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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/11/2025, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa MA CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4988 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
(P.I.VA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'avv. Katia Cristini, all'indirizzo PEC: che la rappresenta e Email_1
difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo attrice opponente e
(C.F. – P. IVA ), in persona del CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Merate, via Statale n.
5/r, presso lo studio degli avv.ti Matteo Notaro e Francesco Marco Bianchi, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo convenuta opposta
Motivi della Decisione
Il contendere trae origine dalla notificazione del decreto ingiuntivo n.
1797/2024, emesso in data 07/06/2024, per la complessiva somma di pagina 1 di 13 €19.054,30, oltre interessi come da domanda e spese della procedura, pretesa in pagamento da per la stampa ed applicazione di sleeve (una sottile CP_1
pellicola di rivestimento con funzione estetica) su bombole spray per prodotti cosmetici (lacche, mousse) fornite dalla Parte_1
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la Parte_1
chiedeva la revoca del provvedimento monitorio, eccependo l'inadempimento di e la conseguente non debenza dell'importo ingiunto. CP_1
Al riguardo premetteva innanzitutto di aver instaurato rapporti commerciali con a cui commissionava, nel corso del 2022, con ordini n. CP_1
4500068989, n. 4500068990 e n. 4500069093 la stampa di 88.000 sleeve da applicare su bombole fornite dalla stessa al fine di poter evadere Parte_1
una fornitura nei confronti di Hair Haus Gmbh.
Durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, aveva CP_1
provveduto alla realizzazione e all'apposizione delle sleeve sulle bombole, nonché
a consegnare le varie partite di materiale finito a tra il 30/06/22 e Parte_1
il 18/07/22, per complessivi 88.099 pezzi, emettendo le seguenti fatture per complessivi €31.358,49: n. 300 del 30/06/22 per €11.794,47 con scadenza di pagamento il 10/09/22, riferita all'ordine n. 4500068989; n. 310 del 13/07/22 per complessivi €22.812,82 con scadenza di pagamento il 30/09/22, riferita agli ordini 4500068989 e 4500069093 solo per €16.989,00; n. 349 del 29/07/22 per complessivi €2.575,02 con scadenza di pagamento il 30/09/22 integralmente riferita all'ordine 4500068990.
Il materiale consegnato da era stato stoccato da CP_1 Parte_1
all'interno dei propri magazzini e, al rientro dalla chiusura estiva, in data
02/09/22, il controllo qualità di aveva constatato che le bombole Parte_1
consegnate da a seguito dell'esposizione alla luce naturale, avevano CP_1
sviluppato un “notevole mutamento cromatico” che, di fatto, le rendeva inutilizzabili.
Esponeva di aver immediatamente denunciato a i vizi delle sleeve CP_1
realizzate e applicate sulle bombole con mail del 02/09/22 (sub doc. 8 di parte pagina 2 di 13 opponente) e che con mail del 13/09/22 (sub doc. 10) aveva CP_1
riconosciuto la presenza dei vizi denunciati, concordando con la sospensione dei pagamenti dell'intera fornitura (pag. 4 della citazione).
Aggiungeva che, per un “disguido interno”, l'ufficio contabilità di Pt_1
aveva erroneamente provveduto al pagamento della fattura n. 310, riferita
[...]
per € 16.989,00 al prodotto contestato e della fattura n. 349 di €2.575,00, interamente riferita al prodotto contestato;
che, accortasi di ciò, con mail dell'1/12/22 e del 31/01/23 (sub docc. 12-13), aveva comunicato a CP_1
che, “a compensazione di quanto erroneamente pagato, non avrebbe provveduto al pagamento della fattura 403 del 30.09.22 per € 8.878,57, della fattura n. 479 per € 2.617,84 e della fattura n. 501 per € 7.557,81, per un totale di € 19.054,30”.
Tanto premesso, esponeva che il rapporto contrattuale doveva da ricondursi alla fattispecie dell'appalto, che i vizi e le difformità delle opere venivano tempestivamente denunciati in data 02/09/2022 e che si era pertanto verificato
“un gravissimo inadempimento di rispetto agli obblighi contrattuali di realizzare e CP_1
consegnare un prodotto esente da vizi e difetti, che, nel caso specifico, lo rendono, peraltro, del tutto inadatto alla sua destinazione … concretizzando ciò l'ipotesi di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1668 cc ultimo comma” (pag. 7 della citazione).
Assumeva, inoltre, di aver subito danni a causa dell'inadempimento di CP_1
nella misura di €59.788,82, per l'acquisto delle nuove bombole complete di
[...]
serigrafia.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, “A) previo accertamento dell'esistenza dei gravissimi vizi e difetti dell'opera realizzata e fornita da
e di cui agli ordini n. 4500068989/22, n. 4500068990/22 e n. CP_1 Parte_1
4500069093/22, tali da renderla del tutto inadatta all'uso, dichiarare risolto per gravissimo inadempimento il relativo contratto d'appalto e, per l'effetto, dichiarare non dovuti i seguenti importi: € 11.794,47 di cui alla fattura n. 300/22, € 16.989 di cui alla fattura n. 310/22
e € 2575,02 di cui alla fattura n. 349/22 per un totale di € 31.358,49 con conseguente condanna di alla restituzione, in favore di delle somme già percepite pari CP_1 Parte_1
pagina 3 di 13 a € 19.564,00 da compensarsi parzialmente con la minor somma di € 19.054,30 di cui alle fatture ex adverso azionate con la procedura monitoria e condanna al pagamento della residua somma di € 509,70, aumentata degli interessi moratori dal dovuto al saldo. Condannare altresì in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
in persona del suo legale rapp.te p.t., a titolo di risarcimento danni, della somma di €
59.788,82 o quella maggiore o minore che risulterà quantificata e provata in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
B) previo accertamento dell'esistenza dei gravissimi vizi e difetti della merce fornita da e di cui agli ordini CP_1
n. 4500068989/22, n. 4500068990/22 e n. 4500069093/22, tali da Parte_1
renderla del tutto inadatta all'uso, dichiarare risolto per gravissimo inadempimento il relativo contratto di vendita e, per l'effetto, dichiarare non dovuti i seguenti importi: € 11.794,47 di cui alla fattura n. 300/22, € 16.989 di cui alla fattura n. 310/22 e € 2575,02 di cui alla fattura n. 349/22 per un totale di € 31.358,49 con conseguente condanna di alla CP_1
restituzione, in favore di delle somme già percepite pari a € 19.564,00 da Parte_1
compensarsi parzialmente con la minor somma di € 19.054,30 di cui alle fatture ex adverso azionate con la procedura monitoria e condanna al pagamento della residua somma di €
509,70, aumentata degli interessi moratori dal dovuto al saldo. Condannare altresì CP_1
in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di in persona del suo Parte_1
legale rapp.te p.t., a titolo di risarcimento danni, della somma di € 59.788,82 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
C) previo accertamento dell'esistenza delle difformità, dei vizi e della mancanza di qualità dei quanto realizzato e fornito da e di cui agli ordini n. CP_1 Parte_1
4500068989/22, n. 4500068990/22 e n. 4500069093/22, dichiarare la medesima società responsabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1455 cc, come anche CP_1
richiamati dall'art. 1497 cc e, per l'effetto, dichiarare risolto per gravissimo inadempimento il relativo contratto con conseguente dichiarazione di non debenza dei seguenti importi: €
11.794,47 di cui alla fattura n. 300/22, € 16.989 di cui alla fattura n. 310/22 e €
2575,02 di cui alla fattura n. 349/22 per un totale di € 31.358,49 con conseguente condanna di alla restituzione, in favore di delle somme già percepite pari CP_1 Parte_1
pagina 4 di 13 a € 19.564,00 da compensarsi parzialmente con la minor somma di € 19.054,30 di cui alle fatture ex adverso azionate con la procedura monitoria e condanna al pagamento della residua somma di € 509,70, aumentata degli interessi moratori dal dovuto al saldo. Condannare altresì in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
in persona del suo legale rapp.te p.t., a titolo di risarcimento danni, della somma di €
59.788,82 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
D) previo accertamento dell'esistenza dei vizi dell'opera realizzata da dichiarare la medesima società responsabile ai sensi e per gli CP_1
effetti dell'art. 2043 cc e, per l'effetto, previa dichiarazione di non debenza dei seguenti importi:
€ 11.794,47 di cui alla fattura n. 300/22, € 16.989 di cui alla fattura n. 310/22 e €
2575,02 di cui alla fattura n. 349/22 per un totale di € 31.358,49, condannare CP_1
alla restituzione, in favore di delle somme già percepite pari a € 19.564,00 da Parte_1
compensarsi parzialmente con la minor somma di € 19.054,30 di cui alle fatture ex adverso azionate con la procedura monitoria e condanna al pagamento della residua somma di €
509,70, aumentata degli interessi moratori dal dovuto al saldo. Condannare altresì CP_1
in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di in persona del suo Parte_1
legale rapp.te p.t., a titolo di risarcimento danni, della somma di € 59.788,82 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali anche a titolo di rimborso forfetario 15%, gravati d'Iva e Cap come per legge”.
***
Attivato il contraddittorio, la convenuta opposta si è costituita in giudizio e ha contestato le allegazioni e le domande avversarie, chiedendone la reiezione per essere infondate in fatto e in diritto. Ha inoltre chiesto di “dichiarare inammissibili le domande svolte in via riconvenzionale in quanto esorbitanti i limiti di cui all'art. 36 c.p.c.”.
Nello specifico, ha dedotto come le forniture oggetto di contestazione erano già state oggetto di pagamento spontaneo da parte dell'attrice opponente e che la merce di cui alle forniture contestate era stata verificata da un incaricato della e che dai controlli era emersa “non solo l'estraneità di rispetto CP_1 CP_1
pagina 5 di 13 a quanto lamentato, ma anche un problema di stoccaggio in luoghi inidonei delle bombole da parte di . Pt_1
Aggiungeva che, in ogni caso, ogni contestazione su ipotetici vizi era coperta dalla intervenuta decadenza/prescrizione e che, oltretutto, la denuncia era limitata a pochi pezzi, in totale assenza di prova che il “viraggio di colore” avesse avuto incidenza sull'utilizzabilità del prodotto contenuto all'interno della bombola, “non andando ad intaccare in alcun modo le caratteristiche dello stesso;
… il
“viraggio di colore” non era neppure tale da incidere, ad esempio, sulla leggibilità dell'etichetta e delle informazioni ivi contenute (basti del resto vedere le fotografie di cui al doc.5-6-7 avversario)” (pag. 5 della comparsa).
***
Concessa la provvisoria esecutività del decreto, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali. All'udienza del 09/10/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3,
c.p.c.
***
L'opposizione proposta da nei confronti di va CP_1 Parte_1
respinta per le considerazioni di seguito esposte.
Giova premettere che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione
d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.” (così per tutte Cass. n. 25584 del
12/10/2018).
Ciò posto, l'opponente non contesta l'importo ingiunto nelle fatture poste a base del ricorso monitorio, né l'esecuzione delle prestazioni di cui alle medesime pagina 6 di 13 fatture;
né tantomeno nega di avere omesso il pagamento delle somme poste a fondamento della domanda monitoria.
Ne consegue che l'ingiungente (attore sostanziale) ha dato prova esaustiva del titolo e scadenza dell'obbligazione dedotta inadempiuta, spettando al debitore di eccepire e dimostrare l'intervenuto pagamento, ad estinzione dell'obbligazione, ovvero altro fatto impeditivo/modificativo od estintivo, idoneo a paralizzare la pretesa avversaria.
Ebbene, l'opponente ha opposto in compensazione un proprio controcredito risarcitorio da inadempimento, relativo alla fornitura di altra merce nell'ambito di altro contratto intercorso tra le parti. Nello specifico, ha dedotto che le opere realizzate dalla controparte con le forniture di cui alle fatture 300-
310-349 del 2022 erano affette da vizi e difformità, denunciati con la comunicazione del 02/09/2022, poiché realizzate in violazione delle regole dell'arte.
Ha aggiunto che, a causa dell'inerzia dell'opposta nel porre rimedio ai vizi riscontrati, era stata costretta ad incaricare una società terza per la fornitura delle nuove bombole complete di serigrafia.
Ha, quindi, assunto che il proprio inadempimento fosse giustificato o cagionato dall'inadempimento dell'opposta, così (implicitamente) sollevando l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c., e comunque (sempre implicitamente) invocando l'esimente di cui all'art. 1218 c.c.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo ha inoltre formulato la seguente domanda: “previo accertamento dell'esistenza dei gravissimi vizi e difetti dell'opera realizzata
e fornita da … tali da renderla del tutto inadatta all'uso, dichiarare risolto per CP_1
gravissimo inadempimento il relativo contratto d'appalto e, per l'effetto, dichiarare non dovuti i seguenti importi … per un totale di € 31.358,49 con conseguente condanna di alla CP_1
restituzione, in favore di delle somme già percepite pari a € 19.564,00 da Parte_1
compensarsi parzialmente con la minor somma di € 19.054,30 di cui alle fatture ex adverso azionate … e condanna al pagamento della residua somma di € 509,70 …”. pagina 7 di 13 Si tratta di una domanda di accertamento del proprio credito opposto in compensazione, al fine di paralizzare la pretesa avversaria e come tale rientra nell'alveo dell'eccezione riconvenzionale, che non esige l'osservanza delle formalità previste per la domanda riconvenzionale.
Il ricorso in opposizione introduce, come è noto, il giudizio sull'accertamento del credito oggetto del monitorio nel cui ambito l'opponente, convenuto in senso sostanziale, può fare valere anche i fatti estintivi o modificativi del credito oggetto della ingiunzione;
ciò è avvenuto nella specie dato che l'opponente per paralizzare la richiesta monitoria ha contrapposto una pretesa creditoria propria della quale ha anche chiesto l'accertamento.
“L'art.1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta,
e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione” (cfr.
Cass., sez. un., n. 23225 del 15/11/2016).
Ne consegue, dunque, in stretta aderenza al testo dell'art. 1243 comma 2
c.c., che “la compensazione giudiziale è ammessa soltanto se il giudice del merito, nel suo discrezionale apprezzamento, riconosce la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che, difettando tali condizioni, egli deve disattendere la relativa eccezione e il convenuto potrà far valere il credito in separata sede con autonomo giudizio. La verifica della sussistenza del requisito della liquidità, risolvendosi in una valutazione di fatto, è incensurabile in sede di legittimità” (Cass. n. 18775 del
26/09/2005).
*** pagina 8 di 13 Orbene, il credito vantato dall'opponente non trova adeguata prova nella allegazione e nella documentazione prodotta in giudizio, onde non è fondata l'ulteriore domanda riconvenzionale dell'opponente.
Va infatti evidenziato che “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto,
l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore
l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche “per facta concludentia”, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare
l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova” (Cass. 19146/20139).
Ora, dal contenuto degli scritti difensivi dell'odierna parte opponente risulta in modo lineare che, nel caso di specie, la fornitura è stata portata a compimento: ha provveduto quindi alla realizzazione delle Sleeve e all'apposizione sulle bombole, CP_1
nonché a consegnare le varie partite del materiale finito a tra il 30.06.22 e il Parte_1
18.07.22, per complessivi 88.099 pezzi, di cui n. 58.054 nel formato da 300ml e n. 30.045 nel formato 100ml” (pag. 3 della citazione). La mancata ultimazione dell'opera non solo non è nemmeno paventata, ma la stessa opponente deduce l'inadempimento della controparte all'obbligazione di eseguire a regola d'arte i lavori commissionati, con ciò palesando la volontà di contestare, in sostanza, la difformità dei lavori (regolarmente completati) rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto.
Conseguentemente, una volta accertato che i lavori commissionati sono stati ultimati, spettava all'opponente dare prova dell'inadempimento, ossia della presenza di vizi e difetti dell'opera ultimata.
Ora, nella controversia in esame sussistono numerosi elementi probatori pagina 9 di 13 che depongono sia nel senso della radicale assenza di vizi originari nella fornitura ultimata e consegnata da sia della assoluta non imputabilità di detti CP_1
vizi all'esecuzione dell'opera da parte di quest'ultima.
Il vizio lamentato dall'attrice attiene al mutamento di colore delle sleeve realizzate da (cfr. docc. 5-6-7 al fascicolo opponente). CP_1
Non solo non vi è prova che tale difetto esistesse già al momento della consegna e dell'ultimazione delle lavorazioni, ma vi sono numerosi elementi indiziari che depongono nel senso che i problemi abbiano interessato il materiale nella fase di custodia da parte della stessa committente. Invero, quanto al
“viraggio di colore” – che in ogni caso non sembra affliggere la funzionalità o il valore del prodotto – non vi è prova (e la prova incombeva sull'attrice) che il vizio fosse esistente al momento della consegna, cioè nell'ultimo momento in cui la merce era nella sfera di controllo della visto che – come emerge CP_1
dalle allegazioni di parte attrice – la difformità veniva rilevata dopo oltre due mesi dalla fornitura.
Del resto, appare del tutto improbabile che l'opponente non abbia rilevato difetti palesi, come la variazione di colore (si vedano le foto prodotte dalla stessa attrice che evidenziano queste problematiche), difetti che avrebbero dovuto essere facilmente individuabili e risultare evidenti ad un semplice colpo d'occhio.
Il fatto che nessuna partita di merce sia stata rifiutata o contestata al momento della consegna o nell'immediatezza della stessa, costituisce elemento indiziario più che significativo al fine di escludere l'esistenza dei difetti all'atto della consegna.
Nemmeno è stato dimostrato da parte opponente – che ne era onerata ex art. 2697 c.c. – che i vizi che affliggevano la fornitura fossero occulti, sicché, in mancanza di tale prova, deve ritenersi che l'accettazione dell'opera precluda all'opponente, allora committente, qualsivoglia possibilità di contestazione al riguardo.
pagina 10 di 13 Invero, la contestazione relativa alla fornitura commissionata a è CP_1
effettuata apoditticamente, semplicemente affermando che le bombole, mentre si trovavano nella disponibilità di “a seguito di semplice esposizione alla Parte_1
luce naturale, avevano subito un notevole mutamento cromatico delle sleeve, con conseguente inutilizzabilità delle stesse per essere divenute inadatte alla loro destinazione. E' infatti incontestabile che una bombola spray, contenente prodotti per capelli destinata al commercio al minuto, debba necessariamente essere esposta alla luce in negozi e vetrine e debba, quindi, restare integra anche nell'involucro esterno”, senza la minima indicazione dell'inadempimento a carico di CP_1
A ben vedere, infatti, nelle controversie in materia di appalto e di contratti d'opera è particolarmente avvertita l'esigenza che l'attore fornisca in modo circostanziato la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, allegando e provando
– in modo specifico – le contestazioni sollevate: egli non può limitarsi ad allegazioni generiche, atteso che ciò finirebbe con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità.
Nelle mail del 02/09/2022 e 09/09/2022, prodotte da parte opponente sub docc. 8-9, l'odierna opponente non contestata la presenza di specifici vizi e difetti imputabili all'opposta, ma si limita a chiederle di “trovare una soluzione al problema e consentirci di rispettare tempi di produzione e consegna” (mail del 02/09/22) e a comunicare la sospensione del pagamento a causa di materiale ricevuto/consegnato “NON CONFORME” (mail del 09/09/22).
Emerge, però, dalle stesse allegazioni di parte opponente che il vizio o difformità non esisteva al momento della consegna della fornitura ma è emerso a distanza di oltre due mesi dalla ricezione della stessa e che le problematiche hanno interessato il materiale nella fase della custodia da parte della stessa committente in seguito ad “esposizione alla luce naturale” (in condizioni che non è dato esattamente conoscere).
Né risulta e tantomeno è stato allegato che la tenuta del colore a seguito di esposizione a luce naturale stata richiesta come specifica caratteristica per un pagina 11 di 13 prodotto normalmente destinato a rimanere in ambienti chiusi con luce artificiale.
In altre parole, l'allegazione contenuta in citazione riporta una descrizione dei fatti, nonché dei vizi e difetti, del tutto generica e sommaria, nonché frutto di una valutazione unilaterale dell'attrice e non più verificabile.
Va infine escluso che la convenuta abbia, tramite propri rappresentanti, operato un riconoscimento della esistenza di vizi o difetti originari. Invero, con comunicazione del 13/09/2022, a seguito della segnalazione di Parte_1
ha autorizzato la sospensione temporanea dei pagamenti in attesa CP_1
dell'esecuzione di ulteriori verifiche, ma non risulta che abbia riconosciuto la concreta presenza di vizi occulti o non rilevabili. Al contrario, in tale comunicazione riferisce che “preso atto della vostra segnalazione abbiamo CP_1
verificato tutti i processi produttivi al fine di individuarne una possibile causa. Film, colori, parametri di stampa e applicazione sono risultati tutti conformi;
il film e i colori utilizzati non hanno evidenziato alcun difetto riconducibile a perdita di performance dovute alle scadenze dei materiali” e si limita ad affermare che “non ci è stato possibile ritornare in produzione con la certezza di ovviare al problema” (all. sub doc. 10 alla citazione).
***
Le considerazioni che precedono valgono a precludere l'accoglimento delle deduzioni dell'attrice e le conseguenti domande riconvenzionali. Non vi è prova alcuna che la fornitura in contestazione presentasse i vizi al momento della consegna, né che la difformità di colore sia imputabile all'errata esecuzione da parte della convenuta;
anzi tutto sembra deporre nel senso che il vizio lamentato si sia in realtà prodotto durante il periodo di stoccaggio da parte di Parte_1
in attesa della consegna ai clienti finali (in condizioni che non è dato conoscere e non più verificabili).
Va quindi respinta la domanda di risoluzione e di risarcimento dei danni connessi ai presunti vizi della fornitura, essendo risultate prive di supporto probatorio alcuno che permettesse di verificare sia la fondatezza dei vizi e la gravità degli stessi (tali da giustificare la risoluzione del contratto), sia pagina 12 di 13 l'imputabilità all'operato della convenuta.
In conclusione, respinte tutte le domande riconvenzionali formulate dalla nei confronti della l'opposizione deve essere rigettata Parte_1 CP_1
ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
***
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori, sulla base dei parametri contemplati dalle vigenti Tariffe.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e dichiara esecutivo il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1797/2024, emesso in data 07/06/2024 dal Tribunale di
Monza;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in €5.077,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come Parte_2
per legge.
07/11/2025 il giudice
MA CO
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa MA CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4988 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
(P.I.VA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'avv. Katia Cristini, all'indirizzo PEC: che la rappresenta e Email_1
difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo attrice opponente e
(C.F. – P. IVA ), in persona del CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Merate, via Statale n.
5/r, presso lo studio degli avv.ti Matteo Notaro e Francesco Marco Bianchi, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo convenuta opposta
Motivi della Decisione
Il contendere trae origine dalla notificazione del decreto ingiuntivo n.
1797/2024, emesso in data 07/06/2024, per la complessiva somma di pagina 1 di 13 €19.054,30, oltre interessi come da domanda e spese della procedura, pretesa in pagamento da per la stampa ed applicazione di sleeve (una sottile CP_1
pellicola di rivestimento con funzione estetica) su bombole spray per prodotti cosmetici (lacche, mousse) fornite dalla Parte_1
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la Parte_1
chiedeva la revoca del provvedimento monitorio, eccependo l'inadempimento di e la conseguente non debenza dell'importo ingiunto. CP_1
Al riguardo premetteva innanzitutto di aver instaurato rapporti commerciali con a cui commissionava, nel corso del 2022, con ordini n. CP_1
4500068989, n. 4500068990 e n. 4500069093 la stampa di 88.000 sleeve da applicare su bombole fornite dalla stessa al fine di poter evadere Parte_1
una fornitura nei confronti di Hair Haus Gmbh.
Durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, aveva CP_1
provveduto alla realizzazione e all'apposizione delle sleeve sulle bombole, nonché
a consegnare le varie partite di materiale finito a tra il 30/06/22 e Parte_1
il 18/07/22, per complessivi 88.099 pezzi, emettendo le seguenti fatture per complessivi €31.358,49: n. 300 del 30/06/22 per €11.794,47 con scadenza di pagamento il 10/09/22, riferita all'ordine n. 4500068989; n. 310 del 13/07/22 per complessivi €22.812,82 con scadenza di pagamento il 30/09/22, riferita agli ordini 4500068989 e 4500069093 solo per €16.989,00; n. 349 del 29/07/22 per complessivi €2.575,02 con scadenza di pagamento il 30/09/22 integralmente riferita all'ordine 4500068990.
Il materiale consegnato da era stato stoccato da CP_1 Parte_1
all'interno dei propri magazzini e, al rientro dalla chiusura estiva, in data
02/09/22, il controllo qualità di aveva constatato che le bombole Parte_1
consegnate da a seguito dell'esposizione alla luce naturale, avevano CP_1
sviluppato un “notevole mutamento cromatico” che, di fatto, le rendeva inutilizzabili.
Esponeva di aver immediatamente denunciato a i vizi delle sleeve CP_1
realizzate e applicate sulle bombole con mail del 02/09/22 (sub doc. 8 di parte pagina 2 di 13 opponente) e che con mail del 13/09/22 (sub doc. 10) aveva CP_1
riconosciuto la presenza dei vizi denunciati, concordando con la sospensione dei pagamenti dell'intera fornitura (pag. 4 della citazione).
Aggiungeva che, per un “disguido interno”, l'ufficio contabilità di Pt_1
aveva erroneamente provveduto al pagamento della fattura n. 310, riferita
[...]
per € 16.989,00 al prodotto contestato e della fattura n. 349 di €2.575,00, interamente riferita al prodotto contestato;
che, accortasi di ciò, con mail dell'1/12/22 e del 31/01/23 (sub docc. 12-13), aveva comunicato a CP_1
che, “a compensazione di quanto erroneamente pagato, non avrebbe provveduto al pagamento della fattura 403 del 30.09.22 per € 8.878,57, della fattura n. 479 per € 2.617,84 e della fattura n. 501 per € 7.557,81, per un totale di € 19.054,30”.
Tanto premesso, esponeva che il rapporto contrattuale doveva da ricondursi alla fattispecie dell'appalto, che i vizi e le difformità delle opere venivano tempestivamente denunciati in data 02/09/2022 e che si era pertanto verificato
“un gravissimo inadempimento di rispetto agli obblighi contrattuali di realizzare e CP_1
consegnare un prodotto esente da vizi e difetti, che, nel caso specifico, lo rendono, peraltro, del tutto inadatto alla sua destinazione … concretizzando ciò l'ipotesi di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1668 cc ultimo comma” (pag. 7 della citazione).
Assumeva, inoltre, di aver subito danni a causa dell'inadempimento di CP_1
nella misura di €59.788,82, per l'acquisto delle nuove bombole complete di
[...]
serigrafia.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, “A) previo accertamento dell'esistenza dei gravissimi vizi e difetti dell'opera realizzata e fornita da
e di cui agli ordini n. 4500068989/22, n. 4500068990/22 e n. CP_1 Parte_1
4500069093/22, tali da renderla del tutto inadatta all'uso, dichiarare risolto per gravissimo inadempimento il relativo contratto d'appalto e, per l'effetto, dichiarare non dovuti i seguenti importi: € 11.794,47 di cui alla fattura n. 300/22, € 16.989 di cui alla fattura n. 310/22
e € 2575,02 di cui alla fattura n. 349/22 per un totale di € 31.358,49 con conseguente condanna di alla restituzione, in favore di delle somme già percepite pari CP_1 Parte_1
pagina 3 di 13 a € 19.564,00 da compensarsi parzialmente con la minor somma di € 19.054,30 di cui alle fatture ex adverso azionate con la procedura monitoria e condanna al pagamento della residua somma di € 509,70, aumentata degli interessi moratori dal dovuto al saldo. Condannare altresì in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
in persona del suo legale rapp.te p.t., a titolo di risarcimento danni, della somma di €
59.788,82 o quella maggiore o minore che risulterà quantificata e provata in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
B) previo accertamento dell'esistenza dei gravissimi vizi e difetti della merce fornita da e di cui agli ordini CP_1
n. 4500068989/22, n. 4500068990/22 e n. 4500069093/22, tali da Parte_1
renderla del tutto inadatta all'uso, dichiarare risolto per gravissimo inadempimento il relativo contratto di vendita e, per l'effetto, dichiarare non dovuti i seguenti importi: € 11.794,47 di cui alla fattura n. 300/22, € 16.989 di cui alla fattura n. 310/22 e € 2575,02 di cui alla fattura n. 349/22 per un totale di € 31.358,49 con conseguente condanna di alla CP_1
restituzione, in favore di delle somme già percepite pari a € 19.564,00 da Parte_1
compensarsi parzialmente con la minor somma di € 19.054,30 di cui alle fatture ex adverso azionate con la procedura monitoria e condanna al pagamento della residua somma di €
509,70, aumentata degli interessi moratori dal dovuto al saldo. Condannare altresì CP_1
in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di in persona del suo Parte_1
legale rapp.te p.t., a titolo di risarcimento danni, della somma di € 59.788,82 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
C) previo accertamento dell'esistenza delle difformità, dei vizi e della mancanza di qualità dei quanto realizzato e fornito da e di cui agli ordini n. CP_1 Parte_1
4500068989/22, n. 4500068990/22 e n. 4500069093/22, dichiarare la medesima società responsabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1455 cc, come anche CP_1
richiamati dall'art. 1497 cc e, per l'effetto, dichiarare risolto per gravissimo inadempimento il relativo contratto con conseguente dichiarazione di non debenza dei seguenti importi: €
11.794,47 di cui alla fattura n. 300/22, € 16.989 di cui alla fattura n. 310/22 e €
2575,02 di cui alla fattura n. 349/22 per un totale di € 31.358,49 con conseguente condanna di alla restituzione, in favore di delle somme già percepite pari CP_1 Parte_1
pagina 4 di 13 a € 19.564,00 da compensarsi parzialmente con la minor somma di € 19.054,30 di cui alle fatture ex adverso azionate con la procedura monitoria e condanna al pagamento della residua somma di € 509,70, aumentata degli interessi moratori dal dovuto al saldo. Condannare altresì in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
in persona del suo legale rapp.te p.t., a titolo di risarcimento danni, della somma di €
59.788,82 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
D) previo accertamento dell'esistenza dei vizi dell'opera realizzata da dichiarare la medesima società responsabile ai sensi e per gli CP_1
effetti dell'art. 2043 cc e, per l'effetto, previa dichiarazione di non debenza dei seguenti importi:
€ 11.794,47 di cui alla fattura n. 300/22, € 16.989 di cui alla fattura n. 310/22 e €
2575,02 di cui alla fattura n. 349/22 per un totale di € 31.358,49, condannare CP_1
alla restituzione, in favore di delle somme già percepite pari a € 19.564,00 da Parte_1
compensarsi parzialmente con la minor somma di € 19.054,30 di cui alle fatture ex adverso azionate con la procedura monitoria e condanna al pagamento della residua somma di €
509,70, aumentata degli interessi moratori dal dovuto al saldo. Condannare altresì CP_1
in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di in persona del suo Parte_1
legale rapp.te p.t., a titolo di risarcimento danni, della somma di € 59.788,82 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali anche a titolo di rimborso forfetario 15%, gravati d'Iva e Cap come per legge”.
***
Attivato il contraddittorio, la convenuta opposta si è costituita in giudizio e ha contestato le allegazioni e le domande avversarie, chiedendone la reiezione per essere infondate in fatto e in diritto. Ha inoltre chiesto di “dichiarare inammissibili le domande svolte in via riconvenzionale in quanto esorbitanti i limiti di cui all'art. 36 c.p.c.”.
Nello specifico, ha dedotto come le forniture oggetto di contestazione erano già state oggetto di pagamento spontaneo da parte dell'attrice opponente e che la merce di cui alle forniture contestate era stata verificata da un incaricato della e che dai controlli era emersa “non solo l'estraneità di rispetto CP_1 CP_1
pagina 5 di 13 a quanto lamentato, ma anche un problema di stoccaggio in luoghi inidonei delle bombole da parte di . Pt_1
Aggiungeva che, in ogni caso, ogni contestazione su ipotetici vizi era coperta dalla intervenuta decadenza/prescrizione e che, oltretutto, la denuncia era limitata a pochi pezzi, in totale assenza di prova che il “viraggio di colore” avesse avuto incidenza sull'utilizzabilità del prodotto contenuto all'interno della bombola, “non andando ad intaccare in alcun modo le caratteristiche dello stesso;
… il
“viraggio di colore” non era neppure tale da incidere, ad esempio, sulla leggibilità dell'etichetta e delle informazioni ivi contenute (basti del resto vedere le fotografie di cui al doc.5-6-7 avversario)” (pag. 5 della comparsa).
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Concessa la provvisoria esecutività del decreto, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali. All'udienza del 09/10/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3,
c.p.c.
***
L'opposizione proposta da nei confronti di va CP_1 Parte_1
respinta per le considerazioni di seguito esposte.
Giova premettere che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione
d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.” (così per tutte Cass. n. 25584 del
12/10/2018).
Ciò posto, l'opponente non contesta l'importo ingiunto nelle fatture poste a base del ricorso monitorio, né l'esecuzione delle prestazioni di cui alle medesime pagina 6 di 13 fatture;
né tantomeno nega di avere omesso il pagamento delle somme poste a fondamento della domanda monitoria.
Ne consegue che l'ingiungente (attore sostanziale) ha dato prova esaustiva del titolo e scadenza dell'obbligazione dedotta inadempiuta, spettando al debitore di eccepire e dimostrare l'intervenuto pagamento, ad estinzione dell'obbligazione, ovvero altro fatto impeditivo/modificativo od estintivo, idoneo a paralizzare la pretesa avversaria.
Ebbene, l'opponente ha opposto in compensazione un proprio controcredito risarcitorio da inadempimento, relativo alla fornitura di altra merce nell'ambito di altro contratto intercorso tra le parti. Nello specifico, ha dedotto che le opere realizzate dalla controparte con le forniture di cui alle fatture 300-
310-349 del 2022 erano affette da vizi e difformità, denunciati con la comunicazione del 02/09/2022, poiché realizzate in violazione delle regole dell'arte.
Ha aggiunto che, a causa dell'inerzia dell'opposta nel porre rimedio ai vizi riscontrati, era stata costretta ad incaricare una società terza per la fornitura delle nuove bombole complete di serigrafia.
Ha, quindi, assunto che il proprio inadempimento fosse giustificato o cagionato dall'inadempimento dell'opposta, così (implicitamente) sollevando l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c., e comunque (sempre implicitamente) invocando l'esimente di cui all'art. 1218 c.c.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo ha inoltre formulato la seguente domanda: “previo accertamento dell'esistenza dei gravissimi vizi e difetti dell'opera realizzata
e fornita da … tali da renderla del tutto inadatta all'uso, dichiarare risolto per CP_1
gravissimo inadempimento il relativo contratto d'appalto e, per l'effetto, dichiarare non dovuti i seguenti importi … per un totale di € 31.358,49 con conseguente condanna di alla CP_1
restituzione, in favore di delle somme già percepite pari a € 19.564,00 da Parte_1
compensarsi parzialmente con la minor somma di € 19.054,30 di cui alle fatture ex adverso azionate … e condanna al pagamento della residua somma di € 509,70 …”. pagina 7 di 13 Si tratta di una domanda di accertamento del proprio credito opposto in compensazione, al fine di paralizzare la pretesa avversaria e come tale rientra nell'alveo dell'eccezione riconvenzionale, che non esige l'osservanza delle formalità previste per la domanda riconvenzionale.
Il ricorso in opposizione introduce, come è noto, il giudizio sull'accertamento del credito oggetto del monitorio nel cui ambito l'opponente, convenuto in senso sostanziale, può fare valere anche i fatti estintivi o modificativi del credito oggetto della ingiunzione;
ciò è avvenuto nella specie dato che l'opponente per paralizzare la richiesta monitoria ha contrapposto una pretesa creditoria propria della quale ha anche chiesto l'accertamento.
“L'art.1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta,
e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione” (cfr.
Cass., sez. un., n. 23225 del 15/11/2016).
Ne consegue, dunque, in stretta aderenza al testo dell'art. 1243 comma 2
c.c., che “la compensazione giudiziale è ammessa soltanto se il giudice del merito, nel suo discrezionale apprezzamento, riconosce la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che, difettando tali condizioni, egli deve disattendere la relativa eccezione e il convenuto potrà far valere il credito in separata sede con autonomo giudizio. La verifica della sussistenza del requisito della liquidità, risolvendosi in una valutazione di fatto, è incensurabile in sede di legittimità” (Cass. n. 18775 del
26/09/2005).
*** pagina 8 di 13 Orbene, il credito vantato dall'opponente non trova adeguata prova nella allegazione e nella documentazione prodotta in giudizio, onde non è fondata l'ulteriore domanda riconvenzionale dell'opponente.
Va infatti evidenziato che “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto,
l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore
l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche “per facta concludentia”, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare
l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova” (Cass. 19146/20139).
Ora, dal contenuto degli scritti difensivi dell'odierna parte opponente risulta in modo lineare che, nel caso di specie, la fornitura è stata portata a compimento: ha provveduto quindi alla realizzazione delle Sleeve e all'apposizione sulle bombole, CP_1
nonché a consegnare le varie partite del materiale finito a tra il 30.06.22 e il Parte_1
18.07.22, per complessivi 88.099 pezzi, di cui n. 58.054 nel formato da 300ml e n. 30.045 nel formato 100ml” (pag. 3 della citazione). La mancata ultimazione dell'opera non solo non è nemmeno paventata, ma la stessa opponente deduce l'inadempimento della controparte all'obbligazione di eseguire a regola d'arte i lavori commissionati, con ciò palesando la volontà di contestare, in sostanza, la difformità dei lavori (regolarmente completati) rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto.
Conseguentemente, una volta accertato che i lavori commissionati sono stati ultimati, spettava all'opponente dare prova dell'inadempimento, ossia della presenza di vizi e difetti dell'opera ultimata.
Ora, nella controversia in esame sussistono numerosi elementi probatori pagina 9 di 13 che depongono sia nel senso della radicale assenza di vizi originari nella fornitura ultimata e consegnata da sia della assoluta non imputabilità di detti CP_1
vizi all'esecuzione dell'opera da parte di quest'ultima.
Il vizio lamentato dall'attrice attiene al mutamento di colore delle sleeve realizzate da (cfr. docc. 5-6-7 al fascicolo opponente). CP_1
Non solo non vi è prova che tale difetto esistesse già al momento della consegna e dell'ultimazione delle lavorazioni, ma vi sono numerosi elementi indiziari che depongono nel senso che i problemi abbiano interessato il materiale nella fase di custodia da parte della stessa committente. Invero, quanto al
“viraggio di colore” – che in ogni caso non sembra affliggere la funzionalità o il valore del prodotto – non vi è prova (e la prova incombeva sull'attrice) che il vizio fosse esistente al momento della consegna, cioè nell'ultimo momento in cui la merce era nella sfera di controllo della visto che – come emerge CP_1
dalle allegazioni di parte attrice – la difformità veniva rilevata dopo oltre due mesi dalla fornitura.
Del resto, appare del tutto improbabile che l'opponente non abbia rilevato difetti palesi, come la variazione di colore (si vedano le foto prodotte dalla stessa attrice che evidenziano queste problematiche), difetti che avrebbero dovuto essere facilmente individuabili e risultare evidenti ad un semplice colpo d'occhio.
Il fatto che nessuna partita di merce sia stata rifiutata o contestata al momento della consegna o nell'immediatezza della stessa, costituisce elemento indiziario più che significativo al fine di escludere l'esistenza dei difetti all'atto della consegna.
Nemmeno è stato dimostrato da parte opponente – che ne era onerata ex art. 2697 c.c. – che i vizi che affliggevano la fornitura fossero occulti, sicché, in mancanza di tale prova, deve ritenersi che l'accettazione dell'opera precluda all'opponente, allora committente, qualsivoglia possibilità di contestazione al riguardo.
pagina 10 di 13 Invero, la contestazione relativa alla fornitura commissionata a è CP_1
effettuata apoditticamente, semplicemente affermando che le bombole, mentre si trovavano nella disponibilità di “a seguito di semplice esposizione alla Parte_1
luce naturale, avevano subito un notevole mutamento cromatico delle sleeve, con conseguente inutilizzabilità delle stesse per essere divenute inadatte alla loro destinazione. E' infatti incontestabile che una bombola spray, contenente prodotti per capelli destinata al commercio al minuto, debba necessariamente essere esposta alla luce in negozi e vetrine e debba, quindi, restare integra anche nell'involucro esterno”, senza la minima indicazione dell'inadempimento a carico di CP_1
A ben vedere, infatti, nelle controversie in materia di appalto e di contratti d'opera è particolarmente avvertita l'esigenza che l'attore fornisca in modo circostanziato la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, allegando e provando
– in modo specifico – le contestazioni sollevate: egli non può limitarsi ad allegazioni generiche, atteso che ciò finirebbe con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità.
Nelle mail del 02/09/2022 e 09/09/2022, prodotte da parte opponente sub docc. 8-9, l'odierna opponente non contestata la presenza di specifici vizi e difetti imputabili all'opposta, ma si limita a chiederle di “trovare una soluzione al problema e consentirci di rispettare tempi di produzione e consegna” (mail del 02/09/22) e a comunicare la sospensione del pagamento a causa di materiale ricevuto/consegnato “NON CONFORME” (mail del 09/09/22).
Emerge, però, dalle stesse allegazioni di parte opponente che il vizio o difformità non esisteva al momento della consegna della fornitura ma è emerso a distanza di oltre due mesi dalla ricezione della stessa e che le problematiche hanno interessato il materiale nella fase della custodia da parte della stessa committente in seguito ad “esposizione alla luce naturale” (in condizioni che non è dato esattamente conoscere).
Né risulta e tantomeno è stato allegato che la tenuta del colore a seguito di esposizione a luce naturale stata richiesta come specifica caratteristica per un pagina 11 di 13 prodotto normalmente destinato a rimanere in ambienti chiusi con luce artificiale.
In altre parole, l'allegazione contenuta in citazione riporta una descrizione dei fatti, nonché dei vizi e difetti, del tutto generica e sommaria, nonché frutto di una valutazione unilaterale dell'attrice e non più verificabile.
Va infine escluso che la convenuta abbia, tramite propri rappresentanti, operato un riconoscimento della esistenza di vizi o difetti originari. Invero, con comunicazione del 13/09/2022, a seguito della segnalazione di Parte_1
ha autorizzato la sospensione temporanea dei pagamenti in attesa CP_1
dell'esecuzione di ulteriori verifiche, ma non risulta che abbia riconosciuto la concreta presenza di vizi occulti o non rilevabili. Al contrario, in tale comunicazione riferisce che “preso atto della vostra segnalazione abbiamo CP_1
verificato tutti i processi produttivi al fine di individuarne una possibile causa. Film, colori, parametri di stampa e applicazione sono risultati tutti conformi;
il film e i colori utilizzati non hanno evidenziato alcun difetto riconducibile a perdita di performance dovute alle scadenze dei materiali” e si limita ad affermare che “non ci è stato possibile ritornare in produzione con la certezza di ovviare al problema” (all. sub doc. 10 alla citazione).
***
Le considerazioni che precedono valgono a precludere l'accoglimento delle deduzioni dell'attrice e le conseguenti domande riconvenzionali. Non vi è prova alcuna che la fornitura in contestazione presentasse i vizi al momento della consegna, né che la difformità di colore sia imputabile all'errata esecuzione da parte della convenuta;
anzi tutto sembra deporre nel senso che il vizio lamentato si sia in realtà prodotto durante il periodo di stoccaggio da parte di Parte_1
in attesa della consegna ai clienti finali (in condizioni che non è dato conoscere e non più verificabili).
Va quindi respinta la domanda di risoluzione e di risarcimento dei danni connessi ai presunti vizi della fornitura, essendo risultate prive di supporto probatorio alcuno che permettesse di verificare sia la fondatezza dei vizi e la gravità degli stessi (tali da giustificare la risoluzione del contratto), sia pagina 12 di 13 l'imputabilità all'operato della convenuta.
In conclusione, respinte tutte le domande riconvenzionali formulate dalla nei confronti della l'opposizione deve essere rigettata Parte_1 CP_1
ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
***
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori, sulla base dei parametri contemplati dalle vigenti Tariffe.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e dichiara esecutivo il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1797/2024, emesso in data 07/06/2024 dal Tribunale di
Monza;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in €5.077,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come Parte_2
per legge.
07/11/2025 il giudice
MA CO
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