzione immediata del decreto ingiuntivo, ossia al fine di scongiurare l'immediata restituzione dei beni oggetto del contratto di leasing, precisando tuttavia, come gli importi a tal fine pagati siano comunque ritenuti non dovuti, alla luce delle contestazioni mosse con l'atto di opposizione e a tal fine facendo esplicita riserva di ripetizione all'esito auspicato del presente giudizio.
pagina 10 di 19 Ne consegue che l'accordo di cui viene fatta menzione attenga esclusivamente alla fase propriamente esecutiva dell'ingiunzione di consegna, senza da un lato che siano venute meno le contestazioni in ordine alla legittimità della risoluzione del contratto per suo inadempimento, costituente il presupposto stesso della pretesa monitoria;
dall'altro lato senza che di tali pagamenti possa attribuirsi rilievo alcuno al fine di estendere l'oggetto del giudizio dall'accertamento della sussistenza o meno del diritto della concedente a ottenere la restituzione dei beni oggetto del contratto di leasing a una rideterminazione dei rapporti di dare e avere fra le parti, come invocato dalla difesa dell'opponente con le domande nuove proposte in corso di causa.
Fatta tale premessa, pertanto, l'oggetto del presente giudizio deve essere circoscritto al vaglio sulla fondatezza della pretesa restitutoria avanzata dalla concedente in via monitoria e, quindi, alle contestazioni mosse dall'opponente dirette a dimostrare come la avvenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria fosse illegittima, non ricorrendo il presupposto del suo inadempimento contrattuale.
- Usura.
In primo luogo la utilizzatrice ha eccepito la natura usuraria del contratto di leasing, con l'obiettivo di escludere la debenza di alcunché a titolo di interessi e, in tal modo, previo ricalcolo di quanto effettivamente dalla stessa dovuto, dimostrare come alla data della risoluzione contrattuale la Parte_1
non fosse debitrice, ma al contrario, fosse creditrice, avendo versato più di quanto
[...]
effettivamente dovuto.
Per conseguire tale obiettivo, quindi la difesa dell'opponente ha formulato la contestazione pretendendo di sommare al Tasso Effettivo Globale del contratto di Leasing il tasso concordato per gli interessi moratori e in tal modo, facendo richiamo ad alcuni precedenti giurisprudenziali, evidenziando pagina 11 di 19 come la sommatoria dei due tassi risultasse superiore al tasso soglia in materia di usura.
Sennonchè deve rilevarsi come la difesa di parte opponente cada in un equivoco interpretativo, dal momento che i precedenti giurisprudenziali invocati non sostengano in alcun modo la pretesa a sommare i due tassi di interesse, al fine di verificarne la legittimità o meno sul piano dell'usura, ma si limitano a evidenziare come il controllo dell'usurarietà degli interessi debba operare non solo con riferimento agli interessi corrispettivi, ma anche per gli interessi moratori.
In sostanza, quindi, entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.
Anche là dove, come frequentemente avviene, le parti avessero determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso,
ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo.
Nel caso di specie il tasso di interesse di mora, pattuito per l'ipotesi di ritardo nei pagamenti dei canoni concordati, è stato determinato in misura inferiore al Tasso Soglia in materia di usura, escludendo in radice la tesi della sua possibile usurarietà, senza neppure che sia necessario ulteriormente dilungarsi in ordine alla possibilità o meno di vagliare sul piano oggettivo l'usura con riferimento agli interessi di mora.
- Differenze tra il contratto di leasing e il contratto di mutuo.
pagina 12 di 19 Esclusa, pertanto, la prospettata natura usuraria del contratto in esame, va osservato come gran parte delle contestazioni sollevate muovano da un presupposto che non può trovare condivisione, ossia la sostanziale assimilazione della locazione finanziaria a un contratto di finanziamento puro e semplice.
In particolare proprio sulla base di tale premessa parte attrice ha contestato la indeterminatezza del canone pattuito, non risultando esplicitato il criterio del suo calcolo.
Sennonché, preso atto della causa mista propria del contratto di locazione finanziaria e della finalità di finanziamento che lo stesso persegue, va comunque evidenziata la natura differente di tale fattispecie contrattuale rispetto a quella del mutuo;
con la prima, infatti, la concedente acquista la proprietà del bene richiesto dall'utilizzatore, il quale corrisponde un canone periodico che, sommato al prezzo di opzione di acquisto, consente di raggiungere una equivalenza fra il prezzo di acquisto pagato e l'importo finale conseguito dall'utilizzatore, ovviamente maggiorato dall'utile riservato alla società di leasing;
con il contratto di mutuo, viceversa, il finanziatore si limita a erogare una somma di denaro,
destinata a essere restituita a scadenze programmate, con maggiorazione di interessi.
Se, quindi, il contratto di leasing normalmente persegue una finalità di finanziamento dell'utilizzatore,
mettendogli a disposizione un bene dietro pagamento di un canone periodico, si distingue tuttavia dal contratto di mutuo per le modalità con cui tale finalità viene perseguita, implicando l'acquisto della proprietà del bene da parte del concedente e la previsione contrattuale della possibilità di riacquisto dello stesso da parte dell'utilizzatore al termine della durata del rapporto.
Mentre, quindi, nel finanziamento puro le parti pattuiscono un tasso di interesse, che costituisce l'utile del mutuante, nel contratto di leasing viene pattuito, in ragione del prezzo di acquisto del bene sostenuto dalla concedente, l'importo e il numero dei ratei di canone concordati, oltre al prezzo del diritto di opzione in favore dell'utilizzatore.
pagina 13 di 19 Se così è, quindi, non trovano giustificazione gli istituti e i concetti propri di una obbligazione restitutoria vera e propria, che contraddistingue l'oggetto del contratto di mutuo, quali l'allegazione di un piano di ammortamento, così come l'indicazione di un tasso di interesse declinato nella modalità di un tasso annuo nominale e di un tasso annuo effettivo, là dove i pagamenti vengano effettuati con cadenza infrannuale.
Nel contratto di leasing, infatti, l'utilizzatore non si obbliga a una prestazione propriamente restitutoria,
ma, viceversa, è tenuto alla corresponsione di un canone periodico, la cui quantificazione viene concordata in ragione del prezzo inizialmente sostenuto dal concedente per acquistare sul mercato il bene, maggiorato del suo utile.
Non si prospetta, pertanto, un piano di ammortamento, in quanto non si ha alcun capitale da restituire;
al contrario si ha soltanto un numero di canoni da corrispondere e il prezzo di opzione, ossia proprio ciò che viene indicato in contratto, senza che si possa parlare di abbattimento di un capitale da restituire man mano che le rate vengano pagate.
La contestazione in ordine alla supposta indeterminatezza del contratto, là dove non indica il criterio di determinazione del canone, non trova pertanto alcun appiglio sul piano normativo o sistematico, in quanto ciò che in germini di trasparenza bancaria viene richiesto essere indicato in contratto è il Tasso
Leasing e non certo la formula di matematica finanziaria utilizzata dalla concedente per determinare l'ammontare del canone.
Anche la contestazione in ordine alla erroneità del Tasso Leasing indicato in contratto non porta alle conseguenze più o meno esplicitate dalla difesa dell'opponente.
Tale contestazione, infatti, presuppone la natura di tale tasso quale elemento essenziale del contratto e,
quindi, elemento oggetto della pattuizione intercorsa fra le parti.
pagina 14 di 19 Tale tesi frequentemente muove dalla disposizione di cui all'art. 117 TUB, che al quarto comma prevede che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi,
per i contratti di credito gli eventuali oneri di mora”; l'art. 3, Sezione III, delle Istruzioni di Banca
d'Italia del 25.7.2003, rubricato “Contenuto dei contratti”, precisa che “per i contratti di leasing
finanziario, in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si
verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei
canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto delle imposte) contrattualmente previsti”.
La natura di “condizione contrattuale” del Tasso Leasing, quindi, deriverebbe dal fatto che la Banca
d'Italia ha stabilito che tale tasso sia indicato “in luogo del tasso di interesse” e che, pertanto, esso sintetizza le voci di costo del finanziamento (interessi corrispettivi), di esclusiva remunerazione per il concedente, in termini di tasso di rendimento.
Sulla base di tale premessa argomentativa, si sostiene che l'ipotizzata nullità della pattuizione relativa al Tasso Leasing giustificherebbe la sua sostituzione di imperio con il Tasso BOT in forza dell'art. 117
TUB
Sennonché, così argomentando, non si tiene in giusta considerazione come il Tasso Leasing trovi la sua collocazione sul piano normativo esclusivamente a livello di normazione tecnica secondaria, difettando alcun esplicito richiamo a tale dato nella normazione primaria, a maggior ragione in sede di individuazione del contenuto del contratto;
ebbene, la disposizione tecnica sopra richiamata è contenuta nelle Istruzioni dettate dalla Banca d'Italia in materia di trasparenza contrattuale, circostanza che impone di attribuire a tale dato una valenza puramente informativa, appunto in chiave di trasparenza contrattuale e non, invece, di struttura e contenuto dell'accordo negoziale.
In sostanza, il Tasso Leasing non è oggetto di pattuizione fra le parti e sullo stesso, quindi, non si forma pagina 15 di 19 il consenso negoziale, ma è e deve essere semplicemente dichiarato in contratto, quale strumento informativo reso obbligatorio al fine di consentire all'utilizzatore di comprendere attraverso un dato di facile confrontabilità la convenienza economica (ossia il costo effettivo) del contratto.
L'oggetto del contratto di locazione finanziaria, infatti, è la messa a disposizione di un bene ad opera della concedente, dietro il versamento di canoni periodici ad opera dell'utilizzatore, con previsione di una opzione di acquisto al termine del piano concordato di versamento dei canoni;
il consenso negoziale necessario per il perfezionamento del contratto, quindi, cade sull'importo concordato quale canone periodico oggetto della prestazione posta a carico dell'utilizzatore, non sul Tasso Leasing.
Quest'ultimo, invece, rappresenta il margine di utile conseguito dalla concedente in forza del numero e dell'entità dei canoni concordati dalle parti: preso atto del prezzo di acquisto del bene sostenuto dalla concedente, in ragione del Tasso Leasing viene calcolato il canone periodico sul quale le parti scambiano il consenso negoziale, perfezionando il contratto.
In sostanza, quindi, avendo pattuito le parti la corresponsione da parte dell'utilizzatore di un canone di un determinato importo per un numero determinato di volte, il Tasso Leasing esplicita in termini percentuali con quale margine si realizzi “l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto
delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto delle
imposte) contrattualmente previsti”.
Ma, si ribadisce, ciò che viene pattuito dalle parti è l'importo e il numero dei canoni, oltre al prezzo di opzione di acquisto del bene e non, invece, il Tasso Leasing, che rappresenta il margine di utile per la concedente in forza di quelle condizioni economiche pattuite.
Se si ragionasse in modo inverso (impostazione che per la verità non troverebbe alcun appiglio sul piano normativo), la ipotizzata pattuizione ad opera delle parti del Tasso Leasing in sé considerato pagina 16 di 19 sarebbe priva di logica, in quanto tale tasso intanto assume un significato sul piano matematico, in quanto presupponga quale parametro di partenza il prezzo di acquisto del bene ad opera della concedente, il cui inserimento quale contenuto essenziale del contratto di leasing non trova riscontro alcuno sul piano normativo, a livello primario come secondario.
La funzione informativa del Tasso Leasing, quindi, è diretta a consentire all'utilizzatore, al momento della stipula del contratto, di valutare la convenienza dell'operazione di locazione finanziaria, piuttosto che procedere all'acquisto immediato del bene.
Se, quindi, il Tasso Leasing assume una valenza puramente informativa, come appunto desumibile e ricavabile dalla sua collocazione in chiave di normazione secondaria nelle disposizioni dettate in materia di trasparenza bancaria, ne consegue che le doglianze ricollegate a un suo mancato inserimento in contratto, piuttosto che alla non corretta quantificazione dei canoni rispetto al tasso dichiarato, non comportino la nullità di una clausola contrattuale, con le conseguenze invocate, ma semplicemente determineranno un possibile inadempimento contrattuale della concedente, la quale in tal modo ha violato un obbligo informativo.
Ne consegue che infondate siano le pretese dirette a invocare a diverso titolo l'applicazione del tasso sostitutivo BOT ex art. 117 comma 7 TUB al posto del Tasso Leasing, in quanto, come più volte detto,
quest'ultimo non costituisce oggetto di una pattuizione intercorsa fra le parti, ma è oggetto di una prestazione informativa a carico dell'intermediario, a fronte dell'accordo intercorso in ordine al numero di canoni e la misura degli stessi, oltre che del prezzo dell'opzione di acquisto.
Infondata è, altresì, la contestazione di nullità delle condizioni di indicizzazione del canone, per l'introduzione di una clausola floor riferita al parametro di riferimento (ossia al Tasso Euribor 3 mesi su base 365 giorni); detta clausola, infatti, ha esclusivamente l'effetto di circoscrivere l'ambito di pagina 17 di 19 operatività della indicizzazione, escludendo che il tasso possa scendere oltre la misura concordata (nel caso di specie lo spread, avendo pattuito le parti che il parametro di riferimento non sarebbe potuto scendere oltre a 0,00%, ossia in valori negativi).
La normativa secondaria richiamata da parte opponente non vieta in alcun modo la pattuizione di simili clausole, come erroneamente sostenuto, ma pretende che le stesse siano esplicitate in contratto, come appunto nel caso di specie.
Le altre contestazioni sollevate dall'opponente, infine, non indicano se e in che misura influirebbero sulla configurabilità di una inadempienza contrattuale dell'utilizzatrice, presupposto per la legittimità
della avvenuta risoluzione contrattuale e, come tali, esulano dall'oggetto del presente giudizio, come si
è detto circoscritto alla sola pretesa restitutoria del bene concesso in leasing in seguito alla risoluzione del contratto di locazione finanziaria.
Pr tale ragione, come peraltro già detto supra, esorbitante rispetto all'ambito del giudizio sono le pretese di parte opponente a rideterminare il saldo del rapporto contrattuale e, quindi, l'ammontare degli importi dovuti in forza di esso.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, l'opposizione in esame va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate in ragione del valore dei beni oggetto della pretesa restitutoria, come desumibile dal loro prezzo di acquisto (euro 143.700,00), si liquidano in complessivi euro 9.775,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.275,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
pagina 18 di 19 - rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 7151/2024 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Milano, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna parte opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
9.775,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.275,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 30 gennaio 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 19 di 19
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26245/2024 tra
Parte_1
attore e
Controparte_1
convenuto
Oggi 30 gennaio 2025 ad ore 9,50 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:
Per l'avv. ROLI FRANCESCO e l'avv. VALENTINI DANIELE Parte_1 ( ) CORSO DIAZ, 64 47100 FORLI'; , oggi sostituito dall'avv. Francesca C.F._1
Gritti
Per l'avv. BOTTAZZI LEONARDO, oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. Laura Cappellari
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesco Ferrari
pagina 1 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26245/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROLI Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO e dell'avv. VALENTINI DANIELE ( ); elettivamente C.F._1
domiciliato in VIA MERENDA, 10 FORLI', presso il difensore avv. ROLI FRANCESCO
parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
BOTTAZZI LEONARDO, elettivamente domiciliato in VIA SAFFI, 15 BRESCIA, presso il difensore parte opposta
pagina 2 di 19 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
preliminarmente ed in limine voglia il Tribunale di Milano dare atto dell'avvenuto pagamento in
corso di causa effettuato al mero fine di evitare il sequestro e l'asporto dei mezzi, senza riconoscere
fondatezza della pretesa avversaria, con salvezza delle ragioni fatte valere in causa e con riserva di
ripetizione delle seguenti somme tenuto conto dei pagamenti già effettuati prima dell'inizio della
causa: € 57.584,00 così composta: € 44.000,00 + IVA = 53.680,00 pari al costo d'acquisto dei beni
oggetto del leasing;
€ 200,00 + IVA = € 244,00 a titolo di spese di riscatto;
€ 3.000,00 + IVA =
3.660,00 per spese legali, pagamenti avvenuti nelle seguenti date: € 12.914,54 effettuato il 24/7/24; €
7.584,84 effettuato il 29/7/24; € 10.000,00 in data 15/10/24; € 10.000,00 in data 15/11/24; € 10.000,00
il 13/12/24; € 10.000,00 il 15/1/25; € 10.000,00 il 14/2/25.
1) IN VIA PRINCIPALE ACCERTARE E DICHIARARE, L
[...]
tenendo conto del tasso degli interessi corrispettivi, del Controparte_2
tasso di mora cumulativo degli altri oneri spese e remunerazioni connessi all'erogazione del credito
del contratto di leasing, ivi compreso l'onere assicurativo, gli oneri maggiori tipizzanti derivanti
dall'applicazione del regime finanziario in capitalizzazione composta in luogo di quello semplice,
ovvero dell'incremento del TAN dichiarato e convenuto in contratto senza tener conto del pagamento
annuo di dodici canoni mensili (e quindi non capitalizzato) e che, di conseguenza, nulla è dovuto
dall'opponente locatario a titolo di interessi, corrispettivi moratori e spese ai sensi dell'art. 1815
comma II c.c.; di conseguenza, dichiarato infondato il diritto a comminare la risoluzione del contratto,
rideterminare il rapporto di dare ed avere tra le parti, rielaborando il piano di rimborso dei canoni
pagina 3 di 19 mensili in regime di capitalizzazione semplice, senza l'applicazione di alcun interesse, di indicizzazioni
e di spesa, ai sensi dell'art. 1815 c.c. e tenendo conto dei pagamenti effettuati in corso di causa.
2) IN SUBORDINE, ACCERTARE E DICHIARARE che il piano di ammortamento del contratto di
leasing predisposto da Crédit Agricole Leasing s.p.a. risulta elaborato in regime di capitalizzazione
composta senza che fosse stato convenuto ma nemmeno dichiarato in contratto e che tale regime ha
generato interessi anatocistici in violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c. e 120 TUB, con
conseguente rielaborazione del piano di rimborso con applicazione del tasso legale, ex art. 117 TUB e
del regime finanziario della capitalizzazione semplice e con conseguente declaratoria di infondatezza
del diritto di a comminare la risoluzione del contratto. Controparte_3
3) In ogni caso ACCERTARE E DICHIARARE che, a causa della mancata indicazione del regime
finanziario adottato per la costruzione del contratto di leasing e la determinazione dei canoni, nonché
il criterio della loro composizione nonchè del debito complessivo e che a causa altresì delle eccezioni
formulate con tutti i motivi di opposizione ed in particolare di quelli sub II (punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12
di pag.8 e 9 della CTP), sub III (difetto della duplice sottoscrizione ex art. 6 delibera CICR 9.2.2000) e
sub IV (applicazione del regime finanziario della capitalizzazione composta non contrattualmente
convenuto e concordato) rende nulla la pattuizione del tasso di interesse per indeterminatezza
dell'oggetto ex art. 1325,1418, 1346 c.c. con conseguente rielaborazione del piano di rimborso con
applicazione del tasso legale, ex art. 117 TUB e del regime finanziario della capitalizzazione semplice
e con conseguente declaratoria di infondatezza del diritto di a comminare Controparte_3
la risoluzione del contratto.
4) In ogni caso, DARE ATTO che l'opponente ha contestato nell'atto di opposizione il quantum sia
per la sorte capitale che per gli interessi corrispettivi e moratori applicati sia per le indicizzazioni
pagina 4 di 19 applicate per le ragioni esposte nel V motivo di opposizione formulato con l'atto di citazione, per i
motivi indicati anche ai punti 7, 8, 10, 11 e 12 della CTP, e che per le precedenti conclusioni formulate
sub 2, 3, 4 e 5, dichiarare che non aveva diritto a dichiarare la Controparte_3
risoluzione del contratto ed a minacciare l'esecuzione attraverso la notifica dell'atto di precetto.
5) DI CONSEGUENZA DATO ATTO DELL'AVVENUTO PAGAMENTO IN CORS DI CAUSA
DELLA SOMMA DI € 57.584,84 nelle date in limine indicate e/o che saranno accertate e provate in
corso di causa, rideterminare il rapporto di dare ed avere tra le parti, rielaborando il piano di
rimborso dei canoni mensili applicando il regime di capitalizzazione semplice al tasso leasing pari al
tasso di cui all'art. 117 TUB condannando l'opposta al pagamento delle eventuali somme
indebitamente percepite oltre al maggior danno da ritardato pagamento ed agli interessi legali dalle
date delle singole scadenze al saldo effettivo.
6) Condannare l'opposta al pagamento a favore della società opponente delle spese e compensi di lite
oltre agli accessori nella misura di legge vigente.
ISTANZA DI ESIBIZIONE
Si chiede che il Giudice ordini alla convenuta di esibire:
1) il piano di ammortamento finanziario con la composizione dei canoni suddivisi per capitale ed
interessi che avrebbe dovuto essere allegato al contratto e non è stato prodotto dall'opposta essendo
stato prodotto col doc. 6 un piano di ammortamento di € 100.700,00 redatto alla data del 30/4/2024
fatto in corso di rapporto differente da quello originario all'atto della stipula del 22/4/2020 ove il
finanziamento convenuto era pari ad € 143.700,00 oltre IVA;
2) i conteggi dettagliati con i quali sono state addebitate somme a titolo di indicizzazioni con
l'indicazione sia dei criteri di calcolo sia delle componenti del calcolo stesso;
pagina 5 di 19 3) i conteggi dettagliati con i quali sono state addebitate somme a titolo di interessi moratori con
l'indicazione sia dei criteri di calcolo sia delle componenti del calcolo stesso.
MEZZI ISTRUTTORI
Si chiede fin d'ora l'ammissione di CTU per il rideterminare il dare-avere tra le parti a seguito delle
eccezioni proposte ed in particolare delle eccezioni riguardanti la costruzione del piano di rimborso
secondo il regime della capitalizzazione composta.
Si propongono fin d'ora, anche per quel che riguarda l'accertamento del maggior onere tipizzante che
comporta l'applicazione del regime finanziario della capitalizzazione i seguenti quesiti:
1) Accerti i criteri impiegati da per la determinazione e la composizione Controparte_3
delle rate in quota capitale e quota interessi e quindi del piano di ammortamento con particolare
riferimento al regime di capitalizzazione impiegato (composto o semplice) ed al sistema di calcolo e di
imputazione nella rata degli interessi (sul capitale residuo o sulla quota capitale in scadenza) la
specificazione o meno della base di calcolo degli interessi nonché il criterio di ricalcolo adottati ad
ogni variazione dell'Euribor sei mesi 365/360.
2) Accerti altresì se la misura del tasso leasing pari al TAN del 1,85% indicato nel contratto impiegato
nel regime composto, corrisponda alla misura del tasso in regime proporzionale espresso dal regime
semplice.
3) Successivamente, verifichi se i criteri impiegati siano stati specificati nel testo contrattuale e se
risultino univocamente rispondenti al prezzo, ex art. 1284 c.c., riportato in contratto, nel rispetto
altresì dei criteri di trasparenza e di validità delle clausole e del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB.
4) In caso negativo, ridetermini il saldo dare-avere tra le parti sia alla data dell'elaborato peritale
definitivo, sia all'atto della dichiarazione di risoluzione del 12.2.2024, sia alla data dell'ultimo
pagina 6 di 19 versamento (28.10.2023) nonché alla data dell'accertamento applicando il tasso sostitutivo previsto
dall'art. 117 TUB, in regime di capitalizzazione semplice e rideterminando il piano di ammortamento
senza alcuna altra somma a titolo di interesse, commissione e spese e tenendo conto dei pagamenti
effettuati medio tempore in corso di causa per complessivi € 57.584,84 alle date in limine indicate
quantifichi il rapporto di dare-avere tra le parti alla data dell'accertamento.
5) Accerti altresì quale sia la misura del TAE applicato e se sia superiore a quello convenuto
includendo nel calcolo sia gli oneri maggiori tipizzanti derivanti dall'applicazione del regime
finanziario della capitalizzazione composta sia il costo delle spese di assicurazione.
6) In caso di accertata difformità tra TAE convenuto e quello applicato ridetermini il saldo dare-avere
tra le parti applicando il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB, e redigendo un piano di
ammortamento in regime di capitalizzazione semplice per la durata del contratto di leasing composto
di 59 canoni mensili di capitale ed interessi.
7) In caso di accertato superamento della soglia di usura del costo totale del credito all'atto della
stipula del contratto (20 o 30.9.2020) ridetermini l'ammontare del credito azzerando gli interessi, le
spese e le commissioni e le indicizzazioni ai sensi dell'art. 644 c.p. III co. e 1815 II co. c.c. e rediga un
piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice per la durata del contratto di leasing
composto di 59 canoni mensili di capitale ed interessi.
Per parte opposta:
In via preliminare: Rigettare l'istanza dell'opponente di sospensione dell'esecuzione provvisoria, e
per l'effetto confermare l'esecutorietà del decreto ingiuntivo per consegna opposto.
pagina 7 di 19 Nel merito, in principalità: Respingere in quanto palesemente infondate tutte le domande ed eccezioni
formulate dall'opponente relative all'opposizione al decreto ingiuntivo de quo, emesso dal Tribunale
di Milano, e di conseguenza, confermare e convalidare a tutti gli effetti il medesimo decreto ingiuntivo.
Nel merito, in subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo
opposto o di dichiarazione di inefficacia dello stesso, accertata e dichiarata l'infondatezza delle
contestazioni avverse, nonché il perfezionamento del contratto di leasing per cui è causa,
l'inadempimento nel pagamento dei canoni dovuti da parte dell'utilizzatore e pertanto la legittimità
della risoluzione del contratto fatta da ed il suo conseguente diritto alla Controparte_1
restituzione del proprio bene, condannare l'opponente alla consegna immediata del bene di cui al
contratto di leasing per cui vi è causa in favore della società di leasing opposta.
Nel merito, in subordine: Sempre nella denegata ipotesi di mancata conferma dell'ingiunzione
opposta, per le ragioni di cui sopra, accertare l'inadempimento contrattuale dell'opponente e
dichiarare quindi la risoluzione del contratto di leasing ai sensi dell'art. 1453 c.c., con conseguente
condanna dell'opponente all'immediata restituzione del predetto bene a favore dell'opposta.
In ogni caso: Con vittoria di spese.
In via istruttoria: Ci si oppone recisamente all'accoglimento delle istanze istruttorie svolte
dall'opponente, ed in primo luogo alla richiesta CTU, con ogni espressa riserva istruttoria, di
ulteriormente dedurre e produrre, anche all'esito del comportamento processuale di controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente Controparte_1
esecutivo n. 7151/2024 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano.
pagina 8 di 19 L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, relativa alla restituzione dei beni oggetto di un contratto di leasing, era infondata, in quanto muoveva dal presupposto della avvenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria per un inesistente inadempimento dell'utilizzatrice;
- che, infatti, il contratto di leasing inter partes era affetto da usura, con l'effetto che nulla era dovuto a titolo di interessi;
- che, pertanto, l'asserito credito maturato dalla concedente era in realtà inesistente, essendo piuttosto l'opponente a essere a credito, per avere versato somme eccedenti a quelle dovute, in forza del riconteggio degli importi dovuti per effetto del vizio di usura eccepito;
- che il medesimo risultato conseguiva anche in ragione degli ulteriori vizi contestati dall'opponente;
- che, in particolare, il contratto era nullo nelle pattuizioni economiche ivi contenute, essendo in primo luogo indeterminate le stesse;
- che, infatti, non era stata indicata la modalità e i criteri di calcolo del canone periodico;
- che il contratto riportava un tasso leasing inferiore a quello reale;
- che il piano di ammortamento era indeterminato, non avendo le parti pattuito il regime di calcolo degli interessi;
- che il piano di ammortamento alla francese in regime composto comportava l'applicazione illegittima e co unque non pattuita di interessi anatocistici;
- che il canone veniva indicizzato al Tasso Euribor 3 mesi su base di 365 giorni, con l'illegittima introduzione di una clausola floor pari a 0,00%, quando invece, alla data di stipula del contratto,
il parametro di riferimento era negativo, pari a -0,50%;
pagina 9 di 19 - che tali vizi comportavano l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, con l'effetto che, a seguito del riconteggio degli importi dovuti, emergeva come alla data della risoluzione contrattuale la utilizzatrice non fosse inadempiente, ma al contrario fosse a credito.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e, in particolare, evidenziando la legittimità delle pattuizioni economiche contenute nel contratto.
Nelle more el giudizio parte opponente esponeva che, al fine di evitare l'esecuzione forzosa del provvedimento monitorio, aveva trovato un accordo per il pagamento di somme ritenute dalla concedente dovute, con riserva di ripetizione all'esito del giudizio.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dalla è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, Parte_1
con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Preliminarmente va, tuttavia, precisato come l'accordo intercorso fra le parti nel corso del giudizio non abbia comportato la cessazione della materia del contendere relativamente alla pretesa monitoria;
parte opponente, infatti, attesta di avere raggiunto un'intesa solo al fine di scongiurare l'esecuzione immediata del decreto ingiuntivo, ossia al fine di scongiurare l'immediata restituzione dei beni oggetto del contratto di leasing, precisando tuttavia, come gli importi a tal fine pagati siano comunque ritenuti non dovuti, alla luce delle contestazioni mosse con l'atto di opposizione e a tal fine facendo esplicita riserva di ripetizione all'esito auspicato del presente giudizio.
pagina 10 di 19 Ne consegue che l'accordo di cui viene fatta menzione attenga esclusivamente alla fase propriamente esecutiva dell'ingiunzione di consegna, senza da un lato che siano venute meno le contestazioni in ordine alla legittimità della risoluzione del contratto per suo inadempimento, costituente il presupposto stesso della pretesa monitoria;
dall'altro lato senza che di tali pagamenti possa attribuirsi rilievo alcuno al fine di estendere l'oggetto del giudizio dall'accertamento della sussistenza o meno del diritto della concedente a ottenere la restituzione dei beni oggetto del contratto di leasing a una rideterminazione dei rapporti di dare e avere fra le parti, come invocato dalla difesa dell'opponente con le domande nuove proposte in corso di causa.
Fatta tale premessa, pertanto, l'oggetto del presente giudizio deve essere circoscritto al vaglio sulla fondatezza della pretesa restitutoria avanzata dalla concedente in via monitoria e, quindi, alle contestazioni mosse dall'opponente dirette a dimostrare come la avvenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria fosse illegittima, non ricorrendo il presupposto del suo inadempimento contrattuale.
- Usura.
In primo luogo la utilizzatrice ha eccepito la natura usuraria del contratto di leasing, con l'obiettivo di escludere la debenza di alcunché a titolo di interessi e, in tal modo, previo ricalcolo di quanto effettivamente dalla stessa dovuto, dimostrare come alla data della risoluzione contrattuale la Parte_1
non fosse debitrice, ma al contrario, fosse creditrice, avendo versato più di quanto
[...]
effettivamente dovuto.
Per conseguire tale obiettivo, quindi la difesa dell'opponente ha formulato la contestazione pretendendo di sommare al Tasso Effettivo Globale del contratto di Leasing il tasso concordato per gli interessi moratori e in tal modo, facendo richiamo ad alcuni precedenti giurisprudenziali, evidenziando pagina 11 di 19 come la sommatoria dei due tassi risultasse superiore al tasso soglia in materia di usura.
Sennonchè deve rilevarsi come la difesa di parte opponente cada in un equivoco interpretativo, dal momento che i precedenti giurisprudenziali invocati non sostengano in alcun modo la pretesa a sommare i due tassi di interesse, al fine di verificarne la legittimità o meno sul piano dell'usura, ma si limitano a evidenziare come il controllo dell'usurarietà degli interessi debba operare non solo con riferimento agli interessi corrispettivi, ma anche per gli interessi moratori.
In sostanza, quindi, entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.
Anche là dove, come frequentemente avviene, le parti avessero determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso,
ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo.
Nel caso di specie il tasso di interesse di mora, pattuito per l'ipotesi di ritardo nei pagamenti dei canoni concordati, è stato determinato in misura inferiore al Tasso Soglia in materia di usura, escludendo in radice la tesi della sua possibile usurarietà, senza neppure che sia necessario ulteriormente dilungarsi in ordine alla possibilità o meno di vagliare sul piano oggettivo l'usura con riferimento agli interessi di mora.
- Differenze tra il contratto di leasing e il contratto di mutuo.
pagina 12 di 19 Esclusa, pertanto, la prospettata natura usuraria del contratto in esame, va osservato come gran parte delle contestazioni sollevate muovano da un presupposto che non può trovare condivisione, ossia la sostanziale assimilazione della locazione finanziaria a un contratto di finanziamento puro e semplice.
In particolare proprio sulla base di tale premessa parte attrice ha contestato la indeterminatezza del canone pattuito, non risultando esplicitato il criterio del suo calcolo.
Sennonché, preso atto della causa mista propria del contratto di locazione finanziaria e della finalità di finanziamento che lo stesso persegue, va comunque evidenziata la natura differente di tale fattispecie contrattuale rispetto a quella del mutuo;
con la prima, infatti, la concedente acquista la proprietà del bene richiesto dall'utilizzatore, il quale corrisponde un canone periodico che, sommato al prezzo di opzione di acquisto, consente di raggiungere una equivalenza fra il prezzo di acquisto pagato e l'importo finale conseguito dall'utilizzatore, ovviamente maggiorato dall'utile riservato alla società di leasing;
con il contratto di mutuo, viceversa, il finanziatore si limita a erogare una somma di denaro,
destinata a essere restituita a scadenze programmate, con maggiorazione di interessi.
Se, quindi, il contratto di leasing normalmente persegue una finalità di finanziamento dell'utilizzatore,
mettendogli a disposizione un bene dietro pagamento di un canone periodico, si distingue tuttavia dal contratto di mutuo per le modalità con cui tale finalità viene perseguita, implicando l'acquisto della proprietà del bene da parte del concedente e la previsione contrattuale della possibilità di riacquisto dello stesso da parte dell'utilizzatore al termine della durata del rapporto.
Mentre, quindi, nel finanziamento puro le parti pattuiscono un tasso di interesse, che costituisce l'utile del mutuante, nel contratto di leasing viene pattuito, in ragione del prezzo di acquisto del bene sostenuto dalla concedente, l'importo e il numero dei ratei di canone concordati, oltre al prezzo del diritto di opzione in favore dell'utilizzatore.
pagina 13 di 19 Se così è, quindi, non trovano giustificazione gli istituti e i concetti propri di una obbligazione restitutoria vera e propria, che contraddistingue l'oggetto del contratto di mutuo, quali l'allegazione di un piano di ammortamento, così come l'indicazione di un tasso di interesse declinato nella modalità di un tasso annuo nominale e di un tasso annuo effettivo, là dove i pagamenti vengano effettuati con cadenza infrannuale.
Nel contratto di leasing, infatti, l'utilizzatore non si obbliga a una prestazione propriamente restitutoria,
ma, viceversa, è tenuto alla corresponsione di un canone periodico, la cui quantificazione viene concordata in ragione del prezzo inizialmente sostenuto dal concedente per acquistare sul mercato il bene, maggiorato del suo utile.
Non si prospetta, pertanto, un piano di ammortamento, in quanto non si ha alcun capitale da restituire;
al contrario si ha soltanto un numero di canoni da corrispondere e il prezzo di opzione, ossia proprio ciò che viene indicato in contratto, senza che si possa parlare di abbattimento di un capitale da restituire man mano che le rate vengano pagate.
La contestazione in ordine alla supposta indeterminatezza del contratto, là dove non indica il criterio di determinazione del canone, non trova pertanto alcun appiglio sul piano normativo o sistematico, in quanto ciò che in germini di trasparenza bancaria viene richiesto essere indicato in contratto è il Tasso
Leasing e non certo la formula di matematica finanziaria utilizzata dalla concedente per determinare l'ammontare del canone.
Anche la contestazione in ordine alla erroneità del Tasso Leasing indicato in contratto non porta alle conseguenze più o meno esplicitate dalla difesa dell'opponente.
Tale contestazione, infatti, presuppone la natura di tale tasso quale elemento essenziale del contratto e,
quindi, elemento oggetto della pattuizione intercorsa fra le parti.
pagina 14 di 19 Tale tesi frequentemente muove dalla disposizione di cui all'art. 117 TUB, che al quarto comma prevede che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi,
per i contratti di credito gli eventuali oneri di mora”; l'art. 3, Sezione III, delle Istruzioni di Banca
d'Italia del 25.7.2003, rubricato “Contenuto dei contratti”, precisa che “per i contratti di leasing
finanziario, in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si
verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei
canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto delle imposte) contrattualmente previsti”.
La natura di “condizione contrattuale” del Tasso Leasing, quindi, deriverebbe dal fatto che la Banca
d'Italia ha stabilito che tale tasso sia indicato “in luogo del tasso di interesse” e che, pertanto, esso sintetizza le voci di costo del finanziamento (interessi corrispettivi), di esclusiva remunerazione per il concedente, in termini di tasso di rendimento.
Sulla base di tale premessa argomentativa, si sostiene che l'ipotizzata nullità della pattuizione relativa al Tasso Leasing giustificherebbe la sua sostituzione di imperio con il Tasso BOT in forza dell'art. 117
TUB
Sennonché, così argomentando, non si tiene in giusta considerazione come il Tasso Leasing trovi la sua collocazione sul piano normativo esclusivamente a livello di normazione tecnica secondaria, difettando alcun esplicito richiamo a tale dato nella normazione primaria, a maggior ragione in sede di individuazione del contenuto del contratto;
ebbene, la disposizione tecnica sopra richiamata è contenuta nelle Istruzioni dettate dalla Banca d'Italia in materia di trasparenza contrattuale, circostanza che impone di attribuire a tale dato una valenza puramente informativa, appunto in chiave di trasparenza contrattuale e non, invece, di struttura e contenuto dell'accordo negoziale.
In sostanza, il Tasso Leasing non è oggetto di pattuizione fra le parti e sullo stesso, quindi, non si forma pagina 15 di 19 il consenso negoziale, ma è e deve essere semplicemente dichiarato in contratto, quale strumento informativo reso obbligatorio al fine di consentire all'utilizzatore di comprendere attraverso un dato di facile confrontabilità la convenienza economica (ossia il costo effettivo) del contratto.
L'oggetto del contratto di locazione finanziaria, infatti, è la messa a disposizione di un bene ad opera della concedente, dietro il versamento di canoni periodici ad opera dell'utilizzatore, con previsione di una opzione di acquisto al termine del piano concordato di versamento dei canoni;
il consenso negoziale necessario per il perfezionamento del contratto, quindi, cade sull'importo concordato quale canone periodico oggetto della prestazione posta a carico dell'utilizzatore, non sul Tasso Leasing.
Quest'ultimo, invece, rappresenta il margine di utile conseguito dalla concedente in forza del numero e dell'entità dei canoni concordati dalle parti: preso atto del prezzo di acquisto del bene sostenuto dalla concedente, in ragione del Tasso Leasing viene calcolato il canone periodico sul quale le parti scambiano il consenso negoziale, perfezionando il contratto.
In sostanza, quindi, avendo pattuito le parti la corresponsione da parte dell'utilizzatore di un canone di un determinato importo per un numero determinato di volte, il Tasso Leasing esplicita in termini percentuali con quale margine si realizzi “l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto
delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto delle
imposte) contrattualmente previsti”.
Ma, si ribadisce, ciò che viene pattuito dalle parti è l'importo e il numero dei canoni, oltre al prezzo di opzione di acquisto del bene e non, invece, il Tasso Leasing, che rappresenta il margine di utile per la concedente in forza di quelle condizioni economiche pattuite.
Se si ragionasse in modo inverso (impostazione che per la verità non troverebbe alcun appiglio sul piano normativo), la ipotizzata pattuizione ad opera delle parti del Tasso Leasing in sé considerato pagina 16 di 19 sarebbe priva di logica, in quanto tale tasso intanto assume un significato sul piano matematico, in quanto presupponga quale parametro di partenza il prezzo di acquisto del bene ad opera della concedente, il cui inserimento quale contenuto essenziale del contratto di leasing non trova riscontro alcuno sul piano normativo, a livello primario come secondario.
La funzione informativa del Tasso Leasing, quindi, è diretta a consentire all'utilizzatore, al momento della stipula del contratto, di valutare la convenienza dell'operazione di locazione finanziaria, piuttosto che procedere all'acquisto immediato del bene.
Se, quindi, il Tasso Leasing assume una valenza puramente informativa, come appunto desumibile e ricavabile dalla sua collocazione in chiave di normazione secondaria nelle disposizioni dettate in materia di trasparenza bancaria, ne consegue che le doglianze ricollegate a un suo mancato inserimento in contratto, piuttosto che alla non corretta quantificazione dei canoni rispetto al tasso dichiarato, non comportino la nullità di una clausola contrattuale, con le conseguenze invocate, ma semplicemente determineranno un possibile inadempimento contrattuale della concedente, la quale in tal modo ha violato un obbligo informativo.
Ne consegue che infondate siano le pretese dirette a invocare a diverso titolo l'applicazione del tasso sostitutivo BOT ex art. 117 comma 7 TUB al posto del Tasso Leasing, in quanto, come più volte detto,
quest'ultimo non costituisce oggetto di una pattuizione intercorsa fra le parti, ma è oggetto di una prestazione informativa a carico dell'intermediario, a fronte dell'accordo intercorso in ordine al numero di canoni e la misura degli stessi, oltre che del prezzo dell'opzione di acquisto.
Infondata è, altresì, la contestazione di nullità delle condizioni di indicizzazione del canone, per l'introduzione di una clausola floor riferita al parametro di riferimento (ossia al Tasso Euribor 3 mesi su base 365 giorni); detta clausola, infatti, ha esclusivamente l'effetto di circoscrivere l'ambito di pagina 17 di 19 operatività della indicizzazione, escludendo che il tasso possa scendere oltre la misura concordata (nel caso di specie lo spread, avendo pattuito le parti che il parametro di riferimento non sarebbe potuto scendere oltre a 0,00%, ossia in valori negativi).
La normativa secondaria richiamata da parte opponente non vieta in alcun modo la pattuizione di simili clausole, come erroneamente sostenuto, ma pretende che le stesse siano esplicitate in contratto, come appunto nel caso di specie.
Le altre contestazioni sollevate dall'opponente, infine, non indicano se e in che misura influirebbero sulla configurabilità di una inadempienza contrattuale dell'utilizzatrice, presupposto per la legittimità
della avvenuta risoluzione contrattuale e, come tali, esulano dall'oggetto del presente giudizio, come si
è detto circoscritto alla sola pretesa restitutoria del bene concesso in leasing in seguito alla risoluzione del contratto di locazione finanziaria.
Pr tale ragione, come peraltro già detto supra, esorbitante rispetto all'ambito del giudizio sono le pretese di parte opponente a rideterminare il saldo del rapporto contrattuale e, quindi, l'ammontare degli importi dovuti in forza di esso.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, l'opposizione in esame va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate in ragione del valore dei beni oggetto della pretesa restitutoria, come desumibile dal loro prezzo di acquisto (euro 143.700,00), si liquidano in complessivi euro 9.775,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.275,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
pagina 18 di 19 - rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 7151/2024 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Milano, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna parte opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
9.775,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.275,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 30 gennaio 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
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