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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 27/02/2026, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 448/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UN SA, Presidente MONFREDI MARIANTONIETTA, Relatore MERRA VITO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3833/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3950/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 13 e pubblicata il 09/10/2024
1 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239050427939000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820050357129137000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820060224295806000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820060277052577000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820110439343047000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820120248013221000 TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 339/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: Rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto una serie di cartelle di pagamento (5 notificate: il 01.12.2005,
24.10.2006, 18.01.2007, 31.01.2012, 02.01.2013) per IRPEF 2001, 2002, 2003 e TARI 2010 e 2011, impugnate mediatamente attraverso la diretta impugnazione di una intimazione di pagamento notificata il 18.01.2024.
La parte lamenta: prescrizione decennale maturata per le pretese IRPEF e della TARI (termine quinquennale) anche a volere tenere per buone le date di notifica indicate. In ogni caso prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni. Comunque nullità della intimazione e delle sottese cartelle per omessa notifica.
L'ufficio si costituiva e chiedeva di dichiarare inammissibile il ricorso: le cartelle sono state tutte notificate (come documentato) e il decorso dei termini di prescrizione è stato interrotto dalla notifica di atti interruttivi intermedi.
La Corte in primo grado ha accolto il ricorso condannando l'ufficio al pagamento delle spese di lite per € 4000, per non essere stata provata al regolare notifica delle cartelle.
2 Propone appello ADER;
lamenta l'omessa motivazione sulla eccezione di inammissibilità del ricorso;
ribadisce la regolare notifica delle cartelle presupposte e di altri atti intermedi utili all'interruzione del decorso del termine di prescrizione.
Si è costituito il contribuente replicando ai motivi di appello e insistendo per la conferma della sentenza. Ripropone in via devolutiva tutti i motivi già sollevati e fatti valere in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è fondato e, pertanto, merita di essere accolto, con conseguente doverosa riforma della sentenza di primo grado.
L'atto direttamente impugnato in questa sede è una intimazione di pagamento relativa a pretese di diversa natura (sopra indicate) che sono state oggetto di ulteriori e prodromici atti.
ADER ha effettivamente provato che prima della intimazione di pagamento qui in esame sono state notificate non solo le cartelle, ma anche altre intimazioni di pagamento intermedie, non impugnate. Con le seguenti conseguenze: ogni questione in ordine alle cartelle, comprese quelle sulla omessa/nulla/irregolare notifica delle stesse, si sarebbero dovute sollevare impugnando la prima intimazione di pagamento ritualmente notificata;
le intimazioni intermedie non sono state impugnate nemmeno per vizi propri;
ogni atto (cartella o intimazione) è valido ad interrompere il decorso del termine di prescrizione (decennale o quinquennale).
Più specificatamente: risulta una intimazione di pagamento (06820149083636279000) notificata a mani proprie il 03.12.2014, mai impugnata (doc. 2 primo grado); una intimazione di pagamento
(06820169006412984000) notificata il 18.05.2016 con consegna a persona di famiglia e avviso di consegna con raccomandata (doc. 3 primo grado); una terza intimazione (06820199009782765000) notificata il 09.0.2019 con consegna a persona di famiglia e avviso spedito con raccomandata (doc. 4 primo grado).
Peraltro, anche le cartelle prodromiche sono state ritualmente notificate e sono stati prodotti i relativi documenti. E le notifiche sono state tutte (tranne una perfezionatasi per compiuta giacenza) notificate a mani del destinatario. C'è anche da dire che la notifica in proprio a mezzo posta non segue la procedura prevista per la notifica a mezzo ufficiale giudiziario ma segue le regole della notifica a mezzo posta. In particolare:
3 - cartella 06820060224295806000 è stata notificata ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73 con raccomandata con avviso di ricevimento n. 60494718657-8 consegnata a mani dello stesso destinatario (doc. 5 primo grado);
- cartella 06820060277052577000 è stata notificata ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73 con raccomandata con avviso di ricevimento n. 60496045426-8 consegnata a mani dello stesso destinatario (doc. 5 primo grado);
- cartella 06820110439343047000 è stata notificata ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73 con raccomandata con avviso di ricevimento n. 67085587241-2 consegnata a mani dello stesso destinatario (doc. 5 primo grado);
- cartella 06820120248013221000 è stata notificata ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73 con raccomandata con avviso di ricevimento n. 67100950533- 3 consegnata a mani dello stesso destinatario (doc. 5 primo grado).
Solo la cartella n. 06820050357129137000 è stata notificata persino due volte, la prima ad agosto
2005, ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73 con raccomandata AR n. 60397835933 mai ritirata per compiuta giacenza e poi anche a novembre 2005, con deposito presso la casa comunale per temporanea assenza del destinatario e avviso di avvenuto deposito.
Nessuno dei termini di prescrizione rilevanti è decorso (decennale per i tributi di natura erariale e quinquennale per i tributi locali, sanzioni e interessi) se si considerano gli atti interruttivi notificati e le sospensioni del decorso dei termini intervenute per effetto di atti normativi (legge stabilità 2014 per
6 mesi;
normativa COVID art. 68 DL 18/2020)
Da ultimo, per esigenze di completezza, è bene ricordare che la sentenza della Suprema Corte n.
6436/2025 ha recentemente stabilito che: “L' intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19, D.Lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine". Tale principio è stato poi ribadito e confermato anche dall'ulteriore recente pronunzia Cass. civ., Sez. V, Sent. n. 20476/2025
4 La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse si liquidano, tenuto conto della natura e valore della controversia nonché i parametri tabellari di riferimento, in complessivi € 1.735,50 per il primo grado e in complessivi € 1.982 per il secondo grado;
in entrambi i casi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali e accessori di legge. Spese del solo secondo grado di giudizio da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi procuratore antistatario.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e in riforma integrale della sentenza di primo grado, rigetta l'originario ricorso.
Spese del doppio grado a carico del contribuente soccombente liquidate per il primo grado in €
1.735,50; per il secondo grado in € 1.982, oltre a 15% e accessori di legge. Spese del solo secondo grado di giudizio da distrarsi a favore del difensore (avv. Difensore_1) dichiaratosi procuratore antistatario.
Milano, 9 febbraio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
ON ED VA RU
5
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UN SA, Presidente MONFREDI MARIANTONIETTA, Relatore MERRA VITO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3833/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3950/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 13 e pubblicata il 09/10/2024
1 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239050427939000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820050357129137000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820060224295806000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820060277052577000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820110439343047000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820120248013221000 TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 339/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: Rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto una serie di cartelle di pagamento (5 notificate: il 01.12.2005,
24.10.2006, 18.01.2007, 31.01.2012, 02.01.2013) per IRPEF 2001, 2002, 2003 e TARI 2010 e 2011, impugnate mediatamente attraverso la diretta impugnazione di una intimazione di pagamento notificata il 18.01.2024.
La parte lamenta: prescrizione decennale maturata per le pretese IRPEF e della TARI (termine quinquennale) anche a volere tenere per buone le date di notifica indicate. In ogni caso prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni. Comunque nullità della intimazione e delle sottese cartelle per omessa notifica.
L'ufficio si costituiva e chiedeva di dichiarare inammissibile il ricorso: le cartelle sono state tutte notificate (come documentato) e il decorso dei termini di prescrizione è stato interrotto dalla notifica di atti interruttivi intermedi.
La Corte in primo grado ha accolto il ricorso condannando l'ufficio al pagamento delle spese di lite per € 4000, per non essere stata provata al regolare notifica delle cartelle.
2 Propone appello ADER;
lamenta l'omessa motivazione sulla eccezione di inammissibilità del ricorso;
ribadisce la regolare notifica delle cartelle presupposte e di altri atti intermedi utili all'interruzione del decorso del termine di prescrizione.
Si è costituito il contribuente replicando ai motivi di appello e insistendo per la conferma della sentenza. Ripropone in via devolutiva tutti i motivi già sollevati e fatti valere in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è fondato e, pertanto, merita di essere accolto, con conseguente doverosa riforma della sentenza di primo grado.
L'atto direttamente impugnato in questa sede è una intimazione di pagamento relativa a pretese di diversa natura (sopra indicate) che sono state oggetto di ulteriori e prodromici atti.
ADER ha effettivamente provato che prima della intimazione di pagamento qui in esame sono state notificate non solo le cartelle, ma anche altre intimazioni di pagamento intermedie, non impugnate. Con le seguenti conseguenze: ogni questione in ordine alle cartelle, comprese quelle sulla omessa/nulla/irregolare notifica delle stesse, si sarebbero dovute sollevare impugnando la prima intimazione di pagamento ritualmente notificata;
le intimazioni intermedie non sono state impugnate nemmeno per vizi propri;
ogni atto (cartella o intimazione) è valido ad interrompere il decorso del termine di prescrizione (decennale o quinquennale).
Più specificatamente: risulta una intimazione di pagamento (06820149083636279000) notificata a mani proprie il 03.12.2014, mai impugnata (doc. 2 primo grado); una intimazione di pagamento
(06820169006412984000) notificata il 18.05.2016 con consegna a persona di famiglia e avviso di consegna con raccomandata (doc. 3 primo grado); una terza intimazione (06820199009782765000) notificata il 09.0.2019 con consegna a persona di famiglia e avviso spedito con raccomandata (doc. 4 primo grado).
Peraltro, anche le cartelle prodromiche sono state ritualmente notificate e sono stati prodotti i relativi documenti. E le notifiche sono state tutte (tranne una perfezionatasi per compiuta giacenza) notificate a mani del destinatario. C'è anche da dire che la notifica in proprio a mezzo posta non segue la procedura prevista per la notifica a mezzo ufficiale giudiziario ma segue le regole della notifica a mezzo posta. In particolare:
3 - cartella 06820060224295806000 è stata notificata ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73 con raccomandata con avviso di ricevimento n. 60494718657-8 consegnata a mani dello stesso destinatario (doc. 5 primo grado);
- cartella 06820060277052577000 è stata notificata ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73 con raccomandata con avviso di ricevimento n. 60496045426-8 consegnata a mani dello stesso destinatario (doc. 5 primo grado);
- cartella 06820110439343047000 è stata notificata ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73 con raccomandata con avviso di ricevimento n. 67085587241-2 consegnata a mani dello stesso destinatario (doc. 5 primo grado);
- cartella 06820120248013221000 è stata notificata ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73 con raccomandata con avviso di ricevimento n. 67100950533- 3 consegnata a mani dello stesso destinatario (doc. 5 primo grado).
Solo la cartella n. 06820050357129137000 è stata notificata persino due volte, la prima ad agosto
2005, ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73 con raccomandata AR n. 60397835933 mai ritirata per compiuta giacenza e poi anche a novembre 2005, con deposito presso la casa comunale per temporanea assenza del destinatario e avviso di avvenuto deposito.
Nessuno dei termini di prescrizione rilevanti è decorso (decennale per i tributi di natura erariale e quinquennale per i tributi locali, sanzioni e interessi) se si considerano gli atti interruttivi notificati e le sospensioni del decorso dei termini intervenute per effetto di atti normativi (legge stabilità 2014 per
6 mesi;
normativa COVID art. 68 DL 18/2020)
Da ultimo, per esigenze di completezza, è bene ricordare che la sentenza della Suprema Corte n.
6436/2025 ha recentemente stabilito che: “L' intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19, D.Lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine". Tale principio è stato poi ribadito e confermato anche dall'ulteriore recente pronunzia Cass. civ., Sez. V, Sent. n. 20476/2025
4 La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse si liquidano, tenuto conto della natura e valore della controversia nonché i parametri tabellari di riferimento, in complessivi € 1.735,50 per il primo grado e in complessivi € 1.982 per il secondo grado;
in entrambi i casi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali e accessori di legge. Spese del solo secondo grado di giudizio da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi procuratore antistatario.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e in riforma integrale della sentenza di primo grado, rigetta l'originario ricorso.
Spese del doppio grado a carico del contribuente soccombente liquidate per il primo grado in €
1.735,50; per il secondo grado in € 1.982, oltre a 15% e accessori di legge. Spese del solo secondo grado di giudizio da distrarsi a favore del difensore (avv. Difensore_1) dichiaratosi procuratore antistatario.
Milano, 9 febbraio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
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