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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 394/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VIRZI' SALVATORE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 611/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Floridia - Piazza Del Popolo, 12 96014 Floridia SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. DI PAGAMEN n. SFE4 612-2025-2243 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 107/2026 depositato il 20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe, proposto contro la società Andreani Tributi, concessionaria del servizio di riscossione delle entrate del Comune di Floridia ed il Comune di Floridia, la ricorrente ha impugnato il sollecito di pagamento n° rif.: SFE4/612-2025-2243, pervenuta in data 20.01.2025 a mezzo lettera raccomandata n° 61959812551-0, con cui è stato chiesto il pagamento della complessiva somma di
€ 1.836,45 per IMU annualità 2022, di cui all'avviso di accertamento n. 2161 notificato in data 02.11.2023, deducendo le seguenti censure:
1) Richiesta di annullamento della intimazione di pagamento ex art. 7bis L. 212/2000, ciò per giuridica inesistenza della sottesa notificazione, come questa definita dal nuovo art. 7sexies (“vizi delle notificazioni”) dello statuto dei diritti dei contribuenti;
2) Annullabilità ex art. 7 bis e 7 sexies L. 212/2000 dell'opposta ingiunzione di pagamento (atto successivo eventuale) per mancata rituale notificazione del titolo in essa indicato ed a questa presupposto (avviso di accertamento), ciò in violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 50, co. 2; D.P.R. 602/73, in combinato disposto con gli artt. 25 e 26 D.P.R. 602/73, 60 D.P.R. 600/73, 137 e ss. c.p.c., nonché del principio di diritto posto a tutela della c.d. “correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria”;
3) Difetto assoluto di motivazione.
Ha concluso per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese e compensi difensivi, con distrazione in favore del difensore dott. Difensore_1.
2.- In data 05.06.2025 si è costituito in giudizio il Comune di Floridia il quale ha confutato la tesi del ricorrente ed ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
3.- In data 12.06.2025 si è costituita in giudizio la società Andreani Tributi la quale ha puntualizzato che l'avviso di accertamento n. 2161 era stato notificato in data 02.11.2023, come da prova di notifica allegata, costituita dall'avviso postale di ricevimento della raccomandata a .r. n. 61904104372-4, firmata dal marito della destinataria (sig.ra Ricorrente_1) (v. all. 3 in atti).
Il predetto avviso di accertamento n. 2161 non è mai stato impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- Il ricorso è infondato e va respinto.
4.1.- Osserva questa Corte di Giustizia, in composizione monocratica, che in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del
1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati,
e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c..
Sicché in tali casi non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, che è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (v. ex multis: Cass. sez. trib., 29.05.2025, n. 14449;
Cass. sez. trib., 20.04.2023, n. 10739; Cass. sez. III, 17.03.2022, n. 8803). Pertanto, ai sensi dell'art. 1335 del codice civile, l'avviso di accertamento n. 2161, notificato in data
02.11.2023, deve intendersi a tutti gli effetti conosciuto dalla ricorrente, e tale accertamento consente di respingere "de plano" sia la prima censura che la seconda, in quanto palesemente infondate.
4.2.- Anche la terza censura è parimenti infondata.
Infatti, la motivazione era contenuta nell'avviso di accertamento n. 2161 notificato in data 02.11.2023 e non impugnata, per cui il sollecito di pagamento n° rif.: SFE4/612-2025-2243, pervenuto in data 20.01.2025 (a mezzo lettera raccomandata n° 61959812551-0) non doveva esibire alcun contenuto motivazionale diverso dal mero riferimento al debito ed all'atto presupposto, correttamente indicati nel corpo del medesimo sollecito di pagamento.
5.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, in considerazione del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa, sezione 1, pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti costituite nella misura di euro 852,00 per il Comune di Floridia ed euro 1.065,00 per la società Andreani tributi S.r.l., oltre accessori di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 19.01.2026.
Il Giudice monocratico: dott. Salvatore Virzì
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VIRZI' SALVATORE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 611/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Floridia - Piazza Del Popolo, 12 96014 Floridia SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. DI PAGAMEN n. SFE4 612-2025-2243 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 107/2026 depositato il 20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe, proposto contro la società Andreani Tributi, concessionaria del servizio di riscossione delle entrate del Comune di Floridia ed il Comune di Floridia, la ricorrente ha impugnato il sollecito di pagamento n° rif.: SFE4/612-2025-2243, pervenuta in data 20.01.2025 a mezzo lettera raccomandata n° 61959812551-0, con cui è stato chiesto il pagamento della complessiva somma di
€ 1.836,45 per IMU annualità 2022, di cui all'avviso di accertamento n. 2161 notificato in data 02.11.2023, deducendo le seguenti censure:
1) Richiesta di annullamento della intimazione di pagamento ex art. 7bis L. 212/2000, ciò per giuridica inesistenza della sottesa notificazione, come questa definita dal nuovo art. 7sexies (“vizi delle notificazioni”) dello statuto dei diritti dei contribuenti;
2) Annullabilità ex art. 7 bis e 7 sexies L. 212/2000 dell'opposta ingiunzione di pagamento (atto successivo eventuale) per mancata rituale notificazione del titolo in essa indicato ed a questa presupposto (avviso di accertamento), ciò in violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 50, co. 2; D.P.R. 602/73, in combinato disposto con gli artt. 25 e 26 D.P.R. 602/73, 60 D.P.R. 600/73, 137 e ss. c.p.c., nonché del principio di diritto posto a tutela della c.d. “correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria”;
3) Difetto assoluto di motivazione.
Ha concluso per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese e compensi difensivi, con distrazione in favore del difensore dott. Difensore_1.
2.- In data 05.06.2025 si è costituito in giudizio il Comune di Floridia il quale ha confutato la tesi del ricorrente ed ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
3.- In data 12.06.2025 si è costituita in giudizio la società Andreani Tributi la quale ha puntualizzato che l'avviso di accertamento n. 2161 era stato notificato in data 02.11.2023, come da prova di notifica allegata, costituita dall'avviso postale di ricevimento della raccomandata a .r. n. 61904104372-4, firmata dal marito della destinataria (sig.ra Ricorrente_1) (v. all. 3 in atti).
Il predetto avviso di accertamento n. 2161 non è mai stato impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- Il ricorso è infondato e va respinto.
4.1.- Osserva questa Corte di Giustizia, in composizione monocratica, che in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del
1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati,
e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c..
Sicché in tali casi non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, che è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (v. ex multis: Cass. sez. trib., 29.05.2025, n. 14449;
Cass. sez. trib., 20.04.2023, n. 10739; Cass. sez. III, 17.03.2022, n. 8803). Pertanto, ai sensi dell'art. 1335 del codice civile, l'avviso di accertamento n. 2161, notificato in data
02.11.2023, deve intendersi a tutti gli effetti conosciuto dalla ricorrente, e tale accertamento consente di respingere "de plano" sia la prima censura che la seconda, in quanto palesemente infondate.
4.2.- Anche la terza censura è parimenti infondata.
Infatti, la motivazione era contenuta nell'avviso di accertamento n. 2161 notificato in data 02.11.2023 e non impugnata, per cui il sollecito di pagamento n° rif.: SFE4/612-2025-2243, pervenuto in data 20.01.2025 (a mezzo lettera raccomandata n° 61959812551-0) non doveva esibire alcun contenuto motivazionale diverso dal mero riferimento al debito ed all'atto presupposto, correttamente indicati nel corpo del medesimo sollecito di pagamento.
5.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, in considerazione del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa, sezione 1, pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti costituite nella misura di euro 852,00 per il Comune di Floridia ed euro 1.065,00 per la società Andreani tributi S.r.l., oltre accessori di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 19.01.2026.
Il Giudice monocratico: dott. Salvatore Virzì