CASS
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 38676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38676 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: UL NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RI DE LL, la quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore, non comparso in udienza, il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per un nuovo esame;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 6700 del 26.2.2025, ha confermato la condanna di UL NI alla pena di un anno e otto mesi di reclusione pronunciata dal Gup presso il Tribunale di Napoli per plurime violazione dell'art. 75 comma 2 decreto legislativo n. 159 del 2011 commesse il 12, il 15 e il 26 ottobre 2017. Ha rilevato che il decreto di sottoposizione agli obblighi è stato notificato a UL il 16.6.2017, come risultante dal relativo verbale sottoscritto dall'interessato, e che la misura di prevenzione, irrogata per cinque anni con provvedimento n. Penale Sent. Sez. 1 Num. 38676 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: TT LV Data Udienza: 24/10/2025 205/2012, non era perenta in quanto il sottoposto era stato ininterrottamente detenuto dal 15.5.2013 al 15.6.2017. Ha, quindi, osservato che la modifica normativa introdotta dalla L. n. 161 del 2017, impone la rivalutazione della pericolosità solo a fronte di una detenzione per espiazione pena che si sia protratta per almeno due anni e che analoga previsione non sussiste nel caso in cui lo stato detentivo trovi il proprio titolo in un ordinanza applicativa di misura cautelare, in quanto da tale stato esula ogni finalità rieducativa, che giustifichi un obbligo di rivalutazione in sede di nuova sottoposizione alla misura. Ha aggiunto che nella vicenda in esame non è neanche applicabile il principio secondo cui l'obbligo di rivalutazione della pericolosità sociale sussiste anche quando l'esecuzione della misura sia rimasta sospesa per la sottoposizione del proposto ad un titolo cautelare cui abbia fatto seguito, senza soluzione di continuità, l'espiazione della pena, in quanto, nel caso in oggetto, la custodia cautelare ha seguito e non preceduto la detenzione. Nel caso di specie, UL, tratto in arresto in data 15.5.2013 con fine pena previsto per il 19.4.2014, veniva sottoposto a misura cautelare di tipo custodiale dal 22.1.2014 sino al 15.6.2017. Poiché la risottoposizione alla misura di prevenzione avveniva a valle di una carcerazione per un titolo cautelare eseguito quando UL aveva espiato solo pochi mesi di pena definitiva, non era necessario sottoporlo a nuova valutazione di pericolosità, sicché la sottoposizione agli obblighi era da ritenersi legittima. La ripetuta violazione delle prescrizioni in data 12.10., 15.10 e 26.10 2017 integrava, pertanto, i reati contestati. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione UL NI, tramite il proprio difensore, articolando il seguente motivo di ricorso che, di seguito, viene enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: Erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c. 1 lett. 8) c.p.p. in relazione all'art. 14 c. 2 ter d.lgs n. 159 del 2011, così come modificato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2024. Rappresenta il ricorrente che, a seguito della menzionata sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittima la norma limitatamente alle parole «se esso si è protratto per almeno due anni>>, una volta cessato lo stato di detenzione, il Tribunale deve nuovamente sottoporre l'interessato alla valutazione di persistenza della pericolosità sociale prima di rimettere in esecuzione la misura di prevenzione, i cui effetti, sino a quando non sarà ultimata la verifica, rimangono sospesi. Poiché, nel caso in esame, UL (detenuto dal 15.5.2013 in esecuzione del cumulo n. 714/2013 con scadenza 15.5.2014 e, dal 22.1.2014, anche in esecuzione di misura cautelare, sino al 16.6.2017), non è stato sottoposto a verifica una volta scarcerato, la misura deve ritenersi sia rimasta sospesa e, 2 conseguentemente, deve escludersi che le condotte contestate siano violative del disposto dell'art. 75 d.lgs n. 159 del 2011. Aggiunge che la Corte di Appello ha errato nel ritenere che la misura cautelare sopraggiunta durante l'esecuzione della pena abbia interrotto l'espiazione della pena, «così mostrando di ignorare il principio della prevalenza della espiazione sulla custodia preventiva». Alla luce dei motivi esposti, ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad atra sezione per nuovo esame. 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La legge n. 161 del 2017 ha introdotto il comma 2 ter dell'art. 14 decreto legislativo n. 159 del 2011, il quale prevede che l'esecuzione della sorveglianza speciale rimanga sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione della pena e che, dopo la cessazione dello stato di detenzione, qualora si sia protratto per almeno due anni, il Tribunale deve verificare la persistenza della pericolosità sociale. Con sentenza n. 162 del 2024, depositata il 17.10.2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 14 comma 2 ter del decreto legislativo n. 159 del 2011, limitatamente alle parole «se esso si è protratto per almeno due anni». La pronuncia si pone nel solco di altra sentenza della Corte, la n. 291 del 2013, che, vagliando l'art. 15 del decreto legislativo n. 159 del 2011, lo aveva dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevedeva che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione fosse rimasta sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena, l'organo che aveva adottato il provvedimento di applicazione della misura, dovesse valutare la persistenza della pericolosità sociale al momento della esecuzione della misura. La decisione trovava la propria ragione giustificatrice nel fatto che «il decorso di un lungo lasso di tempo incrementa la possibilità che intervengano modifiche nell'atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile: ma a maggior ragione ciò vale quando si discuta di persona che, durante tale lasso temporale, è sottoposta ad un trattamento specificamente volto alla sua risocializzazione.». Osservava la Corte che, se non può darsi per certo che il periodo detentivo pervenga ad un esito positivo sotto il profilo della rieducazione del condannato, neanche può escludersi che questi recuperi una adesione ai valori sociali e, per questo motivo, veda ridotta la pericolosità sociale. Non prevedere, quindi, una 3 rivalutazione della attualità della pericolosità sociale del condannato prima che, espiata la pena, venga nuovamente sottoposto a misura di prevenzione, avrebbe significato, di fatto, negare che la pena inflitta e scontata avesse potuto perseguire la finalità di emenda che costituisce una delle funzioni della pena previste dall'art. 27 della Costituzione.
Per questi motivi
, la Corte rimetteva «all' applicazione giudiziale l'individuazione delle ipotesi nelle quali la reiterazione della verifica della pericolosità sociale potrà essere ragionevolmente omessa, a fronte della brevità del periodo di differimento dell'esecuzione della misura di prevenzione>>. Successivamente, è intervenuta la legge n. 161 del 17 ottobre 2017, la quale ha introdotto il comma 2 ter nell'art. 14 del decreto legislativo n. 159 del 2011, il quale ha previsto la necessità di verificare la persistenza della pericolosità sociale nel caso in cui l'interessato sia stato detenuto in espiazione pena per almeno due anni, introducendo, in tal modo, un limite temporale prestabilito, superato il quale si rende necessario attualizzare la valutazione di pericolosità sociale. Con la sentenza n. 162 del 2024, la Corte è nuovamente intervenuta osservando che la disposizione, di fatto, introduce una sorta di presunzione di persistente pericolosità dell'interessato, qualora questi sia stato detenuto per un lasso di tempo inferiore ai due anni, presunzione che sarebbe, per un verso, irragionevole e, per altro, foriera di disparità di trattamento rispetto alla parallela disciplina in materia di misure di sicurezza dettata dall'art. 679 comma 1 cod. proc. pen.: irragionevole in quanto non vi è ragione di ritenere che nell'arco di un biennio la personalità di un individuo e, in particolare il suo atteggiamento nei confronti dei valori fondamentali della convivenza civile, non possa subire significative modificazioni, quando si tratti di detenuto in espiazione pena e, quindi, sottoposto ad un trattamento che, per vincolo costituzionale, è finalizzato alla sua rieducazione;
foriero di disparità di trattamento in quanto non vi è alcuna plausibile ragione che giustifichi una differenza di disciplina tra le misure di sicurezza e le misure di prevenzione, essendo entrambe finalizzate a controllare la pericolosità sociale del soggetto che vi è sottoposto ed essendo entrambe subordinate alla persistenza della pericolosità sociale del destinatario della misura. La Corte ha ravvisato un contrasto della disposizione anche con l'art. 13 della Costituzione in quanto l'accertamento della persistenza della pericolosità costituisce condizione della proporzionalità della misura, che incide sulla libertà personale dell'individuo, rispetto agli obiettivi di prevenzione dei reati. Ha, infine, ravvisato un contrasto della norma con l'art. 27 comma 3 della Costituzione osservando che, pur sussistendo ostacoli di ordine fattuale che si frappongono alla realizzazione dell'obiettivo della finalità rieducativa della pena, l'ordinamento non può che muovere dalla premessa della idoneità anche delle 4 pene detentive di durata breve e, in particolare, di durata non superiore ai due anni, a svolgere una funzione rieducativa nei confronti del condannato. La premessa impone, necessariamente, di verificare, caso per caso, se l'obiettivo di emenda sia stato raggiunto, o se invece, nonostante l'avvenuta espiazione della pena, persista una pericolosità sociale dell'interessato, che giustifica la esecuzione della misura di prevenzione precedentemente disposta. Al fine di ricondurre la disposizione normativa nei confini della legittimità, ha quindi ritenuto di dover sopprimere l'inciso « se esso si protratto per almeno due anni», con la conseguenza che l'Autorità che ha applicato la misura di prevenzione è, comunque, tenuta a rivalutare la pericolosità sociale anche quando l'interessato abbia espiato una pena di durata inferiore ai due anni. 3. A questo punto, deve rilevarsi che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 51407 del 2018, hanno precisato che «L'art. 15 del d.lgs. 159 del 2011, nel disciplinare il rapporto tra stato di detenzione (per espiazione pena) ed esecuzione di una misura di prevenzione personale, alla luce dell'intervento additivo della Corte costituzionale n. 291 del 2013, prevede che in caso di detenzione di lunga durata, lo stato di sospensione della misura non cessi all'atto della fine dell'esecuzione della pena, ma permanga fino a quando il giudice competente non verifichi nuovamente la pericolosità sociale della persona sottoposta alla misura e quest'ultima non gli sia stata notificata.», aggiungendo che la nuova verifica costituisce condizione di efficacia della misura di prevenzione, in assenza della quale non sussiste il reato di cui all'art. 75 decreto legislativo nl 159 del 2011 in quanto, essendo il provvedimento applicativo della misura di prevenzione privo di efficacia, la sua violazione non può integrare reato. 4. Venendo al caso in esame, UL risulta essere stato detenuto dal 15.5.2013 con scadenza pena prevista per la data del 19.4.2014. Il 22.1.2014 gli veniva notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, per effetto della quale, rimaneva detenuto sino al 15.6.2017. Il 16.6.2017, gli veniva notificato il provvedimento con il quale veniva risottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per il periodo di anni cinque. Il 15 e 16 ottobre 2017, egli non adempiva all'obbligo di presentazione presso gli Uffici del Commissariato PS S. Carlo all'Arena per apporre la firma e il 26.10.2017 si allontanava dal Comune di Napoli violando l'obbligo di soggiorno. 5. La Corte territoriale ha ritenuto che, essendo UL rimasto in espiazione pena per pochi mesi e, comunque, per un periodo inferiore ai due anni previsti dall'art. 14 comma 2 ter d.lgs n. 159 del 2011, non era necessario sottoporre l'interessato a nuova valutazione di pericolosità, con la conseguenza che, a seguito della notifica del decreto di risottoposizione a misura, egli era obbligato 5 all'osservanza delle prescrizioni imposte e, in particolare, all'obbligo di soggiorno presso il Comune di Napoli e all'obbligo di presentazione quotidiana per l'apposizione della firma, sicché, avendo egli violato tali obblighi, dovevano ritenersi integrati i reati contestati. 6. Tale conclusione, tuttavia, deve ritenersi erronea alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 162 del 2024, nonché dei principi espressi da questa Corte a SSUU con sentenza n. 51407 del 2018, dalla cui armonizzazione si evince che la sospensione della efficacia della misura per effetto della detenzione si protrae sino alla nuova valutazione di persistenza della pericolosità sociale. Poiché, nel caso di specie, prima della risottoposizione alla misura, il Tribunale non effettuava una nuova verifica sulla persistenza della pericolosità sociale, deve ritenersi che la condotta tenuta da UL in data 26.10.2017, allorquando, si allontanava dal Comune di Napoli presso il quale aveva l'obbligo di soggiorno applicatogli con la misura, nonché il 12 e il 15 ottobre 2017 allorquando non si presentava presso gli Uffici del Commissariato PS Carlo all'Arena per apporre la firma, non integrano reato, essendo gli obblighi imposti con la misura sospesi nell'efficacia. 7. Alla luce dei motivi esposti, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché' il fatto non sussiste. Così è deciso, 24)(10/025 Il Consiglie estensore P idente LV TT GIUS/E P TALUCIA ( CORTE SUPREMA DI CASSAZ1ORE aia» Sezione Penale
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RI DE LL, la quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore, non comparso in udienza, il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per un nuovo esame;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 6700 del 26.2.2025, ha confermato la condanna di UL NI alla pena di un anno e otto mesi di reclusione pronunciata dal Gup presso il Tribunale di Napoli per plurime violazione dell'art. 75 comma 2 decreto legislativo n. 159 del 2011 commesse il 12, il 15 e il 26 ottobre 2017. Ha rilevato che il decreto di sottoposizione agli obblighi è stato notificato a UL il 16.6.2017, come risultante dal relativo verbale sottoscritto dall'interessato, e che la misura di prevenzione, irrogata per cinque anni con provvedimento n. Penale Sent. Sez. 1 Num. 38676 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: TT LV Data Udienza: 24/10/2025 205/2012, non era perenta in quanto il sottoposto era stato ininterrottamente detenuto dal 15.5.2013 al 15.6.2017. Ha, quindi, osservato che la modifica normativa introdotta dalla L. n. 161 del 2017, impone la rivalutazione della pericolosità solo a fronte di una detenzione per espiazione pena che si sia protratta per almeno due anni e che analoga previsione non sussiste nel caso in cui lo stato detentivo trovi il proprio titolo in un ordinanza applicativa di misura cautelare, in quanto da tale stato esula ogni finalità rieducativa, che giustifichi un obbligo di rivalutazione in sede di nuova sottoposizione alla misura. Ha aggiunto che nella vicenda in esame non è neanche applicabile il principio secondo cui l'obbligo di rivalutazione della pericolosità sociale sussiste anche quando l'esecuzione della misura sia rimasta sospesa per la sottoposizione del proposto ad un titolo cautelare cui abbia fatto seguito, senza soluzione di continuità, l'espiazione della pena, in quanto, nel caso in oggetto, la custodia cautelare ha seguito e non preceduto la detenzione. Nel caso di specie, UL, tratto in arresto in data 15.5.2013 con fine pena previsto per il 19.4.2014, veniva sottoposto a misura cautelare di tipo custodiale dal 22.1.2014 sino al 15.6.2017. Poiché la risottoposizione alla misura di prevenzione avveniva a valle di una carcerazione per un titolo cautelare eseguito quando UL aveva espiato solo pochi mesi di pena definitiva, non era necessario sottoporlo a nuova valutazione di pericolosità, sicché la sottoposizione agli obblighi era da ritenersi legittima. La ripetuta violazione delle prescrizioni in data 12.10., 15.10 e 26.10 2017 integrava, pertanto, i reati contestati. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione UL NI, tramite il proprio difensore, articolando il seguente motivo di ricorso che, di seguito, viene enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: Erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c. 1 lett. 8) c.p.p. in relazione all'art. 14 c. 2 ter d.lgs n. 159 del 2011, così come modificato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2024. Rappresenta il ricorrente che, a seguito della menzionata sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittima la norma limitatamente alle parole «se esso si è protratto per almeno due anni>>, una volta cessato lo stato di detenzione, il Tribunale deve nuovamente sottoporre l'interessato alla valutazione di persistenza della pericolosità sociale prima di rimettere in esecuzione la misura di prevenzione, i cui effetti, sino a quando non sarà ultimata la verifica, rimangono sospesi. Poiché, nel caso in esame, UL (detenuto dal 15.5.2013 in esecuzione del cumulo n. 714/2013 con scadenza 15.5.2014 e, dal 22.1.2014, anche in esecuzione di misura cautelare, sino al 16.6.2017), non è stato sottoposto a verifica una volta scarcerato, la misura deve ritenersi sia rimasta sospesa e, 2 conseguentemente, deve escludersi che le condotte contestate siano violative del disposto dell'art. 75 d.lgs n. 159 del 2011. Aggiunge che la Corte di Appello ha errato nel ritenere che la misura cautelare sopraggiunta durante l'esecuzione della pena abbia interrotto l'espiazione della pena, «così mostrando di ignorare il principio della prevalenza della espiazione sulla custodia preventiva». Alla luce dei motivi esposti, ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad atra sezione per nuovo esame. 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La legge n. 161 del 2017 ha introdotto il comma 2 ter dell'art. 14 decreto legislativo n. 159 del 2011, il quale prevede che l'esecuzione della sorveglianza speciale rimanga sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione della pena e che, dopo la cessazione dello stato di detenzione, qualora si sia protratto per almeno due anni, il Tribunale deve verificare la persistenza della pericolosità sociale. Con sentenza n. 162 del 2024, depositata il 17.10.2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 14 comma 2 ter del decreto legislativo n. 159 del 2011, limitatamente alle parole «se esso si è protratto per almeno due anni». La pronuncia si pone nel solco di altra sentenza della Corte, la n. 291 del 2013, che, vagliando l'art. 15 del decreto legislativo n. 159 del 2011, lo aveva dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevedeva che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione fosse rimasta sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena, l'organo che aveva adottato il provvedimento di applicazione della misura, dovesse valutare la persistenza della pericolosità sociale al momento della esecuzione della misura. La decisione trovava la propria ragione giustificatrice nel fatto che «il decorso di un lungo lasso di tempo incrementa la possibilità che intervengano modifiche nell'atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile: ma a maggior ragione ciò vale quando si discuta di persona che, durante tale lasso temporale, è sottoposta ad un trattamento specificamente volto alla sua risocializzazione.». Osservava la Corte che, se non può darsi per certo che il periodo detentivo pervenga ad un esito positivo sotto il profilo della rieducazione del condannato, neanche può escludersi che questi recuperi una adesione ai valori sociali e, per questo motivo, veda ridotta la pericolosità sociale. Non prevedere, quindi, una 3 rivalutazione della attualità della pericolosità sociale del condannato prima che, espiata la pena, venga nuovamente sottoposto a misura di prevenzione, avrebbe significato, di fatto, negare che la pena inflitta e scontata avesse potuto perseguire la finalità di emenda che costituisce una delle funzioni della pena previste dall'art. 27 della Costituzione.
Per questi motivi
, la Corte rimetteva «all' applicazione giudiziale l'individuazione delle ipotesi nelle quali la reiterazione della verifica della pericolosità sociale potrà essere ragionevolmente omessa, a fronte della brevità del periodo di differimento dell'esecuzione della misura di prevenzione>>. Successivamente, è intervenuta la legge n. 161 del 17 ottobre 2017, la quale ha introdotto il comma 2 ter nell'art. 14 del decreto legislativo n. 159 del 2011, il quale ha previsto la necessità di verificare la persistenza della pericolosità sociale nel caso in cui l'interessato sia stato detenuto in espiazione pena per almeno due anni, introducendo, in tal modo, un limite temporale prestabilito, superato il quale si rende necessario attualizzare la valutazione di pericolosità sociale. Con la sentenza n. 162 del 2024, la Corte è nuovamente intervenuta osservando che la disposizione, di fatto, introduce una sorta di presunzione di persistente pericolosità dell'interessato, qualora questi sia stato detenuto per un lasso di tempo inferiore ai due anni, presunzione che sarebbe, per un verso, irragionevole e, per altro, foriera di disparità di trattamento rispetto alla parallela disciplina in materia di misure di sicurezza dettata dall'art. 679 comma 1 cod. proc. pen.: irragionevole in quanto non vi è ragione di ritenere che nell'arco di un biennio la personalità di un individuo e, in particolare il suo atteggiamento nei confronti dei valori fondamentali della convivenza civile, non possa subire significative modificazioni, quando si tratti di detenuto in espiazione pena e, quindi, sottoposto ad un trattamento che, per vincolo costituzionale, è finalizzato alla sua rieducazione;
foriero di disparità di trattamento in quanto non vi è alcuna plausibile ragione che giustifichi una differenza di disciplina tra le misure di sicurezza e le misure di prevenzione, essendo entrambe finalizzate a controllare la pericolosità sociale del soggetto che vi è sottoposto ed essendo entrambe subordinate alla persistenza della pericolosità sociale del destinatario della misura. La Corte ha ravvisato un contrasto della disposizione anche con l'art. 13 della Costituzione in quanto l'accertamento della persistenza della pericolosità costituisce condizione della proporzionalità della misura, che incide sulla libertà personale dell'individuo, rispetto agli obiettivi di prevenzione dei reati. Ha, infine, ravvisato un contrasto della norma con l'art. 27 comma 3 della Costituzione osservando che, pur sussistendo ostacoli di ordine fattuale che si frappongono alla realizzazione dell'obiettivo della finalità rieducativa della pena, l'ordinamento non può che muovere dalla premessa della idoneità anche delle 4 pene detentive di durata breve e, in particolare, di durata non superiore ai due anni, a svolgere una funzione rieducativa nei confronti del condannato. La premessa impone, necessariamente, di verificare, caso per caso, se l'obiettivo di emenda sia stato raggiunto, o se invece, nonostante l'avvenuta espiazione della pena, persista una pericolosità sociale dell'interessato, che giustifica la esecuzione della misura di prevenzione precedentemente disposta. Al fine di ricondurre la disposizione normativa nei confini della legittimità, ha quindi ritenuto di dover sopprimere l'inciso « se esso si protratto per almeno due anni», con la conseguenza che l'Autorità che ha applicato la misura di prevenzione è, comunque, tenuta a rivalutare la pericolosità sociale anche quando l'interessato abbia espiato una pena di durata inferiore ai due anni. 3. A questo punto, deve rilevarsi che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 51407 del 2018, hanno precisato che «L'art. 15 del d.lgs. 159 del 2011, nel disciplinare il rapporto tra stato di detenzione (per espiazione pena) ed esecuzione di una misura di prevenzione personale, alla luce dell'intervento additivo della Corte costituzionale n. 291 del 2013, prevede che in caso di detenzione di lunga durata, lo stato di sospensione della misura non cessi all'atto della fine dell'esecuzione della pena, ma permanga fino a quando il giudice competente non verifichi nuovamente la pericolosità sociale della persona sottoposta alla misura e quest'ultima non gli sia stata notificata.», aggiungendo che la nuova verifica costituisce condizione di efficacia della misura di prevenzione, in assenza della quale non sussiste il reato di cui all'art. 75 decreto legislativo nl 159 del 2011 in quanto, essendo il provvedimento applicativo della misura di prevenzione privo di efficacia, la sua violazione non può integrare reato. 4. Venendo al caso in esame, UL risulta essere stato detenuto dal 15.5.2013 con scadenza pena prevista per la data del 19.4.2014. Il 22.1.2014 gli veniva notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, per effetto della quale, rimaneva detenuto sino al 15.6.2017. Il 16.6.2017, gli veniva notificato il provvedimento con il quale veniva risottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per il periodo di anni cinque. Il 15 e 16 ottobre 2017, egli non adempiva all'obbligo di presentazione presso gli Uffici del Commissariato PS S. Carlo all'Arena per apporre la firma e il 26.10.2017 si allontanava dal Comune di Napoli violando l'obbligo di soggiorno. 5. La Corte territoriale ha ritenuto che, essendo UL rimasto in espiazione pena per pochi mesi e, comunque, per un periodo inferiore ai due anni previsti dall'art. 14 comma 2 ter d.lgs n. 159 del 2011, non era necessario sottoporre l'interessato a nuova valutazione di pericolosità, con la conseguenza che, a seguito della notifica del decreto di risottoposizione a misura, egli era obbligato 5 all'osservanza delle prescrizioni imposte e, in particolare, all'obbligo di soggiorno presso il Comune di Napoli e all'obbligo di presentazione quotidiana per l'apposizione della firma, sicché, avendo egli violato tali obblighi, dovevano ritenersi integrati i reati contestati. 6. Tale conclusione, tuttavia, deve ritenersi erronea alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 162 del 2024, nonché dei principi espressi da questa Corte a SSUU con sentenza n. 51407 del 2018, dalla cui armonizzazione si evince che la sospensione della efficacia della misura per effetto della detenzione si protrae sino alla nuova valutazione di persistenza della pericolosità sociale. Poiché, nel caso di specie, prima della risottoposizione alla misura, il Tribunale non effettuava una nuova verifica sulla persistenza della pericolosità sociale, deve ritenersi che la condotta tenuta da UL in data 26.10.2017, allorquando, si allontanava dal Comune di Napoli presso il quale aveva l'obbligo di soggiorno applicatogli con la misura, nonché il 12 e il 15 ottobre 2017 allorquando non si presentava presso gli Uffici del Commissariato PS Carlo all'Arena per apporre la firma, non integrano reato, essendo gli obblighi imposti con la misura sospesi nell'efficacia. 7. Alla luce dei motivi esposti, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché' il fatto non sussiste. Così è deciso, 24)(10/025 Il Consiglie estensore P idente LV TT GIUS/E P TALUCIA ( CORTE SUPREMA DI CASSAZ1ORE aia» Sezione Penale