Art. 9.
I magistrati destinati ad altri uffici o investiti di speciali incarichi o mansioni possono partecipare ai lavori della Corte dei conti, sempre che il Presidente della Corte medesima, udito il Consiglio di presidenza, riconosca che non vi siano ragioni di incompatibilita'.
I magistrati destinati ad altri uffici o investiti di speciali incarichi o mansioni possono partecipare ai lavori della Corte dei conti, sempre che il Presidente della Corte medesima, udito il Consiglio di presidenza, riconosca che non vi siano ragioni di incompatibilita'.