Articolo 9 della Legge 14 luglio 1965, n. 938
Articolo 8Articolo 10
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20 agosto 1965
Art. 9.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e su proposta del Ministro di grazia e giustizia, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, sono stabilite le caratteristiche delle insegne dei nastri e dei diplomi riguardanti le concessioni di cui ai precedenti articoli.
La presente legge sostituisce ed abroga le disposizioni di cui agli articoli 107, n. 2, 109, 110, 111 e 112 del regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930 n. 1629 , nonche' le disposizioni di cui all'art. 60 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, numero 2584 .
Entrata in vigore il 20 agosto 1965