Articolo 9 della Legge 21 marzo 1953, n. 161
Articolo 8Articolo 10
Versione
16 aprile 1953
Art. 9.
I magistrati destinati ad altri uffici o investiti di speciali incarichi o mansioni possono partecipare ai lavori della Corte dei conti, sempre che il Presidente della Corte medesima, udito il Consiglio di presidenza, riconosca che non vi siano ragioni di incompatibilita'.
Entrata in vigore il 16 aprile 1953
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