Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 394
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza della notificazione dell'atto presupposto

    L'avviso di accertamento è stato notificato in data 02.11.2023 e deve intendersi conosciuto dalla ricorrente ai sensi dell'art. 1335 c.c., operando la presunzione di conoscenza per arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione. La notifica è stata eseguita a mezzo posta secondo le norme del servizio postale ordinario.

  • Rigettato
    Mancata notificazione dell'atto presupposto

    L'avviso di accertamento è stato notificato in data 02.11.2023 e deve intendersi conosciuto dalla ricorrente ai sensi dell'art. 1335 c.c., operando la presunzione di conoscenza per arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione. La notifica è stata eseguita a mezzo posta secondo le norme del servizio postale ordinario.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione dell'intimazione di pagamento

    La motivazione era contenuta nell'avviso di accertamento n. 2161, notificato in data 02.11.2023 e non impugnato. Pertanto, il sollecito di pagamento non necessitava di un contenuto motivazionale diverso dal mero riferimento al debito e all'atto presupposto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 394
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa
    Numero : 394
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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