Art. 9.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e su proposta del Ministro di grazia e giustizia, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, sono stabilite le caratteristiche delle insegne dei nastri e dei diplomi riguardanti le concessioni di cui ai precedenti articoli.
La presente legge sostituisce ed abroga le disposizioni di cui agli articoli 107, n. 2, 109, 110, 111 e 112 del regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930 n. 1629 , nonche' le disposizioni di cui all'art. 60 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, numero 2584 .
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e su proposta del Ministro di grazia e giustizia, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, sono stabilite le caratteristiche delle insegne dei nastri e dei diplomi riguardanti le concessioni di cui ai precedenti articoli.
La presente legge sostituisce ed abroga le disposizioni di cui agli articoli 107, n. 2, 109, 110, 111 e 112 del regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930 n. 1629 , nonche' le disposizioni di cui all'art. 60 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, numero 2584 .