Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 27/02/2026, n. 448
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Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione decennale e quinquennale

    La Corte ha ritenuto che le intimazioni di pagamento intermedie e le cartelle prodromiche siano state ritualmente notificate e che gli atti interruttivi abbiano impedito il decorso dei termini di prescrizione. Inoltre, la Suprema Corte ha stabilito che l'intimazione di pagamento, se non impugnata, cristallizza la pretesa impositiva.

  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica

    La Corte ha accertato la rituale notifica delle cartelle e delle intimazioni intermedie, escludendo l'omessa notifica.

  • Accolto
    Omessa motivazione sull'inammissibilità

    La Corte ha accolto l'appello, ritenendo fondati i motivi dell'ufficio e riformando la sentenza di primo grado.

  • Accolto
    Ribadita regolare notifica delle cartelle e atti interruttivi

    La Corte ha ritenuto provata la rituale notifica delle cartelle e delle intimazioni intermedie, confermando l'interruzione dei termini di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 27/02/2026, n. 448
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 448
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo